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Ordinanza — n. 25165/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses jurisdictional excess claim against administrative compliance judgment regarding taxi license validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25165/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim of jurisdictional excess against the Council of State's compliance judgment. The applicants argued that the administrative judge exceeded its power by validating taxi licenses previously invalidated by prior judgments, while the Council of State held that such validation falls within the internal merits of the compliance jurisdiction. The court ruled that errors in interpreting binding precedents during compliance proceedings do not constitute an excess of power, as they remain confined to the internal limits of the administrative judge's authority.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 8, Cost.; Art. 34 c.p.a.: The compliance jurisdiction is subject to external limits only when the existence of the power itself is questioned; errors in interpreting binding precedents during compliance fall within internal limits and do not constitute excess of power.

Parole chiave

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jurisdictional excess compliance jurisdiction binding precedent administrative judge taxi license validity concessione per esercizio taxi abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 8, Cost.
Art. 34 c.p.a.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U n. 10335-21
Cass. Sez. U n. 10060-13
Cass. Sez. U n. 2289-14
Cass. Sez. U n. 5058-17
2289- 14, Cass. Sez. U n. 5058-17, Cass.
Cass. Sez. U n. 16016-18
Cass. Sez. U n. 736-12
Cass. Sez. U n. 1823-15
Cass. Sez. U n. 6494-15
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15404-2020 proposto da: BALZANO CLAUDIO, NALETTO MASSIMO, CASTAGNA EMILIANO, MALOSSI MOSE', BERTIATO MARCO, ROSADA LORENZO, ANTONELLO GIUSEPPE, DA RE RICCARDO, FURLAN MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO ZAMBELLI, FRANCO ZAMBELLI e LUISA PARISI; - ricorrenti - contro COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO [ANNOTTA e NICOLETTA ONGARO; MONTEFUSCO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VLADIMIRO PEGORARO e MICHELE GREGGIO; - controricorrenti - nonchè contro GHEZZO MASSIMO, RUTIGLIANO GIUSEPPE, ZITO FILIPPO IVAN, CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 3051/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/05/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso. Rilevato che: Giuseppe Antonello e gli altri soggetti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di stato n. 3051 del 2020 con la quale, in sede di ottemperanza alla sentenza n. 6397 del 2009 confermativa di quella del Tar del Veneto n. 1748 del 2007, è stata dichiarata la nullità della deliberazione del Ric. 2020 n. 15404 sez.

SU - ud. 22-06-2021 -2- consiglio comunale di Venezia n. 162 del 14 dicembre 2009 e di dodici licenze di taxi rilasciate, in data 27 gennaio 2010, in favore di taluni controinteressati, ed è stato ordinato al comune di Venezia di provvedere all'esecuzione delle sentenze oggetto di giudizio nei modi e nei termini indicati nella motivazione; i ricorrenti deducono il difetto di giurisdizione per sconfinamento o eccesso di potere giurisdizionale, in violazione dell'art. 111, ottavo comma, cost., 112 e 34 cod. proc. amm.; resistono con separati controricorsi il comune di Venezia e il controinteressato Luciano Montefusco; il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte; sia i ricorrenti che il eomune hanno depositato memorie.

Considerato che: I. - í fatti di causa sono così ricostruibili in base alla sentenza impugnata; II. - Luciano Montefusco partecipò a una procedura di evidenza pubblica indetta dal Comune di Venezia nel 2003 per l'assegnazione di dodici licenze di taxi da piazza, limitate all'area urbana di Mestre; all'esito delle operazioni di gara la sua domanda si collocò in posizione non utile per l'assegnazione di una delle licenze; il bando di concorso e la graduatoria finale vennero tuttavia impugnati con ricorso al Tar e tale ricorso venne accolto con la sentenza n. 1748 del 2007, la quale annullò i provvedimenti impugnati rilevando l'illegittimità del bando di concorso per non aver previsto i criteri di valutazione dei titoli, e l'illegittimità dell'operato della commissione di concorso la quale aveva autonomamente stabilito i predetti Ric. 2020 n. 15404 sez.

SU - ud. 22-06-2021 -3- criteri in contrasto col regolamento locale e valutato i titoli in base a criteri fissati dopo l'apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione; il Consiglio di Stato confermò, come detto, la menzionata decisione del Tar, con la sentenza n. 6397 del 2009; III. - ritirate le licenze rilasciate ai dodici assegnatari, il eomune di Venezia, con la delibera n. 162 del 2009, adottò peraltro un atto di interpretazione autentica della afferente norma del regolamento locale, in sostanza consentendo la regolarizzazione e sanatoria delle licenze di taxi già oggetto di annullamento giurisdizionale, sul presupposto che per esse, alla data di entrata in vigore delle ultime modifiche regolamentari, era in atto il contenzioso; sicché nel gennaio 20:10 vennero rilasciate dodici nuove licenze di taxi;

Montefusco impugnò la delibera e le licenze costì rilasciate, ma il Tar del Veneto, con sentenza n. 308 del 23 febbraio 2011, dichiarò il ricorso inammissibile per tardività, in quanto alla procedura di assegnazione del servizio pubblico in questione dovevano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23-bis, primo comma, lett. c), della legge n. 1034 del 1971 relativo alla dimidiazione dei termini processuali, salvo quelli per la proposizione del ricorso; anche tale decisione venne confermata in appello dal Consiglio di stato, con sentenza n. 1547 del 2018; cosicché nell'agosto del 2018 il Montefusco provvide a notificare il ricorso per l'ottemperanza al giudicato derivante dalla prima sentenza n. 6397 del 2009, relativa all'annullamento della procedura di gara per l'assegnazione delle dodici licenze di taxi; egli chiese altresì la nullità degli atti sopra Ric. 2020 n. 15404 sez.

SU - ud. 22-06-2021 -4- richiamati con i quali il comune di Venezia aveva proceduto alla riassegnazione delle licenze inizialmente ritirate; IV. - il ricorso in ottemperanza, dichiarato inammissibile dall'adito Tar con la sentenza n. 1176 del 2018, è stato accolto dalla sentenza del Consiglio di stato n. 3051 del 2020; la quale, dopo una ricognizione dei principi applicabili nel giudizio di ottemperanza quanto ai provvedimenti sopravvenuti alla formazione del giudicato, ha osservato essenzialmente che la prima sentenza del Tar (la n. 1748-07) aveva annullato gli atti della procedura di gara e le licenze assegnate per illegittimità del bando di concorso, per non aver previsto i criteri di valutazione dei titoli; ne erano derivati vincoli di natura puntuale sulla successiva attività amministrativa, e segnatamente: (i) un effetto di annullamento, direttamente disposto dalle sentenze e riguardante il bando e le licenze rilasciate; (ii) un effetto conformativo, di cui occorreva precisare la portata, con riferimento all'obbligo di rinnovare la procedura di gara a partire dalla pubblicazione di un nuovo bando di concorso privo dei vizi accertati; quanto agli obblighi conformativi discendenti dal giudicato, l'impugnata sentenza ne ha stabilito la portata premettendo che dal suddetto giudicato non era disceso un obbligo indefettibile di rinnovo del procedimento di assegnazione delle licenze, ma un effetto conformativo vincolante nel senso di non potersi comunque procedere all'assegnazione delle licenze di taxi senza il previo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica; donde l'assegnazione delle licenze travolte dall'annullamento giurisdizionale avrebbe imposto la indizione di una nuova procedura concorsuale quale unico strumento idoneo a Ric. 2020 n. 15404 sez.

SU - ud. 22-06-2021 -5- preservare le condizioni giuridiche indispensabili per il soddisfacimento dell'interesse strumentale sotteso alla decisione di annullare il bando; da qui la conseguenza che il comune di Venezia era, secondo il Consiglio di itato, privo dei potere di provvedere all'assegnazione delle licenze con modalità difformi dalla statuizione del giudicato, ossia attraverso la concessione diretta senza gara in favore dei medesimi soggetti che erano risultati assegnatari in base alla procedura concorsuale annullata; V. - i ricorrenti si dolgono di tale decisione sostenendo che in essa vi sia stato uno sconfinamento o un eccesso di giurisdizione, per avere il Consiglio di itato affermato la propria giurisdizione, quale giudice dell'ottemperanza, in un ambito riservato, invece, alla sola pubblica amministrazione; a loro dire Montefusco, una volta che l'amministrazione aveva provveduto a ritirare le licenze e a disporre la riedizione del concorso per l'assegnazione, aveva esaurito ogni possibilità di tutela, stante la natura autoesecutiva della sentenza di accoglimento del suo originario ricorso; per cui le successive scelte dell'amministrazione, e specificamente quella di riassegnare le licenze in forza del citato regolamento comunale, rientravano nell'ordinario potere discrezionale facente capo al comune, censurabile, certo, ma solo nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, diverso da quello di ottemperanza;

VI. - il ricorso per cassazione è inammissibile; quando l'ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti che si assumano elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, gli eventuali errori Ric. 2020 n. 15404 sez. SU - ud. 22-06-2021 -6- imputati al giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della successiva attività della pubblica amministrazione e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato medesimo afferiscono - tutti - ai limiti interni della giurisdizione - la cui violazione è sottratta al sindacato della Corte di cassazione -; mentre afferiscono ai limiti esterni - il cui superamento è soggetto al controllo da parte di questa Corte - le doglianze che pongano in discussione il fatto in sé che nel caso concreto un tal potere, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spetti o meno (cfr. di recente, in motivazione, Cass.

Sez. U n. 10335-21); in altre parole, le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione ove non venga in questione il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, poiché essendo quella di ottemperanza una giurisdizione di merito questo atterrebbe ai limiti interni di quella giurisdizione; lo sono invece ove venga in questione il fatto stesso della spettanza di un tale potere, per la particolare estensione che lo caratterizza (tra le molte, Cass.

Sez. U. n. 10060-13; Cass. Sez. U. n. 2289- 14, Cass. Sez. U n. 5058-17, Cass. Sez. U n. 16016-18); la conseguenza è che l'ottemperanza invocata denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso implica che afferiscano poi ai limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione Ric. 2020 n. 15404 sez. SU - ud. 22-06-2021 -7- della successiva attività dell'amministrazione e nella stessa valutazione di non conformità;

VII. - nel caso concreto i ricorrenti ascrivono all'impugnata sentenza di aver ritenuto ammissibile il ricorso in ottemperanza errando nell'affermare esistenti i vincoli conformativi discendenti dal giudicato, perché invece, a loro dire, tali vincoli non esistevano affatto per la conseguente riespansione - dopo la prima sentenza - della piena potestà decisionale dell'amministrazione; ciò dirige il sindacato verso (giustappunto) uno dei tre momenti in cui si articola la valutazione giurisdizionale in concreto (cfr. Cass. Sez. U. n. 736-12, Cass.

Sez. U. n. 1823-15, Cass. Sez. U. n. 6494-15 e molte altre), e in particolare verso il profilo interpretativo del giudicato, al fine di individuare il comportamento che si assuma doveroso per la pubblica amministrazione in sede di ottemperanza; un errore di tal genere, ove anche esistente, inerisce "al" giudizio di ottemperanza e resta confinato all'interno della giurisdizione medesima, senza poter integrare l'eccesso di potere giurisdizionale che è sindacabile in questa sede; VIII. - le spese processuali possono essere compensate nel rapporto tra i ricorrenti e il comune di Venezia; seguono invece la soccombenza dei ricorrenti quelle relative al rapporto col Montefusco, effettivo controinteressato anche in questa sede. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali sostenute dal controricorrente Montefusco, liquidando dette spese in 7.200,00 EUR oltre accessori e rimborso forfetario di spese Ric. 2020 n. 15404 sez. SU - ud. 22-06-2021 -8- generali nella massima misura di legge; compensa le spese nel rapporto tra i ricorrenti e il comune di Venezia. Ai sensi dell'art. 13, comma 1•quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica