Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25166/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against State Council ruling on illegal subdivision due to lack of jurisdictional grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25166/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiffs to pay costs. The plaintiffs challenged a State Council decision confirming an illegal subdivision of their land, arguing procedural errors. The Court ruled that the appeal lacked valid jurisdictional grounds, as the State Council's internal exercise of power cannot be reviewed by the Supreme Court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 Cost., comma 8; Art. 362 c.p.c.; Art. 110 c.p.a.: Appeals against State Council decisions are admissible only for jurisdictional violations, not for internal procedural errors or substantive merit reviews.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional limits State Council appeal internal procedural error illegal subdivision supreme court review pretesa abusiva del locatore contestazione della realizzazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost., comma 8
Art. 362 c.p.c.
Art. 110 c.p.a.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.Sez.Un. n. 23750 del 28.10.2020
Cass.Sez.Un. n. 9567 del 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27464-2020 proposto da: CONTE ANNA, CIOFFI CIRO nella qualità di erede di Cioffi Vincenzo, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE BRANDI BISOGNI; - ricorrenti - contro COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA r)7(i CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato L. NAPOLITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE RUSSO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 765/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/01/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. Rilevato che: nella controversia promossa da Ciro Cioffi e Anna Conte, con l'impugnazione dell'ordinanza n.139 del 2009 con cui il Comune di Giugliano aveva disposto l'immediata sospensione della lottizzazione abusiva in atti in terreno di loro proprietà, il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello proposto dai ricorrenti, confermava la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di rigetto del ricorso; il Consiglio di Stato, richiamata la normativa di riferimento e la sua giurisprudenza, nonché quella penale, in materia di lottizzazione abusiva, riteneva che, nel caso in esame, fosse stata realizzata una lottizzazione di tipo "materiale" e "cartolare", alla quale i ricorrenti non erano estranei.

Ribadiva, quindi, la legittimità del provvedimento impugnato, a nulla rilevando, secondo il Giudice amministrativo, che, nelle more, taluni singoli interventi edilizi erano stati erroneamente sanati, a seguito di istanza di condono; avverso la sentenza Ciro Cioffi e Anna Conte hanno proposto ricorso, cui resiste, con controricorso, il Comune di Giugliano; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M, in persona del Procuratore Generale Aggiunto dott. Luigi Salvato, ha Ric. 2020 n. 27464 sez.

SU - ud. 13-07-2021 -2- depositato le sue conclusioni, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile; il difensore di Anna Conte, premesso di avere ricevuto la comunicazione della fissazione dell'adunanza camerale, solo in data 28 giugno 2021, ha chiesto il rinvio della trattazione con fissazione di nuova udienza, anche in considerazione della circostanza che, per l'udienza del 28 settembre 2021, risultai fissato altro ricorso analogo contro il Comune di Giugliano; successivamente, in data 2.7.2021, i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: preliminarmente va rigettata l'istanza di rinvio della trattazione, formulata dal difensore di Anna Conte, risultando in atti che la data di fissazione del ricorso è stata tempestivamente comunicata, in data 6 maggio 2021, dalla Cancelleria al difensore dei ricorrenti, nel rispetto dei termini di legge.

Anna Conte e Vincenzo Cioffi -premesso che il ricorso, ex art.111, ottavo comma, Cost., costituisce l'unico strumento per reagire contro le violazioni del diritto dell'Unione, imputabili a sentenze del Consiglio di Stato in contrasto con pronunce della Corte di giustizia, e per garantire il principio di effettività, essendo, a loro avviso, la fattispecie in esame "simile a quella oggetto dell'ordinanza n.19598" del 2020 con cui è stato disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia- hanno proposto il seguente motivo di ricorso, articolato in tre profili: -il primo (rubricato sub 2: error in iudicandum rispetto alla censura con cui erano state dedotte la violazione dell'art.30 del d.P.R. n.380 del 2001-l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione, la violazione del giusto procedimento) si sostanzia nella sintesi della motivazione svolta dal Consiglio di Stato per escludere la buona fede dei ricorrenti, cui segue a generica deduzione che Ric. 2020 n. 27464 sez.

SU - ud. 13-07-2021 -3- sarebbe "evidente l'errore in cui è incorso il giudice di appello con la decisione oggi impugnata che va, pertanto cassata", senza che alcun tipo di specificazione; -il secondo (rubricato sub 3: error in iudicandum rispetto alla censura relativa alla violazione dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241- l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per violazione del giusto processo) si esaurisce in una sintetica esposizione della motivazione della sentenza nella parte in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto non necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Anche su tale capo la censura dei ricorrenti è limitata alla generica affermazione della "manifesta violazione della normativa richiamata, disattesa dal Consiglio di Stato che erroneamente ha ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame"; - il terzo (rubricato sub 4: error in iudicandum rispetto alla censura relativa alla violazione del giusto procedimento, alla carenza di istruttoria, difetto di motivazione) consiste nella sintesi delle censure con cui era stato eccepito, innanzi al Giudice amministrativo, il difetto di motivazione del provvedimento comunale impugnato ed invocata la buona fede, anche sul rilievo che "per un fondo limitrofo.. .il sig.Gennaro Di Tonno, dante causa dei ricorrenti e di altri lottizzanti, era stato assolto dal reato di lottizzazione abusiva, e si conclude, anche in questo caso, assertivamente, che si sarebbe al cospetto di due sentenze (quella amministrativa e quella penale) divergenti in ordine all'esistenza di una lottizzazione abusiva; il ricorso è inammissibile.

Va rilevato, in primo luogo, che, dalla lettura dei profili di censura, emerge l'assenza di qualsiasi indicazione del criterio di collegamento tra il diritto dell'Unione e la fattispecie e, quindi, la riconducibilità della stessa all'ambito di applicazione di norme sovranazionali, come è, invece, necessario, tenuto conto che le stesse non hanno applicazione generale (cfr. Corte Cost.n.ri 33 e Ric. 2020 n. 27464 sez. SU - ud. 13-07-2021 -4- 30 del 2021), il che assume carattere assorbente rispetto al rilievo secondo cui la denuncia della violazione delle norme dell'Unione europea non involge, comunque, i limiti esterni della funzione giurisdizionale e resta, pertanto, estranea al sindacato spettante, ex art.111, ottavo comma, Cost.(cfr., tra le altre, S.U. n.2605 del 2021; id. 6/03/2020, n. 6460; id. 11/11/2019, n. 29085), salvo la particolare ipotesi, da ritenersi, tuttavia, insussistente nel caso in esame, di cui all'ordinanza resa da queste Sezioni Unite n.19598 del 18 settembre 2020; ciò posto, a parte l'inammissibilità del terzo profilo di censura per la novità della questione ivi dedotta che non risulta essere stata proposta nei detti termini al Consiglio di Stato, va osservato che tutti i motivi di doglianza non indicano mai profili attinenti alla giurisdizione, ma prospettano, peraltro apoditticamente, error in iudicando o in procedendo in cui sarebbe incorso il Giudice amministrativo, rispetto ai quali è escluso ogni sindacato da parte di questa Corte; queste Sezioni Unite hanno, infatti, innumerevoli volte affermato (di recente, Cass.Sez.Un. n.23750 del 28.10.2020; id. n.9567 del 2017 con ulteriori richiami) che il ricorso per cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione secondo quanto previsto dall'art.111 Cost., comma 8 (oltre che dall'art.362 cod.proc.civ. e dall'art.110 c.p.a.) e quindi: -nell'ipotesi in cui la sentenza abbia violato l'ambito della giurisdizione in generale, cioè esercitando la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure negando la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la domanda non potesse costituire in modo assoluto oggetto di esame giurisdizionale;

Ric. 2020 n. 27464 sez. SU - ud. 13-07-2021 -5- -nell'ipotesi di violazione dei cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione, cioè giudicando in materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure negando la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che questa spetti ad altro giudice, oppure esercitando un sindacato di merito in materia attribuita esclusivamente alla propria giurisdizione di legittimità degli atti amministrativi; questo indirizzo vale ad escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione, come quello in esame, che sia finalizzato, nella sua portata sostanziale, a lamentare, solo (e, peraltro, genericamente) un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, cioè un vizio che attiene all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al Giudice amministrativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti alla refusione, in favore del controricorrente, lle spese nella misura liquidata in dispositivo; ai sensi dell'ad 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione in favore del controricorrente delle spese che liquida in complessivi euro 5.200,00 oltre euro 200 per esborsi, spese generali forfetarie nella misura del 15 %, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 27464 sez. SU - ud. 13-07-2021 -6- contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso