Cassation Court dismisses appeal as inadmissible, ruling jurisdictional review excludes procedural errors in administrative judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Silcart S.p.A. inadmissible, ordering the company to pay legal costs. Silcart challenged a lower court's failure to address specific arguments regarding the nature of its construction, claiming a procedural error. The Court ruled that such errors in reasoning or procedure fall outside the scope of jurisdictional review reserved for the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The Supreme Court's jurisdictional review does not encompass errors in reasoning or procedure by administrative judges, limiting its scope to absolute or relative defects of jurisdiction.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9542/2020 R.G. proposto da SILCART S.P.A., in persona del presidente p.t. Giovanni Faotto, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Luigi Garofalo e dall'Avv. Ludovica Bernardi, con do- micilio eletto in Roma, via G. Borsi, n. 4; – ricorrente – contro COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, in persona del Sindaco p.t., rappre- sentato e difeso dal Prof. Avv. Bruno Barel, con domicilio eletto in Roma, via G. Borsi, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Federica Scafarelli; – controricorrente – e F i r m a t o D a :
C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 REGIONE VENETO, RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL CO- MUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA e RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICA- ZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CAL- LALTA;
– intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5691/19, depositata il 13 agosto 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procura- tore generale aggiunto Luigi SALVATO, che ha chiesto la dichiarazione d'i- nammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Silcart S.p.a. propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza n. 63, emessa il 29 luglio 2009, con cui il Comune di San Biagio di Callalta le aveva ingiunto di procedere alla demolizione delle seguenti opere, realizzate in assenza di per- messo a costruire su un'area a destinazione agricola:
a) struttura modulare in acciaio con copertura e tamponatura laterale in telo di PVC, ad uso di ma- gazzino per lo stoccaggio di materiali di produzione, b) struttura in acciaio tipo tettoia con copertura in lamiera ondulata, parzialmente tamponata con telo in PVC, ad uso deposito, c) pavimentazione di un'area attrezzata con sottoservizi di mq. 11.000 circa, realizzata in parte in conglomerato bitumi- noso ed in parte in blocchetti di calcestruzzo, d) utilizzo dell'area esterna alle strutture come deposito di materiale di produzione. A sostegno della domanda, la ricorrente affermò che i manufatti non co- stituivano opere nuove, avendo natura provvisoria e pertinenziale, nonché volume e superficie inferiori al 20% di quelli dello stabilimento produttivo, ed essendo comunque realizzabili previa presentazione della DIA. 1.1.
Nel corso del giudizio, la società presentò al Comune una richiesta di riclassificazione dell'area su cui insistevano le opere da zona con destinazione 2 F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 agricola a zona con destinazione produttiva, al fine di regolarizzare la situa- zione mediante la sanatoria dei volumi esistenti, impegnandosi in via pere- quativa a progettare e finanziare un intervento di allargamento di una strada con la realizzazione di una pista ciclabile.
Tale richiesta fu rigettata con nota del 1° febbraio 2010, prot. n. 1977, con cui il Comune fece presente che la relativa determinazione era subordi- nata alla previa definizione del procedimento di demolizione. 1.2. La Silcart propose pertanto un nuovo ricorso al Tar Veneto, chie- dendo l'annullamento della predetta nota, ed in subordine l'accertamento del silenzio-inadempimento del Comune in ordine alla proposta di accordo da essa formulata, con ordine di provvedere in modo espresso e con la condanna al risarcimento del danno. A sostegno della domanda, la ricorrente osservò che l'esame della pro- posta era stato condizionato ad un evento estraneo ed indipendente rispetto alla funzione tipica del procedimento per la conclusione degli accordi, lamen- tando inoltre l'incompetenza del funzionario comunale che aveva sottoscritto la nota e la violazione dei principi di buona fede e buon andamento dell'am- ministrazione. 1.3.
Riuniti i due ricorsi, il Tar li rigettò entrambi, con sentenza del 7 aprile 2011, ritenendo legittima la sanzione demolitoria, in considerazione della natura non pertinenziale né precaria delle opere, ed escludendo il dovere del Comune di pronunciarsi preventivamente sulla proposta di accordo, in quanto il relativo procedimento non era utilizzabile per la sanatoria di opere abusive.
2. L'appello proposto dalla Silcart è stato rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza del 13 agosto 2019. A fondamento della decisione, il Giudice amministrativo di secondo grado ha innanzitutto escluso che il Tar avesse omesso di pronunciare in ordine alla natura delle singole opere indicate nell'ordinanza di demolizione, rilevando che le stesse risultavano specificamente menzionate nella sentenza impu- gnata, mediante il richiamo del verbale di sopralluogo della Polizia municipale, ai fini della valutazione delle dimensioni, della tipologia e dell'impatto sul ter- 3 F i r m a t o D a :
C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 ritorio, con il conseguente riconoscimento della novità delle opere, che ave- vano comportato una trasformazione del territorio e del suolo tutt'altro che irrilevante, e l'affermazione della necessità del permesso a costruire.
Ha rite- nuto condivisibile la predetta qualificazione, osservando che la nozione urba- nistica di pertinenza, non coincidente con quella civilistica, si riferisce esclu- sivamente ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera prin- cipale, nella specie peraltro situata nel territorio di un diverso Comune. Ha confermato il carattere non temporaneo delle opere, riconosciuto dalla stessa ricorrente nella proposta di accordo, ribadendo l'irrilevanza del rapporto con il volume e la superficie dello stabilimento regolarmente edificato, in conside- razione della natura non pertinenziale dell'intervento e delle dimensioni non modeste delle opere realizzate, finalizzate allo stesso scopo e configurabili quindi come un insieme unitario.
Ha ritenuto insussistente il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, osservando che lo stesso ri- chiamava la comunicazione di avvio del procedimento, dalla quale emerge- vano chiaramente il carattere abusivo delle opere e la connessa trasforma- zione permanente del suolo agricolo, ed escludendo la necessità dell'indica- zione delle ragioni di pubblico interesse che ne imponevano la rimozione. Ri- levato inoltre che la proposta di accordo era stata presentata dopo la sca- denza del termine fissato per l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione, senza che nel frattempo fosse stata presentata una domanda di sanatoria o un'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, ha escluso che la nota del 1° febbraio 2010 fosse affetta da vizi motivazionali, osservando che, in quanto volta all'accertamento dell'inottemperanza, la stessa risultava priva di carattere discrezionale ed aveva ad oggetto la dichiarazione di un effetto prodottosi ex lege, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non recando una manifestazione di volontà, ma limitandosi a riscontrare la sussi- stenza di un procedimento d'ingiunzione della demolizione, riconducibile al potere di vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia attribuito agli enti locali dall'art. 27, comma secondo, del d.P.R. n. 380 cit.
Ha confermato che, attraverso la proposta di accordo, non poteva essere perseguito l'inte- resse privato a sanare, mediante una trasformazione ad hoc del profilo urba- nistico della zona agricola in zona industriale, abusi edilizi non altrimenti obli- 4 F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 terabili, determinandosi altrimenti uno sviamento di potere, ed ha escluso Data pubblicazione 04/10/2021 pertanto che la proposta dovesse essere esaminata prioritariamente rispetto al procedimento di demolizione o potesse giustificarne la sospensione.
Ha ri- tenuto infine che non fossero stati dedotti elementi o circostanze idonei a dimostrare la violazione del principio di buona fede, avendo l'appellante fatto riferimento soltanto a primi contatti con l'Amministrazione comunale, non for- malizzati prima dell'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dell'ordi- nanza di demolizione.
3. Avverso la predetta sentenza la Silcart ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difen- siva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione degli artt. 103, 111 e 118 Cost., degli artt. 7, commi quarto, quinto e sesto, 110, 133 e 134 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, degli artt. 2 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 6 della legge regionale del Veneto 3 aprile 2004, n. 11 e dell'art. 112 e 362 cod. proc. civ., sostenendo che, nel rigettare i motivi di appello riguardanti l'illegittimità della nota del 1° febbraio 2010, la sentenza impugnata ha ecceduto i limiti della giurisdizione di legitti- mità spettante al Giudice amministrativo.
Premesso che con i predetti motivi era stata censurata la sentenza di primo grado, nella parte in cui, dopo aver escluso la natura provvedimentale della predetta nota, aveva contradditto- riamente ritenuto che la stessa non implicasse una decisione sulla proposta di accordo avanzata da essa ricorrente, afferma che, nel ritenere condivisibile la decisione di primo grado, il Consiglio di Stato ha effettuato una valutazione di merito, prescindendo dall'esame delle doglianze riflettenti l'incompetenza dell'organo che aveva provveduto e l'inosservanza del procedimento previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004, la cui applicazione, avente carattere obbligatorio, avrebbe imposto all'Amministrazione di valutare la proposta di accordo, prima di rilevare la presenza di elementi ostativi.
Ag- 5 F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 giunge che la predetta valutazione non trova giustificazione neppure nel ca- rattere esclusivo della giurisdizione spettante al Giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, dal momento che la stessa si estende ai diritti soggettivi, ma non consente al Giudice amministrativo di sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nel compimento di scelte di merito. 1.1.
Il motivo è inammissibile. Com'è noto, l'eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dello scon- finamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., è configurabile esclusivamente quando l'indagine svolta dal Giudice ammini- strativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento im- pugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'op- portunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giu- dicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione, procedendo ad un sinda- cato di merito che si estrinsechi in una pronuncia avente il contenuto sostan- ziale e l'esecutorietà propri del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (cfr.
Cass., Sez. Un., 24/ 05/2019, n. 14264; 26/11/2018, n. 30526; 2/02/2018, n. 2582). Tali vizi nella specie non sono stati neppure prospettati, essendosi la ricorrente limi- tata a far valere l'omessa pronuncia del Giudice amministrativo in ordine ad una parte delle doglianze formulate con l'atto di appello, riguardanti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, senza considerare che l'omessa pronuncia in ordine ai motivi d'impugnazione dell'atto amministrativo non è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art.362 cod. proc. civ., risolvendosi in un mero error in procedendo, a meno che il Giudice amministrativo non abbia giustificato il proprio rifiuto di decidere adducendo l'estraneità delle questioni sollevate dal ricorrente all'ambito delle proprie attribuzioni giurisdizionali (cfr.
Cass., Sez. Un., 17/11/2016, n. 23395; 26/01/2009, n. 1853; 5/06/1998, n. 525): ipotesi, questa, che, oltre a non ricorrere nella fattispecie in esame, si tradurrebbe non già in una inva- sione da parte del Giudice amministrativo dell'ambito riservato alle valuta- zioni di convenienza ed opportunità dell'Amministrazione, ma in un diniego di giurisdizione, il quale postula che il ricorrente sia stato privato della possibilità 6 F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a :
C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 di accedere alla tutela giurisdizionale. Data pubblicazione 04/10/2021 Sostiene la ricorrente che, attraverso la predetta omissione, il Consiglio di Stato avrebbe esercitato un potere estraneo alle proprie attribuzioni giuri- sdizionali, avendo sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del Comune l'esame della proposta di accordo da essa formulata, ed essendosi in tal modo sostituito all'Amministrazione nell'esercizio della predetta discrezionalità: in tal modo, tuttavia, essa finisce per confondere la scelta compiuta dal Comune mediante l'adozione del provvedimento impugnato con il sindacato di legitti- mità svolto dal Giudice amministrativo attraverso il rigetto dell'impugnazione, attribuendo a quest'ultimo una valutazione discrezionale imputabile invece esclusivamente all'Amministrazione, con un'indebita sovrapposizione di piani che debbono invece rimanere concettualmente distinti.
La pronuncia di rigetto del ricorso giurisdizionale non si sostituisce infatti al provvedimento impu- gnato, ma si esaurisce nella conferma dello stesso, conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impu- gnato, esclusa soltanto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal Giudice amministrativo, la cui decisione non può quindi com- portare in alcun caso un'invasione della sfera di discrezionalità spettante alla Amministrazione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2018, n. 32619; 6/12/2001, n. 15496; 9/11/2001, n. 13927).
Alla stregua di tali considerazioni, la denuncia dell'eccesso di potere giu- risdizionale si rivela, in realtà, un mero espediente per contestare la corret- tezza dell'interpretazione dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1994 for- nita dalla sentenza impugnata, e segnatamente la funzione attribuita alla pro- posta di accordo prevista da tale disposizione, traducendosi quindi nella sol- lecitazione di un sindacato in ordine ad un error in judicando asseritamente commesso dal Giudice amministrativo, non consentito in questa sede. In ma- teria d'impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo spet- tante alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., è circoscritto infatti al rispetto dei limiti esterni della giurisdi- zione, e non si estende alle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, non assumendo 7 F i r m a t o D a :
C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 alcun rilievo, a tal fine, la gravità o intensità del presunto errore di interpre-Data pubblicazione 04/10/2021 tazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione am- ministrativa, dal momento che l'interpretazione delle norme costituisce il pro- prium distintivo dell'attività giurisdizionale (cfr.
Cass., Sez. Un., 4/12/2020, n. 27770; 14/11/2018, n. 29825; 3/08/2018, n. 20529).
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.103, 111, 113 e 118 Cost., degli artt. 7, commi quarto, quinto e sesto, 110, 133 e 134 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, degli artt. 2 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 3, 10, 31 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 6 della legge regionale del Veneto 3 aprile 2004, n. 11 e degli artt.112 e 362 cod. proc. civ., osservando che, nell'escludere la configurabilità di un'omissione di pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla natura pertinenziale delle opere realizzate, immotivatamente negata dal Comune sulla base di una valutazione complessiva ed indifferenziata, il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione su argomenti non risultanti dalla sen- tenza impugnata, in tal modo sostituendo la propria attività giurisdizionale a quella del Tar, omettendo di esaminare la censura proposta e privando essa ricorrente di un grado di giurisdizione. 2.1.
Il motivo è inammissibile. Rinviando a quanto affermato in precedenza con riguardo alla deducibilità del vizio di omessa pronuncia mediante il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, non può non rilevarsi l'intrinseca contraddittorietà delle predette doglianze, con cui la ricorrente fa valere per un verso la pre- termissione dei motivi di appello riflettenti la natura pertinenziale delle opere realizzate, come si è detto non configurabile come rifiuto di giurisdizione, ammettendo per altro verso che il Consiglio di Stato le ha prese in esame, sia pure attraverso il richiamo di argomentazioni erroneamente attribuite al Giu- dice di primo grado.
Premesso comunque che nel giudizio amministrativo l'o- messa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine ad una o più censure proposte con il ricorso introduttivo non comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, risolvendosi in un error in procedendo, e precisamente in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, cui il Giudice di appello è chiamato a porre rimedio mediante 8 F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a :
C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 l'integrazione della motivazione, e comunque attraverso la decisione del me-Data pubblicazione 04/10/2021 rito della causa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/03/2020, n. 2149; Cons. Stato, Sez. II, 6/03/ 2020, n. 1641), è appena il caso di rilevare che, anche a volerlo ritenere sussistente, il vizio lamentato dovrebbe considerarsi estraneo all'am- bito del sindacato demandato alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, il quale, come si è detto, non comprende l'accerta- mento di errores in judicando o in procedendo in cui sia eventualmente in- corso il Giudice amministrativo, riguardando invece le ipotesi di difetto asso- luto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché quelle di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Con- siglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione (cfr.
Cass., Sez. Un., 1510/2020, n. 22375; 25/03/2019, n. 8311; 20/03/2019, n. 7926; al riguardo, v. anche Corte cost., sent. n. 6 del 2018).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis, dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il 25/05/2021 Il Presidente 9 F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D