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Ordinanza — n. 25168/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses preventive jurisdiction appeal against first-instance jurisdiction ruling as procedural tool is exhausted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25168/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Rossi's preventive jurisdiction appeal inadmissible because it was filed against a first-instance ruling that had already determined the lack of jurisdiction. The applicant argued for tax court jurisdiction over a milk quota debt collection, while the opposing agency maintained that administrative courts exclusively handle such matters. The court ruled that preventive jurisdiction appeals are only available before a first-instance judgment is rendered, making this procedural remedy unavailable after the initial decision.

Regesto Legislator

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Art. 41 cod. proc. civ.; Art. 380-ter cod. proc. civ.: The preventive jurisdiction appeal is inadmissible if filed against a first-instance judgment declaring lack of jurisdiction, as the ordinary appeal process remains the proper remedy.

Parole chiave

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preventive jurisdiction appeal lack of jurisdiction ruling first instance judgment procedural exhaustion administrative court jurisdiction tax collection dispute procedural inadmissibility inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 41 cod. proc. civ.
Art. 380-ter cod. proc. civ.
- Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Art. 133, comma 1, lettera t), cod. proc. amm.
La Commissione tributaria provinciale ha richiamato l'art. 133, comma 1, lettera t), cod.
art. 380-ter cod. proc. civ
- Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
art. 41 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193
Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382
Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542
22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368
15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083
19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806
10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243
5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243).
Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 3731
Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 3731).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 28502 del 2020 promosso da: ROSSI Valerio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio Colini, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Albenga, n. 45; ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, cori domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - e contro AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA s.p.a.; - intimata - per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso di- nanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, definito con sentenza n. 168/4/2020, depositata il 24 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Alberto Gusti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. - Il signor Valerio Rossi, con ricorso notificato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e all'Agenzia delle entrate - Servizio Riscossione, ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria pro- vinciale di Torino l'intimazione di pagamento di euro 254.652,91 re- cata dalla cartella n. 1102000013149977001, emessa per quote latte relative all'anno 2005. 2. - Con sentenza n. 168/4/2020, resa pubblica mediante deposi- to in segreteria il 24 febbraio 2020, l'adita Commissione tributaria provinciale di Torino ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

La Commissione tributaria provinciale ha richiamato l'art. 133, comma 1, lettera t), cod. proc. amm., ai cui sensi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie rela- tive alla applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e ha rilevato che la giurisdizione esclu- siva del giudice amministrativo ricomprende non solo la fase relativa all'iscrizione a ruolo con la connessa determinazione dell'an e del quantum della richiesta, ma anche la successiva e consequenziale fa- se di recupero coattivo del credito, effettuata per il tramite dell'agente della riscossione, sicché anche le censure attinenti ai vizi -2 formali della cartella vanno azionate dinanzi al giudice amministrati- VO. 3. - Con atto notificato il 22 ottobre 2020, il signor Valerio Rossi ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, do- lendosi della declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissione tributaria provinciale di Torino e chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha resistito con controricor- so, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per regolamento pre- ventivo e, comunque, in via gradata, per la conferma della declarato- ria della giurisdizione del giudice amministrativo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA s.p.a. 4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deriva dal fatto che è intervenuta la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, ciò che preclude l'esperibilità del mezzo, che non ha natura impugnatoria, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione il signor Valerio Rossi si duole della declaratoria di difetto di giurisdizio- ne in favore del giudice amministrativo contenuta nella sentenza 24 febbraio 2020, n. 168/4/2020, della Commissione tributaria provin- ciale di Torino, resa in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento per quote latte per l'anno 2005, e chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. cui -3 2. - Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, perché proposto per insorgere contro una sentenza de- clinatoria della giurisdizione emessa dalla Commissione tributaria provinciale e perciò al di fuori dei casi previsti dall'art. 41 cod. proc. civ. ("finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado").

Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la riso- luzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez.

Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243). Né del resto può ipotizzarsi la conversione del regolamento in ri- corso ordinario per cassazione, considerato che la sentenza declinato- ria della giurisdizione della Commissione tributaria provinciale, conte- stata dal ricorrente, essendo una pronuncia di primo grado, è appel- labile e doveva quindi essere impugnata con tale mezzo, non essendo ricorribile per saltum (cfr.

Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 3731). 3. - Alla declaratoria di inammissibilità del regolamento segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favo- re della controricorrente Agenzia delle entrate - Riscossione.

P.Q.M.

dichiara il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione inam- missibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali sostenute dall'Agenzia delle entrate - Riscossione controricorren- - 4 te, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso, in Roma, nella camera d