Cassation Court dismisses appeal as errors in procedure do not exceed external jurisdictional limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Eduardo Denza's appeal inadmissible, ordering him to pay the costs. Denza argued that the Court of Accounts erred in applying the five-year statute of limitations for his pension claim, while the Inps contended the appeal was procedurally flawed. The Court ruled that alleged errors in procedure and substantive law interpretation fall within internal jurisdictional limits and do not constitute an excess of power justifying cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. co. 3 e 4; Art. 111 Cost. The Court of Cassation's review is limited to external jurisdictional limits; errors in procedure or substantive law interpretation do not justify cassation unless they amount to a denial of justice or exceed the essence of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6968-2019 proposto da: DENZA EDUARDO, elettivamente dorniciliato in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA 21, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI PAOLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE NAPOLITANO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI e LUIGI CALIULO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 281/2018 della CORTE DEI CONTI - III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 25/07/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso. RILEVATO CHE La Terza sezione giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, con sentenza n. 281/2018, in riforma della decisione di primo grado emessa dalla sezione giurisdizionale per la Regione Campania, dichiarava Eduardo Denza decaduto ai sensi dell'art. 14 I. 274/1991 dal diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria, poiché la relativa domanda era stata presentata il 20/1/2014, oltre il termine perentorio quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 1/5/2004; avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Eduardo Denza sulla base di quattro motivi; l'Inps ha resistito con controricorso; il Procuratore Generale ha fatto pervenire proprie requisitorie; la causa è stata trattata all'odierna adunanza e decisa nei termini che seguono;
Ric. 2019 n. 06968 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- CONSIDERATO CHE con il primo motivo il ricorrente deduce inefficacia della sentenza per intervenuta decadenza dell'appello proposto dall'Inps ex art. 325 e 327 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 3 e 4, osservando che l'Inps, avendo ricevuto la notifica della sentenza in data 29/2/2016 presso la propria sede provinciale di competenza, era tenuto a proporre appello entro 60 giorni da detta notifica; con il secondo motivo deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 5 DPR 1092 del 1973, in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 3 e 4, rilevando che la Corte aveva escluso la possibilità di superamento del termine di cinque anni previsto dall'art. 14 I. 274/1991, senza considerare che la norma indicata si riferisce al caso in cui debbano essere accertati i presupposti del diritto a pensione al momento della cessazione del servizio, mentre essa nulla prevede in merito alla decadenza del diritto a proporre domanda nel caso in cui i presupposti sanitari afferenti alla dipendenza dell'infermità da causa di servizio siano stati già accertati in costanza di rapporto di lavoro; con ulteriore censura deduce violazione e mancata applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c. co, 3 e 4, dell'art. 5 del DPR 1092 del 1973, norma che sancisce l'imprescrittibilità del diritto a pensione per il dipendente che abbia già chiesto e ottenuto il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio durante il rapporto di lavoro, sicché in tali casi la domanda di pensione privilegiata può essere presentata senza limiti di tempo; con l'ultimo motivo deduce violazione e mancata applicazione del codice di giustizia contabile (decreto legislativo 174 del 2016), in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 3 e 4, poiché la Corte aveva omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello d'ufficio, pur mancando l'istanza di fissazione di udienza ex art. 420 c.p.c.; va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei Ric. 2019 n. 06968 sez.
SU - ud. 22-06-2021 -3- conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo delle Sezioni Unite è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale; ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine ad errores in procedendo o ad errores in iudicando rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass., Sez.
Un., n. 19085 del 14/09/2020, Cass., Sez. Un., 26 agosto 2019, n.21692; Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457); in particolare, si è affermato (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, conseguente all'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce espressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte dei giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; nello specifico, stante il tenore di tutte le censure, deve rilevarsi che il ricorrente si duole di errores in procedendo e in iudicando i quali non integrano violazione dell'essenza della giurisdizione o sconfinamento Ric. 2019 n. 06968 sez.
SU - ud. 22-06-2021 -4- dai limiti esterni di essa, né radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare evidente diniego di giustizia (si vedano anche Sez. U. n. 29285 del 14/11/2018, Sez. U. n. 21692 del 26/08/2019); in base alle svolte argomentazioni iiC ricorso va dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 22