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Ordinanza — n. 27542/2021 — snciv Generato dall'IA

Court declares ordinary jurisdiction over public transport compensation claims based on EU Regulation 1370/2007.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27542/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared ordinary jurisdiction competent to hear a dispute between a local transport concessionaire and the Bolzano Province regarding reasonable profit compensation. While the province argued for administrative jurisdiction due to the public service nature of the contract, the court distinguished this case from previous rulings involving discretionary administrative acts. The decision rests on the finding that the claim stems directly from EU Regulation 1370/2007 and represents a fixed patrimonial right rather than an exercise of public authority.

Regesto Legislator

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Regolamento CE n. 1370/2007; d.lgs. n. 104 del 2010: Claims for reasonable profit compensation under EU transport regulations constitute a patrimonial right belonging to ordinary jurisdiction, excluding administrative authority unless specific discretionary evaluation phases are involved.

Parole chiave

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public transport contracts reasonable profit compensation ordinary jurisdiction administrative jurisdiction Regulation 1370/2007 concessionaire rights discretionary power rimborso delle spese di trasporto

Disposizioni normative citate

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Regolamento CE n. 1370/2007
4 (Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali) del Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, nonché dell'art.
art. 133, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010
1370/2007, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando "indennità, canoni ed altri corrispettivi" incombenti all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 133, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cfr.
art. 41 c.p.c.
Il ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c.
art. 1339 c.c
Trasporto Locale s.p.a., al riconoscimento del credito vantato deve pervenirsi in forza dell'art. 1339 c.c., e cioè mediante inserzione automatica del prezzo imposto nei termini di cui al numero 6 dell'Allegato al Regolamento, oppure quantificando il "ragionevole profitto" o "ragionevole utile" ai sensi degli artt.
art. 41 c.p
Il ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite, 14/11/2012, n. 19828
Cass. Sez. Unite, 14/11/2012, n. 19828; Cass.
Cass. Sez. Unite, 22/04/2013, n. 9690
19828; Cass. Sez. Unite, 22/04/2013, n. 9690; Cass.
Cass. Sez. Unite, 24/11/2015, n. 23898
9690; Cass. Sez. Unite, 24/11/2015, n. 23898).
Ordinanza n. 14235 del 8 luglio 2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24675-2020 proposto da: S.A.D. TRASPORTO LOCALE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N 349, presso lo studio dell'avvocato MARIA ALESSANDRA SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO PIVA, CHRISTOPH SENONER; - ricorrente - contro PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato LUCA GRAZIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA FADANELLI, ALEXANDRA ROILO, RENATE VON GUGGENBERG, MICHELE PURRELLO, JUTTA SEGNA; - controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Bolzano, iscritto al RG N. 1203/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Antonio Scarpa; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo; lette le memorie ex art. 380-ter, comma 2, c.p.c. presentate dalla S.A.D.

Trasporto Locale s.p.a. e dalla Provincia Autonoma di Bolzano. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con citazione del 2 aprile 2020 la S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., concessionaria dal 2009 in forza di affidamento diretto dei trasporti funiviari e funicolari di persone di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, ha convenuto quest'ultima davanti al Tribunale di Bolzano, domandando di accertare il proprio credito per l'importo di C 13.500.000, o per il diverso importo da determinare, a titolo di "ragionevole profitto" o "ragionevole utile", in forza dell'art. 4 (Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali) del Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, nonché dell'art. 2 dell'Allegato al Regolamento.

L'attrice esponeva di non aver percepito alcunché a tale titolo durante Ric. 2020 n. 24675 sez. SU - ud. 28-09-2021 -2- tutti gli anni di espletamento del servizio. Ad avviso della S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., al riconoscimento del credito vantato deve pervenirsi in forza dell'art. 1339 c.c., e cioè mediante inserzione automatica del prezzo imposto nei termini di cui al numero 6 dell'Allegato al Regolamento, oppure quantificando il "ragionevole profitto" o "ragionevole utile" ai sensi degli artt. 1226 e 1374 c.c. La convenuta Provincia Autonoma di Bolzano, nel costituirsi, ha eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché l'esistenza di un pregresso giudicato tra le parti, la litispendenza e continenza con altri giudizi amministrativi, la prescrizione e comunque l'infondatezza del credito vantato.

2. Il ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c. sostiene che, in presenza di disposizione di legge che impone il pagamento obbligatorio del ragionevole utile il capo al concessionario di un contratto di trasporto pubblico, la controversia attinente alla determinazione del relativo importo assume natura meramente patrimoniale e va perciò rimessa al giudice ordinario.

3. La controricorrente Provincia Autonoma di Bolzano deduce invece che il Regolamento CE n. 1370/2007 si limita a stabilire le condizioni per il possibile riconoscimento di una compensazione a vantaggio del concessionario, attendendo perciò la determinazione dell'eventuale ragionevole utile all'esercizio di potestà pubblicistiche, con conseguente giurisdizione in materia del giudice amministrativo. Nella memoria la Provincia Autonoma di Bolzano allega che la compensazione pretesa dalla S.A.D. Trasporto Locale s.p.a. debba avvenire sulla base di un costo standard di anno in anno determinato con discrezionalità dalla medesima amministrazione provinciale, secondo i criteri indicati dalla Ric. 2020 n. 24675 sez. SU - ud. 28-09-2021 -3- sentenza della Corte europea di giustizia, sentenza Altmark, 24 luglio 2003 (causa C-280/00).

4. L'articolo 4, paragrafo 1, Regolamento CE del 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 1191/69 e CEE n. 1107/70), a proposito del "contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali", dispone che: "1. I contratti di servizio pubblico e le norme generali:

a) prevedono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento e specificati conformemente all'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate;

b) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente:

i) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione; e li) la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi, in modo da impedire una compensazione eccessiva. Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 3 o 3 ter tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole (...)".

Ric. 2020 n. 24675 sez. SU - ud. 28-09-2021 -4- Il paragrafo 2 dell'Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 afferma inoltre: "2. La compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l'obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l'obbligo non fosse stato assolto.

Per calcolare l'effetto finanziario netto, l'autorità competente segue il seguente schema: costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale, meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione, meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione, più un ragionevole utile, uguale all'effetto finanziario netto".

Il paragrafo 6 dell'Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 aggiunge: "6. Si deve intendere per "ragionevole utile" un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore di servizio pubblico a seguito dell'intervento dell'autorità pubblica". Ric. 2020 n. 24675 sez. SU - ud. 28-09-2021 -5- 5. Essendo la decisione sulla giurisdizione determinata dall'oggetto della domanda, occorre rilevare come la S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., con la citazione del 2 aprile 2020, abbia inteso far valere la tutela del proprio diritto di concessionaria di servizi pubblici di trasporto ad un'equa remunerazione del servizio, attraverso la copertura dei relativi costi netti provocati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico ed un ragionevole margine di utile d'impresa per il detto adempimento, come espressamente previsto dalla disciplina eurounitaria, ed in particolare dall'art. 4 del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, secondo i criteri di compensazione già indicati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 24 luglio 2003, Altmark, C-280/00, e poi ribaditi nella Comunicazione della Commissione europea 2014/C 92/01, pubblicata il 29 marzo 2014, "sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia". 5.1.

Sebbene per determinare il livello adeguato di utile ragionevole occorre tener conto delle circostanze particolari del singolo contratto di servizio pubblico, valutando caso per caso le caratteristiche specifiche dell'impresa, della normale remunerazione di mercato per servizi analoghi e del livello di rischio insito in ogni contratto di servizio pubblico, ciò non involge alcuna questione relativa all'esercizio di un potere pubblico autoritativo, da ricondurre alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi, né tanto meno sussiste al riguardo alcuna discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'an o al quantum della pretesa compensativa, trattandosi di diritto patrimoniale ad un Ric. 2020 n. 24675 sez.

SU - ud. 28-09-2021 -6- corrispettivo di un certo ammontare che nasce direttamente dalla legge. Ne consegue che la domanda dell'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico, volta a ottenere la determinazione della compensazione relativa agli obblighi di servizio, pari all'effetto finanziario netto (costi, meno ricavi generati dalle prestazioni, meno ricavi potenziali, più ragionevole utile), in quanto fondata sulla diretta applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando "indennità, canoni ed altri corrispettivi" incombenti all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 133, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cfr.

Cass. Sez. Unite, 14/11/2012, n. 19828; Cass. Sez. Unite, 22/04/2013, n. 9690; Cass. Sez. Unite, 24/11/2015, n. 23898). 5.2. Non rileva diversamente la precedente decisione di queste Sezioni Unite di cui all'ordinanza n. 14235 dell'8 luglio 2020, resa tra le stesse parti e richiamata nelle difese della Provincia Autonoma di Bolzano. L'ordinanza n. 14235 del 2020, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda della S.A.D. Trasporto Locale s.p.a. inerente al pagamento del saldo del contributo integrativo di quello ordinario, previsto dall'art. 17, primo comma, della legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, riconobbe, piuttosto, "profili di discrezionalità" nelle delibere di definizione del "costo standard", di cui al secondo comma del citato art.

17. Ed infatti, a differenza della fattispecie oggetto della presente lite, il meccanismo compensativo allestito dall'art. 17 della legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, suppone una fase procedimentale, finalizzata alla determinazione dell'eventuale Ric. 2020 n. 24675 sez. SU - ud. 28-09-2021 -7- contributo integrativo da attribuire all'impresa di trasporto concessionaria e disciplinata non soltanto da parametri normativi, ma altresì da provvedimenti amministrativi esplicativi di poteri autoritativi di valutazione demandati alla Giunta provinciale.

6. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui si rimette altresì la liquidazione del spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione. Così deci