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Ordinanza — n. 28639/2021 — snciv Generato dall'IA

Civil court has jurisdiction over demanial lease fee disputes lacking administrative discretion elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28639/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared that the ordinary civil judge has jurisdiction over the entire claim regarding demanial lease fees. The parties argued that the dispute involved administrative discretion, but the court found the issue limited to applying statutory recalculation criteria without public power intervention. Consequently, the case was remitted to the civil court in Florence for continuation.

Regesto Legislator

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Art. 133 comma 1 lett. b) d. Igs. 104/2010; Art. 41 c.p.c.: Controversies concerning demanial lease fees fall under ordinary civil jurisdiction unless they involve the verification of authoritative administrative acts affecting the overall economic balance of the concession.

Parole chiave

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demanial lease fees ordinary civil jurisdiction administrative discretion lease recalculation criteria public power intervention canone del diritto di superficie determinazione del canone locazione nozione di amministrazione aggiudicatrice

Disposizioni normative citate

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Art. 133 comma 1 lett. b) d. Igs. 104/2010
23591/2020), avuto riguardo al criterio discretivo contemplato dal disposto dell'art. 133, comma 1, lett.
Art. 41 c.p.c.
Art. 380-ter c.p.c.
in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c. dalla dìfesa della ricorrente.
art. 86 c.p
art. 380-ter c.p
in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c.
art. 41 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 6074/2013
Cass. SU n. 26897/2016
6074/2013 e, più in generale, Cass. SU n. 26897/2016).
Cass. SU n. 21597/2018
Cass. SU n. 16459/2020
21597/2018 e, da ultimo, Cass. SU n. 16459/2020 e Cass.
Cass. SU n. 23591/2020
16459/2020 e Cass. SU n. 23591/2020), avuto riguardo al criterio discretivo contemplato dal disposto dell'art.
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Testo completo

a seguente C L. ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 19026/2020 proposto da: CAPO A DI MICHI FERNANDA MONICA E C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Fernanda Monica MICHI e Riccardo rappresentati e difesi dagli avvocati Laura PRESTI e Riccardo MICHI, quest'ultimo anche difensore di sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; - ricorrenti - contro AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - e contro REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato Marcello CECCHETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato Arianna PAOLETTI dell'Avvocatura Regionale; - controricorrente - nonché contro COMUNE DI FORTE DEI MARMI, AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Toscana e Umbria; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio R.g. n. 15654/18 pendente dinanzi al Tribunale di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/9/2021 dal Consigliere ALDO CARRATO; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c. dalla dìfesa della ricorrente.

FATTI DI CAUSA 1. Con atto dì citazione notificato il 12 novembre 2018 la Capo A di Michi Fernanda Monica e c. s.a.s. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale dì Firenze, il Comune dì Forte del Marmi, la Regione Toscana, l'Agenzia del Demanìo e il Ministero dell'economia e delle finanze chiedendo di accertare, in capo alla stessa, la titolarità della proprietà superficiaria del manufatto (ubicato nel centro del citato Comune adibito a sala cinematografica denominata "Nuovo Lido") insistente sull'area demaniale che costituiva oggetto di concessione marittima e, conseguentemente, instava per la declaratoria dell'erroneità dell'applicazione, da parte della P.A., dei criteri di determinazione del canone di concessione, nonché dell'illegittimità ed erroneità - e, quindi, con relativa disapplicazione - della liquidazione del canone per l'annualità 2018 e, in via subordinata, dichiarare, comunque, l'illegittimità di detta liquidazione per la indicata annualità con relativo ricalcolo e la determinazione del corretto canone dovuto.

Si costituivano soltanto il Comune di Forte dei Marmi e la Regione Toscana, il primo eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto a tutte le domande proposte dall'attrice e la seconda limitando la medesima eccezione alla sola richiesta di determinazione dei canoni demaniali. Inoltre entrambi detti convenuti insistevano, in ogni caso, per il rigetto nel merito della domande attoree.

2. In pendenza del giudizio incardinato dinanzi al suddetto Tribunale di Firenze la società attrice ha proposto regolamento preventivo dì giurisdizione dinanzi a queste Sezioni unite per sentir affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle domande dalla stessa proposte dinanzi al citato Tribunale, sul presupposto essenziale che - in base al principio generale del "petitum sostanziale" - con la proposta domanda essa ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza di un diritto reale in capo alla stessa e dell'insussistenza di una prestazione patrimoniale al di fuori dei casi previsti dalla legge, con riguardo al canone dì concessione demanìale nel sensi precedentemente chiariti.

Si sono costituiti con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze unitamente all'Agenzia del Demanio, nonché la Regione Toscana, mentre l'intimato Comune di Forte dei Marmi non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ritengono queste Sezioni unite come - con riferimento al proposto regolamento preventivo - sia indiscutibile l'appartenenza della causa introdotta dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di Firenze, in relazione ad entrambe le domande formulate, alla giurisdizione del giudice ordinario sulla scorta dell'univoca giurisprudenza di queste stesse Sezioni unite.Premesso che la giurisdizione deve essere determinata in base al criterio generale del "petitum sostanziale" correlato alla specifica posizione soggettiva dedotta in giudizio, nella fattispecie di cui trattasi è inequivoco che la complessiva domanda proposta dagli odierni ricorrenti consiste nell'accertamento della titolarità della proprietà superficiaria del manufatto (in Forte dei Marmi) insistente sull'area demaniale costituente oggetto della concessione marittima n. 153/2005 e nella determinazione dell'esatta misura del canone preteso per l'annualità 2018 (disapplicando quella in concreto individuata dalla competente P.A.) nonché della corretta quantificazione del canone spettante per legge in relazione alla suddetta concessione demaniale per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di commisurazione previsti dall'art. 1, commi 251 e segg., della legge n. 296/2006 (indentificantesi con la legge finanziaria per il 2007).

Inquadrata la domanda globale nei suoi esatti termini, è evidente che quella riguardante l'accertamento della proprietà superficiaria del manufatto in precedenza indicato edificato su demanio pubblico è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo - nel concreto caso dì specie - alcuna contestazione sulla legittimità della presupposta concessione demaniale marittima né sulla correlata convenzione intercorsa tra le parti, ragion per cui deve ritenersi che la pretesa azionata dagli attuali ricorrenti (attori nel giudizio a quo) risulta esclusivamente diretta a tutelare una posizione dì diritto soggettivo, per l'appunto indirizzata al riconoscimento della titolarità del diritto reale dedotto in causa (cfr., specificamente, Cass.

SU n. 6074/2013 e, più in generale, Cass. SU n. 26897/2016). Altrettanto indubbia è l'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla parte della domanda concernente l'esatta determinazione dell'annualità relativa al 2018 del canone di concessione demaniale e della misura, in generale, dei canoni inerenti l'intero rapporto avente origine nella stessa concessione alla stregua del ricalcolo conseguente alla nuova disciplina introdotta dalla c.d. legge finanziaria 2007.Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr., tra le tante, Cass.

SU n. 21597/2018 e, da ultimo, Cass. SU n. 16459/2020 e Cass. SU n. 23591/2020), avuto riguardo al criterio discretivo contemplato dal disposto dell'art. 133, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 104/2010 (e, in particolare, all'eccezione in esso specificata), le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario si indentíficano con quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali e solo quando la controversia coinvolge la verifica dell'azione autorìtativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, fa medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

Nella specifica fattispecie che qui rileva è da escludere che il Comune di Forte dei Marmi abbia adottato provvedimenti autoritativi involgentì l'esercizio di poteri pubblicistici ponendo in essere un'attività discrezionale (nemmeno riconducibile a quella di tipo tecnico), essendosi limitato ad applicare una normativa di ricalcolo della somme dovute a titolo di canoni correlati a concessione demaniale, avverso la cui determinazione gli odierni ricorrenti hanno contrapposto - con l'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale civile di Firenze - la loro azione diretta alla contestazione dei criteri applicati e della conseguente misura quantificata dei canoni (in ordine all'annualità già precisata e all'intero rapporto per effetto del ricalcolo dipendente dall'applicazione del criteri dì cui alla citata legge finanziaria) in dipendenza della prospettata erroneità della valutazione oggettiva dei beni oggetto di concessione demaniale.

2. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente svolte, il regolamento preventivo va risolto nel senso dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sull'intera domanda proposta dagli attuali ricorrenti nei termini innanzi riportati, con la conseguente rimessione delle parti, nel termine di legge, per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale civile di Firenze.Trattandosi di regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice) del giudice\ ordinario e rimette le parti, nel termine di legge, dinanzi al Tribunale civile di Firenze, avanti al quale pende la causa. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 14 sette