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Ordinanza — n. 26657/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; procedural defect due to missed statutory deadline under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26657/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal improcedible because the appellant failed to deposit the petition within the strict time limit mandated by Article 369 of the Civil Procedure Code. Although the opposing party, the Public Prosecutor, had requested the case be entered into the docket, the court ruled that missing a peremptory deadline renders the act void regardless of the opponent's actions. Consequently, the appeal was dismissed without examination of the merits of the underlying liability claim.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 156 cod. proc. civ.: The failure to deposit a cassation appeal within the prescribed peremptory term renders it improcedible, a defect that cannot be cured by the opposing party's request for docket entry or by the principle of non-relevance of nullity for formal defects.

Parole chiave

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cassation appeal improcedible appeal peremptory deadline missed filing time civil procedure code omissione del ministero pubblico deposito tardivo documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
- Risulta dall'attestazione di cancelleria in data 3 settembre 2020 che il ricorso per cassazione non è stato depositato dal ricorren- te Corrado Catenacci nel termine prescritto dall'art. 369 cod.
Art. 156 cod. proc. civ.
ne comporta l'improcedibilità, rileva- bile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, at- - 2 - teso che il principio - sancito dall'art. 156 cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
- Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 370 cod. proc. civ.
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del pro- cesso al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire ri- conosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. (Cass., Sez.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
- Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato improcedibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art.
art. 369 cod. proc. civ
- Risulta dall'attestazione di cancelleria in data 3 settembre 2020 che il ricorso per cassazione non è stato depositato dal ricorren- te Corrado Catenacci nel termine prescritto dall'art. 369 cod. proc. civ.
art. 156 cod. proc. civ
ne comporta l'improcedibilità, rileva- bile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, at- - 2 - teso che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ.
art. 370 cod. proc. civ
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del pro- cesso al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire ri- conosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 6 marzo 2018, n. 5302
Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2016, n. 26642
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 22104 del 2020 promosso da: CATENACCI Corrado, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dell'Orso, n. 74; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso l'Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 147/2019, depositata in data 3 luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal Consigliere Alberto Giusti. FATTI DI CAUSA 1. - Il signor Corrado Catenacci ha proposto, con atto notificato il 10 febbraio 2020, ricorso per la cassazione della sentenza n. 147/2019 della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei conti, depositata in data 3 luglio 2019, che ha confermato la statuizione di condanna a suo carico al risarcimento del danno in fa- vore della Provincia di Napoli per consulenze conferite e assunzioni disposte, nella qualità di amministratore di una società a totale parte- cipazione pubblica nel settore della gestione dei rifiuti (la SAPNA s.p.a.), in violazione della normativa di settore.

Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero pres- so la Corte dei conti ha resistito con controricorso. 2. - Il controricorso è stato iscritto a ruolo con la certificazione di mancato deposito in cancelleria del ricorso per cassazione. 3. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Risulta dall'attestazione di cancelleria in data 3 settembre 2020 che il ricorso per cassazione non è stato depositato dal ricorren- te Corrado Catenacci nel termine prescritto dall'art. 369 cod. proc. civ. L'iscrizione a ruolo del processo è avvenuta a cura del controricor- rente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero pres- so la Corte dei conti. 2. - L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine sta- bilito dall'art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l'improcedibilità, rileva- bile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, at- - 2 - teso che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non ri- levabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass., Sez.

Un., 6 marzo 2018, n. 5302). Trova altresì applicazione il principio secondo cui la parte alla qua- le sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricor- rente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del pro- cesso al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire ri- conosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 22 dicembre 2016, n. 26642). 3. - Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti parte soltanto in senso formale. 4. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato improcedibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugna- zione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, -3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre- visto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre