Appeal dismissed because the jurisdictional issue was already definitively resolved by the Court of Auditors' jurisdictional section.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of current interest. The Court of Auditors' jurisdictional section had already definitively ruled on the jurisdictional dispute in favor of its own authority, granting it formal res judicata. Consequently, the Supreme Court found no need to examine the merits of the jurisdictional regulation proposed by the cooperative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the underlying jurisdictional question has already been definitively resolved by a competent court, acquiring the authority of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 30621/2020 proposto da: BCC del Crotonese - Credito Cooperativo Società Cooperativa, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Antonelli 4, presso lo studio dell'avvocato Danilo LOMBARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario GIUDICE; - ricorrente - contro PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in Roma Via A. Baiamonti 25, presso gli uffici della Procura Generale della Corte dei Conti; - controricorrente - e contro COMUNE DI CARIATI, PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio R.g. nr. 22738/2020 pendente presso la CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Presidente MARIA ACIERNO; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, che ha chiesto che codesta Suprema Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, accolga il ricorso, dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Cariati, con ricorso ex art. 172, lett. d). del codice di giustizia contabile, conveniva in giudizio, dinanzi la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, la BCC del Crotonese al fine della restituzione della somma di euro 1.479.277,35, a titolo di anticipazioni di tesoreria, non restituite al 31/12/2016, con le conseguenti statuizioni in favore circa le spese del giudizio.
2. La BCC del Crotonese si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione della Magistratura contabile in favore di quella ordinaria e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda. 2.1. In data 25/11/2020, la stessa parte convenuta depositava istanza di sospensione del giudizio instaurato presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria, in attesa della decisione, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, del regolamento preventivo di giurisdizione sollevato con ricorso datato 23/11/2020.3. La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria, con sentenza n. 417 del 18/12/2020, respingeva l'istanza di sospensione, dichiarando la propria giurisdizione, e rigettava la domanda di restituzione avanzata dal Comune di Cariati.
4. In data 4/01/2021, il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Calabria depositava controricorso presso la Corte di Cassazione, con il quale deduceva l'infondatezza del regolamento preventivo di giurisdizione proposto e la sussistenza della giurisdizione contabile nella fattispecie in esame.
5. Letta la memoria depositata dalla BCC del Crotonese ai sensi dell'art. 378 c.p.c. e le conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c. depositate dal del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone. RAGIONI DELLA DECISIONE Rileva, preliminarmente, il Collegio che la parte ricorrente, con memoria del 20/09/2021, ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la questione sottesa al regolamento di giurisdizione è stata definita dalla Sezioni Giurisdizionale della corte dei Conti per la Regione Calabria con sentenza n. 417 del 18/12/2020, la quale ha acquisito autorità di cosa giudicata formale. Preso atto di tale istanza, la Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto sopravvenuto d'interesse e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto sopravvenuto d'interesse. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 28 settembre 2021. imo Presidente ( etro Curzio) DEPOSITAT