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Ordinanza — n. 27891/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses administrative jurisdiction claim, affirming ordinary labor court authority over public sector reassignment disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27891/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Calabria Region's request for administrative jurisdiction, upholding the ordinary labor court's authority. The Region argued that the dispute involved discretionary organizational powers, while the employee sought reassignment following a restructuring that removed her role. The court ruled that the employee's actual claim was for the protection of a subjective right regarding her job position, not the annulment of the organizational act itself.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1; The ordinary labor court has jurisdiction over disputes concerning the revocation of managerial appointments in public administration, even when based on organizational acts, provided the claim seeks protection of a subjective right regarding the employment relationship rather than the annulment of the administrative act.

Parole chiave

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ordinary labor jurisdiction public administration restructuring managerial appointment revocation subjective right protection administrative vs ordinary court discretionary organizational power d.lgs 165/2001 posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1
Occorre premettere, in linea generale, che il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 3677
Cass., SU, n. 3677 del 2009; Cass., SU, n.
Cass., n. 618 del 2021
In base alla consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, per individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio, da identificare soprattutto in funzione della "causa petendi" (tra le molte, Cass., n. 618 del 2021, Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 26500 del 2020
618 del 2021, Cass., SU, n. 26500 del 2020, n.
Cass., SU, n. 6040 del 2019
Cass., SU, n. 33212 del 2018
Cass., SU, n. 29081 del 2018
Cass., SU, n. 11711 del 2016
Cass., SU, n. 21677 del 2013
Cass., SU, n. 15323 del 2010
Cass., SU, n. 14846 del 2006
come datrice di lavoro (ex aliis, Cass., SU, n. 14846 del 2006, n.
Cass., SU, n. 4227 del 2017
Cass., SU, n. 8074 del 2015
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 1889/2021 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente f.f. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Sabotino 12, presso lo studio dell'avvocato Graziano PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe NAIMO; - ricorrente - contro CRUCITTI Amelia Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Santo Fortunato BARILLA'; -controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio nr. R.g. 23516/20 pendente al Tribunale di Roma, giudice del lavoro; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere IRENE TRICOMI; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione di sussistenza della giurisdizione ordinaria. RITENUTO 1. La Regione Calabria ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti di Amelia Laura Crucitti, in relazione alla controversia incardinata da quest'ultima dinanzi al Tribunale di Roma, giudice del lavoro.

2. La lavoratrice, nella qualità di dirigente della Regione Calabria, aveva chiesto in sede cautelare la sospensione della DGR n. 144 del 2020 e degli atti ad essa correlati, e nel merito l'accertamento dell'illegittimità degli stessi. Con tale delibera la Regione aveva rideterminato la struttura organizzativa della Giunta regionale, rideterminazione che aveva avuto l'effetto di caducare alcuni incarichi dirigenziali tra cui quello della originaria ricorrente. Il Tribunale rigettava l'istanza cautelare previa reiezione della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario proposta dalla Regione.

3. Pertanto, la Regione "iialazi ha proposto l'odierno N regolamento di giurisdizione, con il quale deduce che oggetto diretto della domanda della Crucitti sarebbe la delibera n. 144/20, di talchè, venendo in rilievo l'esercizio di un potere organizzativo dell'Amministrazione, espressione di una scelta discrezionale della stessa, sussisterebbe la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

4. Si è costituita con controricorso Amelia Laura Crucitti che ha chiesto rigettarsi il ricorso della Regione Calabria.

5. La Procura generale ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERATO 1. Occorre premettere, in linea generale, che il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.lgs. per ogni fase dei rapporti stessi, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati (fra le tante:

Cass., SU, n. 3677 del 2009; Cass., SU, n. 15276 del 2017, SU, n. 25210 del 2020). Nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato la - residuale - giurisdizione del giudice amministrativo tuttora prevista concerne esclusivamente le controversie in culi la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le P.A. definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass., S.U., n. 4881 del 2017).

In particolare, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo soltanto le controversie nelle quali si contestano "frontalmente" gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle Amministrazioni ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, i cui "diretti" effetti pregiudizievoli siano messi in discussione a tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro organizzazione, che è pur sempre atto presupposto, rispetto agli atti di gestione dei rapporti di lavoro, ma rispetto al quale, in questi casi, non può operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, visto che esso presuppone che il giudizio investa direttamente atti di gestione del rapporto.

2. In base alla consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, per individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio, da identificare soprattutto in funzione della "causa petendi" (tra le molte, Cass., n. 618 del 2021, Cass., SU, n. 26500 del 2020, n. 6040 del 2019, n. 33212 del 2018, n. 29081 del 2018, n. 11711 del 2016, n. 21677 del 2013, n. 15323 del 2010), muovendo dalla premessa secondo cui nell'interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma senza rigidi formalismi deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire, il che significa che, ad esempio, non rileva di per sé che la pretesa giudiziale sia stata prospettata dinanzi al giudice ordinario come richiesta di annullamento di un atto amministrativo se l'oggetto della domanda risulti essere la richiesta di tutela di un diritto soggettivo che si assume leso da un atto di gestione del rapporto di lavoro adottato dalla P.A. come datrice di lavoro (ex aliis, Cass., SU, n. 14846 del 2006, n. 21677 del 2013, n. 4227 del 2017).

3. Dagli atti processuali - direttamente esaminabili in questa sede (tra le altre, Cass., SU, n. 8074 del 2015) - risulta in modo evidente che il petitum sostanziale fatto valere dalla Crucitti è rappresentato dall'accertamento del diritto ad essere riassegnata al Dipartimento "Segreteria Generale", settore 5 "Sistema delle Conferenze-Rapporti Istituzionali - Monitoraggio della legislazione delle Regioni"- a seguito della soppressione del settore 6 "Delegazione di Roma-Sistema delle Conferenze e Rapporti Istituzionali" del Dipartimento "Presidenza", al quale era assegnata, e che, a seguito della riorganizzazione, veniva ricompreso nel Dipartimento Segretariato Generale.

Pertanto, la ricorrente inequivocabilmente ha fatto valere la lesione di un diritto soggettivo asseritamente subita da parte dell'Amministrazione, quale datrice di lavoro, a seguito di atti di micro organizzazione di gestione del rapporto, che hanno come mero presupposto atti di macro organizzazione dell'ufficio, posti in essere nell'esercizio di potere amministrativo. D'altra parte, la Crucitti non ha certamente chiesto una diversa configurazione dell'assetto macro-organizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, chiedendo invece la riassegnazione al settore in cui era transitato il settore di provenienza.

4. Pertanto, il ricorso va rigettato in quanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Il predetto giudice provvederà anche sulle spese del regolamento in esame. PQM La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese rimesse.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre