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Ordinanza — n. 27892/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Court of Accounts' rejection of revocation requests due to judicial error, not jurisdictional defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27892/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the Court of Accounts lacked jurisdiction. The Court of Accounts had previously dismissed revocation requests against a judgment ordering payment to an ASL, ruling that the alleged errors were matters of judicial evaluation rather than revocatory defects. The cassation court held that challenging the Court of Accounts' power to decide on revocation is the only permissible jurisdictional issue, and the cited errors did not constitute an excess of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 3, 24, 103, 111 Cost.; In cassation appeals against Court of Accounts decisions on revocation, jurisdictional questions arise only regarding the power to rule on the revocation itself, excluding challenges to prior merits, and errors of judgment do not constitute excess of jurisdiction.

Parole chiave

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Court of Accounts jurisdiction revocation of judgments excess of jurisdiction judicial error evaluation cassation inadmissibility recupero dei costi restituzione dei sussidi statali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 3, 24, 103, 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U -, Sentenza n. 4879 del 27/02/2017
Cass., Sez. U -, Sentenza n. 8311 del 25/03/2019
Cass., Sez. U -, Sentenza n. 7926 del 20/03/2019
Corte Costituzionale, sent. n. 6 del 2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1571/2020 R.G. proposto da C.S.S. - Cooperativa Servizi Sanitari onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Di Pardo e Michele Sansone, con domicilio eletto in Roma, Piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio del primo; — ricorrente — contro Procuratore generale presso la Corte dei conti — controricorrente — Volpe Liberato - intimato - avverso la sentenza della Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale di appello n. 112/19, depositata il 27 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con sentenza n. 112/19, depositata il 27 maggio 2019, la prima sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi per revocazione proposti da Liberato Volpe e dalla C.S.S. - Cooperativa Servizi Sanitari onlus (breviter, CSS) contro la sentenza della sezione stessa n. 370/2017, depositata il 27 settembre 2017, con la quale erano stati rigettati i loro appelli contro la sentenza n. 99/2016 della sezione giurisdizionale regionale della Puglia della medesima Corte, che li aveva solidalmente condannati al pagamento della somma di euro 505.206,19 a titolo di risarcimento dei danni in favore della ASL di Foggia.

La Corte osservava in particolare che era fondata l'eccezione di inammissibilità del mezzo di impugnazione esperito, posto che gli errori denunciati non costituivano vizi revocatorii causati da difetti percettivi, bensì errori di giudizio non valutabili nell'ambito del procedimento impugnatorio de/a quo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la CSS deducendo due motivi. Resiste con controricorso la Procura generale presso la Corte dei conti. Il Volpe è rimasto intimato. Considerato che: In limine deve rigettarsi la prima ecc:ezione di inammissibilità del ricorso per erronea indicazione della sentenza impugnata in quanto riferita alla seconda sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti e non, come invece è, alla prima, trattandosi all'evidenza di un refuso ed essendo la sentenza impugnata ben individuabile nel ricorso stesso.

Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per violazione/falsa applicazione degli artt. 3, 24, 103, 111, Cost. affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice civile ordinario, peraltro esercitata dal medesimo. La censura è inammissibile. Va ribadito che «In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito» (Cass., Sez.

U -, Sentenza n. 4879 del 27/02/2017, Rv. 643154 - 01) Il mezzo proposto contrasta in modo evidente e radicale con tale consolidato arresto giurisprudenziale. Peraltro, come eccepito dal PG controricorrente, la questione di giurisdizione non è stata proposta dalla ricorrente quale motivo di appello né in sede di impugnazione per revocazione, sicchè sulla medesima deve affermarsi formato cori effetto preclusivo il giudicato implicito interno (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008, Rv. 604576 - 01). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti essenzialmente in termini di denegata giustizia ovvero di violazione dei "limiti esterni" della giurisdizione contabile, affermando che la sentenza impugnata si pone così in contrasto con il diritto dell'UE e della CEDU.In particolare CSS afferma tale vizio della sentenza, in quanto il giudice a quo non ha tenuto conto del giudicato penale fatto valere ed ha peraltro integrato la motivazione della pronuncia oggetto dell'impugnazione per revocazione, così specificamente violando il principio generale del "giusto processo'' di cui gli art. 6, CEDU e 111, Cost.La censura è inammissibile.

In disparte dei -pur evidenti- profili di inammissibilità della medesima per difetto di specificità e per le ultronee argomentazioni di merito fattuale, è sufficiente, sia per gli aspetti generali sia in concreto, dare conto del/seguito al principio di diritto recentemente affermato da queste SU, secondo il quale «Il sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

Ne consegue che non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo", quale la mancata sospensione del giudizio erariale sino all'esito del procedimento penale in corso sugli stessi fatti, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n 174 del 2016, o di un "error in iudicando", per l'omessa valutazione ai fini della responsabilità erariale di un precedente penale di assoluzione» (Cass., Sez. U - , Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021, R.v. 661388 - 01).

Ad abundantiam, può peraltro richiamarsi in termini sistematici e con specifico riferimento alla citata sentenza n. 6/2018 della Corte costituzionale, gli ulteriori principi di diritto che «Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale - la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonchè i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.- il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione.

L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle "norme di riferJmento", atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione» (Cass., Sez.

U - , Sentenza n. 8311 del 25/03/2019, Rv. 653284 - 01) e che «L'eccesso di potere giurisdizionale, clenunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, risccntrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018),che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento,tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo» (Sez.

U - , Sentenza n. 7926 del 20/03/2019, Rv. 653279 - 01), quest'ultimo in relazione al profilo della censura riguardante una -pretesa- integrazione della sentenza oggetto di revocazione da parte della sentenza impugnata. Va infine rilevato che la questione di costituzionalità proposta risulta del tutto generica, non comprendendosi quali norme legislative siano denunciate, sicchè, mancandone addirittura l'oggetto, se ne palesa l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza. Nulla per le spese posto che il PG presso la Corte dei conti deve ritenersi "parte" del giudizio soltanto in senso formale.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr