Ordinary court has jurisdiction over damages for omitted regional funding payment, not administrative discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared that the ordinary judge has jurisdiction over the dispute between the Municipality of Longobardi and the Calabria Region regarding damages from omitted funding. The Municipality argued for compensation based on a regional decree, while the Region claimed administrative jurisdiction due to discretionary evaluation powers. The Court ruled that the case concerns a breach of a specific financial obligation rather than the exercise of administrative discretion, thereby affirming ordinary court authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104/10; When a lawsuit seeks damages for the non-payment of funds mandated by a specific administrative decree, the ordinary court has jurisdiction because the dispute concerns a breach of obligation rather than the exercise of discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 26133/2020 proposto da: COMUNE DI LONGOBARDI, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in Roma, Piazza della Rovere 104, presso lo studio dell'avvocato Francesco A. CAPUTO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio BARBA; - ricorrente - contro REGIONE CALABRIA; - intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio R.g. nr. 1192/2018 pendente al Tribunale di Paola; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONÀ, che ha chiesto di accogliere il ricorso e dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario.
Rilevato che: - il Comune di Longobardi ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola la Regione Calabria per ottenerne il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'omessa liquidazione ed erogazione dell'importo residuo del finanziamento concesso con decreto emesso in base alla legge regionale n. 179/92 e comunque chiedendone la condanna al pagamento di quelle residue somme; - costituendosi in giudizio, la Regione Calabria ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, giacché, a suo avviso, la controversia va devoluta al giudice amministrativo, in base all'art. 133, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104/10; - il Comune di Longobardi ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione al quale la Regione Calabria non si è costituita.
Considerato che: - ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, si deve guardare al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., sez. un., 12 novembre 2020, n. 25578);- la sostanza dell'atto introduttivo del giudizio è incentrata sull'inadempimento della Regione e sul danno scaturente dall'omessa erogazione delle somme residue riconosciute col decreto indicato in narrativa; - non è quindi in alcun modo coinvolto il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass., sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057;
Cass., sez. un., 18 maggio 2021, n. 13492); - né emerge che tra il Comune e la Regione sia intercorso un accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni, utile a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., giacché la fonte del finanziamento in questione è appunto il decreto emesso in base alla legge regionale n. 179/92; - la giurisdizione spetta dunque al giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese.
Per questi motivi La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese. Così deciso