Ordinary court jurisdiction affirmed over COSAP fees; tax tribunal and peace judge lack competence per consolidated legal principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation affirmed that ordinary court jurisdiction applies to disputes over COSAP fees, dismissing the negative jurisdiction conflict raised by the tax tribunal. The tax tribunal and the Peace Judge had previously declined jurisdiction, but the Court ruled that such fees are not of a fiscal nature and thus fall under ordinary courts. Consequently, the decision of the Peace Judge denying ordinary jurisdiction was annulled, and the case was remitted to that judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2, secondo periodo d.lgs 546/1992; Art. 24 Cost.: The ordinary court has jurisdiction over disputes regarding the fee for the occupation of public spaces and areas because the obligation to pay such a fee does not have a fiscal nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, scritto al n. 5100/2021 R.G., sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2021, nel procedimento vertente tra Comune di Lamezia Terme, da una parte, e Di Cello Maria, dall'altra, non costituiti in questa sede, ed iscritto al n. 1606/2019 R.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Mattefis, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Rilevato che: Con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2021 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, declinando la propria giurisdizione sull'impugnazione dell'invito al pagamento per COSAP emesso in data 8 gennaio 2018 dal Comune di Lamezia Terme nei confronti di Maria Di Cello, sollevava conflitto negativo di giurisdizione, avendo in antecedenza ugualmente declinato la propria il Giudice di pace di Lamezia Terme con sentenza n. 198/2019, depositata il 25 marzo 2019. Considerato che: Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in virtù del principio di diritto -consolidato, dopo la pronuncia di incostituzionalità (C. cost. 64/2008) della norma (art. 2, comma 2, secondo periodo d.lgs 546/1992, quale novellato con d.l. 203/2005) che aveva attribuito alle Commission tributarie della competenza giurisdizionale in materia di COSAP- secondo il quale «Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa» (ex multis, v.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21950 del 28/10/2015, Rv. 636982 - 01). In conclusione, cassata la decisione del Giudice di pace di Lamezia Terme negatoria della giurisdizione ordinaria, che deve essere invece affermata, la causa va rimessa avanti a detto Giudice di pace. Nulla per le spese tenuto conto del fatto che il conflitto è stato sollevato d'ufficio e che le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. PQM La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza del Giudice di pace di Lamezia Terme, depositata il 25 marzo 2019, avanti al quale rimette le parti.
Cosi deciso in Roma, 14 settembre 2021 Il presidenIe DEPOS:TAn ti Funzione,r