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Ordinanza — n. 25167/2021 — snciv Generato dall'IA

Civil court dismissed jurisdiction regulation against administrative court's competence declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25167/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible a jurisdiction regulation filed by a citizen against a peace judge's decision transferring a cemetery dispute to administrative jurisdiction. The plaintiff argued the civil court should have heard the case regarding the validity of a cemetery grant, but the lower court correctly identified the matter as an administrative interest. The supreme court ruled that once a first-instance judge issues a competence declaration, a preventive jurisdiction regulation is no longer permissible, as the case must proceed through ordinary appeal or be raised later.

Regesto Legislator

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Art. 41 cod. proc. civ.; Preventive jurisdiction regulations are inadmissible after a first-instance judge has issued a declaration of lack of jurisdiction, as the matter must be resolved through ordinary appeal or raised subsequently.

Parole chiave

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preventive jurisdiction regulation declaration of lack of jurisdiction administrative vs civil competence cemetery grant dispute procedural inadmissibility restituzione dell'assistenza sociale legittimazione del comune legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 41 cod. proc. civ.
Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo deriva dal fatto che è interve- nuta la sentenza del Giudice di pace di Brindisi, ciò che preclude l'esperibilità del mezzo, che non ha natura impugnatoria, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. 5.
art. 380-ter cod. proc. civ
- Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza.
art. 41 cod. proc. civ
Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo deriva dal fatto che è interve- nuta la sentenza del Giudice di pace di Brindisi, ciò che preclude l'esperibilità del mezzo, che non ha natura impugnatoria, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193
Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382
Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542
22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368
15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083
Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806
10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243
5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243).
Cass., Sez. Un., 29 luglio 2016, n. 15817
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 6753 del 2020 promosso da: MAZZOTTA Salvatore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Barba; - ricorrente - contro COMUNE DI SAN DONACI, in persona del sindaco pro tempore, rap- Il presentato e difeso dall'Avvocato Marcello Pennetta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Barbara Rizzo n Roma, via G. Sa- liceto, n. 4; - controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione avverso la sentenza del Giudice di pace di Brindisi n. 2517/19, depositata il 5 dicembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Alberto Giusti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. - Il signor Salvatore Mazzotta, con atto di citazione notificato il 29 giugno 2019, ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Brindisi il Comune di San Donaci per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

a) dare atto della esecutività ed esecutorietà per legge della concessione n. 558 del 23 settembre 1970, rilasciata dal Comu- ne al dott. Donato Sturdà per la costruzione sul suolo cimiteriale di una cappella funeraria, e del successivo contratto del 19 giugno 1972 di durata perpetua, i cui beneficiari risultano gli eredi di Donato Stur- dà;

b) annullare l'acquisto del loculo cimiteriale illecitamente imposto all'attore;

c) condannare il Comune alla restituzione della somma di euro 2.366,70, nonché al risarcimento dei danni morali, quantificati in euro 2.500;

d) condannare il Comune alla rifusione delle spese pro- cessuali. Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 2. - Con sentenza n. 2517/19, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 5 dicembre 2019, il Giudice di pace di Brindisi ha dichia- rato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministra- tivo. Il Giudice di pace ha affermato che oggetto del contendere è il re- clamo del diritto di sepolcro dell'attore nei confronti della pubblica amministrazione concedente, il che comporta la disamina di un inte- resse legittimo e dei titoli concessori rilasciati dal Comune. - 2 - Il Giudice di pace ha quindi rilevato che la controversia ricade nel- la giurisdizione del giudice amministrativo, giacché la situazione giu- ridica del privato, il quale pretende di eseguire la tumulazione di un defunto nella cappella, ha natura e consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. 3. - Con atto notificato il 3 febbraio 2020, il signor Salvatore Maz- zotta ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dal Giudice di pace di Brindisi.

Con tale atto il Mazzotta ha chiesto la "riforma" della sentenza di primo grado e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordina- rio. A sostegno del ricorso, il Mazzotta ha dedotto che la controversia ha per oggetto l'annullamento, non di un atto amministrativo, ma dell'acquisto del loculo cimiteriale e la conseguente restituzione del corrispettivo versato, essendo esso attore già titolare, quale erede del de cuius, del loculo cimiteriale nella cappella funeraria, e quindi di un diritto pieno ed esclusivo. Il Comune di San Donaci ha resistito con controricorso, conclu- dendo per l'improponibilità, l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza del ricorso. 4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza.

Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo deriva dal fatto che è interve- nuta la sentenza del Giudice di pace di Brindisi, ciò che preclude l'esperibilità del mezzo, che non ha natura impugnatoria, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. 5. - In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha deposi- tato una memoria illustrativa. Ad avviso del ricorrente, l'istanza di re- - 3 golamento preventivo di giurisdizione risulterebbe ammissibile "per- ché la causa civile in prima istanza non aveva ad oggetto l'annullamento di un atto amministrativo per cui sussiste nel caso di specie omessa pronuncia sulla domanda".

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il ricorso per regolamento di giurisdizione il signor Salva- tore Mazzotta ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordi- nario in relazione alla domanda azionata nei confronti del Comune di San Donaci dinanzi al Giudice di pace di Brindisi. Il ricorso è stato proposto dopo che l'adito Giudice di pace ha di- chiarato, con sentenza, il proprio difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale del giudice amministra- tivo. Il ricorrente ha chiesto alle Sezioni Unite l'annullamento della pronuncia emessa dal Giudice di pace. 2. - Il ricorso - ove interpretato, in conformità alla sua intesta- zione, come regolamento preventivo di giurisdizione - è inammissibi- le, perché proposto per insorgere contro una sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dal Giudice di pace e perciò al di fuori dei casi previsti dall'art. 41 cod. proc. civ. ("finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado").

Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la riso- luzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez.

Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 - 4 - maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243). Il regolamento è peraltro inammissibile anche ove valutato come ricorso ordinario per cassazione, considerato che la sentenza declina- toria della giurisdizione del Giudice di pace, contestata dal ricorrente, è appellabile e doveva quindi essere impugnata con tale mezzo, non essendo ricorribile per saltum (cfr.

Cass.,, Sez. Un., 29 luglio 2016, n. 15817). 3. - Alla declaratoria di inammissibilità del regolamento segue la condanna del ricorrente Mazzotta al pagamento delle spese proces- suali in favore della controparte.

P.Q.M.

dichiara il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione inam- missibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in comples- sivi euro 2.000, di cui euro 1.800 per compensi, oltre a spese genera- li nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso, in Roma, nella ca