Cassation court dismisses appeal regarding temporary occupation compensation, upholding legal interest calculation over agricultural criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Di Vicino and Esposito against a lower court ruling on temporary occupation compensation. The plaintiffs argued that compensation should follow a specific agricultural valuation method rather than legal interest rates, but the court found the appeal lacked specificity regarding the property's nature. The court ruled that legal interest rates are a valid, non-binding choice for calculating compensation in urbanized contexts, thereby dismissing the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20, third comma, Law n. 865/1971; The calculation of temporary occupation compensation may utilize legal interest rates as a valid parameter when the occupied land is urbanized, rendering agricultural valuation criteria inapplicable.
Parole chiave
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso Rg. n. 25867/2015 proposto da: Alberto DI VICINO e Rosaria ESPOSITO, elettivamente domiciliati in Roma Via Cicerone 44, presso lo studio della dott.ssa Agnese LATERZA CRISTOFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Maria D'ACUNTO e Giuseppe D'ACUNTO; -ricorrenti - contro COPIN S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio degli avvocati Raffaele FEROLA, Renato FEROLA e Bianca Luisa NAPOLITANO, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonché contro Presidente della Giunta Regionale della Campania-Commissario Liquidatore, - intimato - avverso la sentenza n. 3864/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/9/2021 dal Consigliere ANTONIO PIETRO MARIA LAMORGESE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto CARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA La Giunta Speciale per le Espropriazioni costituita presso la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2015, ha determinato in C 18.504,96 l'indennità spettante ad Alberto Di Vicino e Rosaria Esposito per l'occupazione temporanea - nel periodo dal 26 marzo 2003 al 30 giugno 2012 - di un'area già soggetta a vincolo espropriativo per la «sistemazione e l'adeguamento di Via Sartania» (nell'ambito del «programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale delle aree interessate dal fenomeno bradisismico), individuata con verbale di consistenza del 17 novembre 2006 (in catasto del Comune di Napoli al foglio 89, part. 983-ex 741, di originari mq. 3165, poi ridotti a mq. 2835, a seguito della espropriazione parziale di una superficie di mq. 330)», ed ha condannato il Consorzio Copin al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, calcolata in misura corrispondente agli interessi legali sull'indennità virtuale di esproprio.
Alberto Di Vicino e Rosaria Esposito propongono ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso dalla Copin s.p.a. Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti imputano alla Giunta Speciale di avere quantificato l'indennità di occupazione temporanea in misura corrispondente agli interessi legali per ciascun anno di occupazione, anziché nella misura di un dodicesimo dell'indennità virtuale di esproprio, come previsto dall'art.20, terzo comma, legge n.865 del 22 ottobre 1971 e ribadito da un precedente delle Sezioni Unite (sentenza n.10502 del 2012). Il motivo è infondato per due ordini di considerazioni. In primo luogo, il citato precedente delle Sezioni Unite del 2012 si riferisce ad un caso in cui il compendio occupato aveva una «destinazione unitaria agricola» (v. par. 4.1), il che giustificava l'applicazione del criterio di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge n.865 del 1971, che la giurisprudenza di legittimità riteneva (prima che il titolo II della legge del 1971 fosse abrogato dall'art. 58 dPR 8 giugno 2001, n. 327) ancora in vigore e applicabile limitatamente ai beni inedificabili, diversamente dai beni edificabili ed edificati per i quali il criterio prevalente era quello degli interessi legali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13879 del 2017, n. 19972 del 2009, n. 19635 del 2005, n. 5271 del 2002).
Nel caso in esame, il motivo difetta di specificità poiché non precisa quale fosse la natura del bene (se edificabile o inedificabile), non consentendo di comprendere la pertinenza del vizio dedotto; inoltre il giudice di merito - come rilevato dal procuratore generale - ha ancorato la decisione all'incensurato presupposto di fatto dell'inserimento della particella occupata «nel contesto urbano del quartiere Pianura, completamente urbanizzato e infrastrutturato» (pag. 11), in tal modo negandone di fatto la qualificazione come agricola, con l'effetto di rendere inapplicabile l'invocato criterio di cui al terzo comma dell'art. 20, ai fini della determinazione dell'indennità in questione.
In secondo luogo, si deve considerare che l'indennità di occupazione temporanea e di urgenza deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quanto dovuto per l'espropriazione dell'area occupata e ben può corrispondere al saggio corrente degli interessi legali, fermo restando che quello degli interessi legali non costituisce un criterio a carattere vincolante, ma è una scelta rimessa al prudente apprezzamento - quindi incensurabile in sede di legittimità - del giudice di merito, il quale, ove ritenga di farvi ricorso in assenza di elementi comprovanti un pregiudizio maggiore, non è tenuto a motivare la propria decisione, trattandosi di criterio idoneo a fungere, in via presuntiva, da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio subito dal proprietario (cfr.
Cass. n. 5916 del 2016, n. 2100 del 2011). Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono della determinazione dei compensi professionali, che assumono liquidati in misura inferiore a quella prevista dalle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, non consente, per come è formulato, di evidenziare la violazione denunciata, risolvendosi in una astratta doglianza di liquidazione in misura inferiore a quella richiesta nella parcella e, in definitiva, in una istanza di ricalcolo delle spese della fase di merito, peraltro senza una precisa indicazione delle attività ivi svolte.
Esso è dunque inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in C 3200,00, di cui C 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma, 14 settembre 2021 Il cons. rel. Il Presidente DENO