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Ordinanza — n. 31964/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses ordinary court jurisdiction, ruling administrative court has exclusive authority over public service concession disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31964/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ordinary court's jurisdiction inadmissible, remitting the parties to the administrative court. The dispute involved a transport company seeking to assert ownership of assets purchased with public funds for a funicular service. The court determined that because the assets were essential to the public service and their status depended on administrative evaluation, the matter fell under exclusive administrative jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010; Art. 41 c.p.c.: When a dispute concerns the definition of rights and obligations arising from a public service concession, specifically regarding the identification of assets essential to the service's performance, exclusive jurisdiction belongs to the administrative judge.

Parole chiave

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public service concession administrative jurisdiction ordinary court dismissal public asset ownership essential service assets proprietà pubblica proprietà mobiliare restituzione di beni nazionalizzati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010
26-10-2021 -5- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett.
Art. 41 c.p.c.
Il ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c. sostiene che la causa attiene al diritto di proprietà sui beni mobili acquistati con finanziamento pubblico dalla S.A.D.
art. 41 c.p
Il ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c.
art. 949 c.c
assume che la domanda da essa proposta davanti al Tribunale di Bolzano costituisce una azione negatoria ex art. 949 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite 26 novembre 2008, n. 28166
Cass. Sez. Unite 26 novembre 2008, n. 28166; Cass.
Cass. Sez. Unite 2 aprile 2007, n. 8094
28166; Cass. Sez. Unite 2 aprile 2007, n. 8094).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29042-2020 proposto da: S.A.D. TRASPORTO LOCALE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 349, presso lo studio dell'avvocato MARIA ALESSANDRA SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHRISTOPH SENONER, PAOLO PIVA; - ricorrente - contro PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, S.T.A. STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE S.P.A. elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato LUCA GRAZIANI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA PIGNATTA, ALEXANDRA ROILO, LAURA FADANELLI, RENATE VON GUGGENBERG, MICHELE PURRELLO; - controricorrenti - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Bolzano, iscritto al RG N. 1204/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Antonio Scarpa; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario; lette le memorie ex art. 380-ter, comma 2, c.p.c. presentate dalla ricorrente e dalla controricorrente.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con citazione del 2 aprile 2020 la S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., concessionaria dal 2009 in forza di affidamento diretto dei trasporti funiviari e funicolari di persone di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, ha convenuto quest'ultima e la STA Struttura Trasporto Alto Adige s.p.a. davanti al Tribunale di Bolzano, domandando di accertare la proprietà della società attrice con riguardo ai beni mobili da essa acquistati ed annessi agli impianti di funivia e di Ric. 2020 n. 29042 sez. SU - ud. 26-10-2021 -2- funicolare, nonché ai beni mobili acquistati nell'ambito del Servizio informatico interaziendale.

Le convenute, nel costituirsi, hanno eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in relazione al rapporto concessorio corrente tra le parti.

2. Il ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c. sostiene che la causa attiene al diritto di proprietà sui beni mobili acquistati con finanziamento pubblico dalla S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., afferenti agli impianti fissi ed al Servizio informatico interaziendale, e non riguarda, perciò, l'esercizio di potestà pubblicistiche connesse al rapporto di concessione. La ricorrente assume che, essendo le concessioni dei trasporti funiviari e funicolari in regime di proroga, ha interesse a sentir accertare che essa può disporre liberamente dei beni in contesa e non ha obbligo alcuno di cedere gli stessi.

3. Le controricorrenti Provincia Autonoma di Bolzano STA e Struttura Trasporto Alto Adige s.p.a. deducono invece che gli acquisti di tutti i beni oggetto di lite sono stati integralmente finanziati dalla amministrazione provinciale alla stregua della legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985 n. 16, di disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone (legge poi abrogata dalla legge provinciale n. 15 del 23 novembre 2015), sicché tali beni sono funzionalmente collegati al rapporto concessorio in essere tra le parti e vanno perciò restituiti al termine dello stesso.

Le controricorrenti richiamano l'art. 7, comma 8, della legge provinciale n. 16 del 1985 (comma aggiunto dalla legge provinciale n. 10 del 2004 e poi abrogato dall'art. 59 della legge provinciale n. 15 del 2015), secondo il quale "il concessionario che cessa in tutto o in parte dal servizio deve trasferire al concessionario subentrante i beni mobili e immobili Ric. 2020 n. 29042 sez. SU - ud. 26-10-2021 -3- acquistati con contributi provinciali, individuati dall'ente concedente come funzionali all'effettuazione del servizio, al prezzo costituito dall'eventuale importo non ancora ammortizzato del finanziamento effettuato dal concessionario cessante".

Le pretese dell'attrice, in quanto radicate nelle concessioni dei servizi di trasporto pubblico, imporrebbero, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo. Nella memoria presentata a norma dell'art. 380 ter, comma 2, c.p.c., la S.A.D. Trasporto Locale s.p.a. assume che la domanda da essa proposta davanti al Tribunale di Bolzano costituisce una azione negatoria ex art. 949 c.c. avente ad oggetto esclusivamente "alcuni cespiti ed assets di pacifica proprietà della società attrice", e dunque "diritti soggettivi patrimoniali" su beni mobili da essa acquistati, mentre le convenute rivendicano in via riconvenzionale diritti sui medesimi cespiti di S.A.D., oltre che la restituzione di loro immobili locati a quest'ultima in virtù di contratto di affitto.

Per la ricorrente, il finanziamento pubblico per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico è compreso comunque nel sinallagma del rapporto concessorio, sicché la controversia verte su corrispettivi pretesi dall'impresa di trasporto a fronte dello svolgimento della prestazione ad essa affidata. La memoria della Provincia Autonoma di Bolzano assume, invece, la peculiarità della fattispecie, nella quale "il merito della decisione sulla restituzione" dei beni in contesa suppone la verifica della necessità e funzionalità degli stessi all'espletamento del servizio pubblico, ovvero una "riserva di amministrazione" ancora nella fase esecutiva del rapporto concessorio.

Ric. 2020 n. 29042 sez. SU - ud. 26-10-2021 -4- 4. L'oggetto della domanda, da porre a fondamento della decisione sulla giurisdizione, attiene, quindi, all'accertamento della proprietà dei beni mobili, strumentali all'effettuazione del servizio, acquistati con contributi provinciali dalla S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., concessionaria dal 2009 dei trasporti funiviari e funicolari di persone di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano. Le vicende di tali beni, nell'eventualità della cessazione del servizio da parte del concessionario, sono state regolate dapprima dall'art. 7, comma 8, della legge provinciale n. 16 del 1985 e poi dall'art. 17 e dall'art. 17-bis della legge provinciale n. 15 del 2015, quest'ultimo inserito dall'art. 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2021, poi sostituito dall'art. 34, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 2021. 4.1.

L'applicazione di tale normativa comporta, allo scopo di accertare la proprietà degli impianti strumentali all'erogazione del servizio pubblico (nella specie, dei trasporti funiviari e funicolari), la necessità preliminare di individuare quali siano - alla stregua di valutazione degli interessi generali rimessa all'ente concedente sulla base di scelta di natura non solo patrimoniale - i beni funzionali all'effettuazione del medesimo servizio, essenziali o non essenziali, da ciò discendendo, o meno, l'obbligo legale per il concessionario cessato di trasferire i medesimi beni all'impresa subentrante.

Quella in esame, pertanto, è controversia concernente non l'adempimento di indennità, canoni ed altri corrispettivi, nell'ambito di un rapporto di debito-credito, quanto la definizione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario nascenti dalla concessione, correlati ad un intervento valutativo affidato al concedente per la individuazione dei beni funzionali al servizio pubblico, ed è dunque da attribuire alla Ric. 2020 n. 29042 sez. SU - ud. 26-10-2021 -5- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cfr.

Cass. Sez. Unite 26 novembre 2008, n. 28166; Cass. Sez. Unite 2 aprile 2007, n. 8094).

5. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse anche per la liquidazione del spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti anche per la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell