Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22745/2021 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation dismisses appeal, affirming exclusive jurisdiction of the Court of Accounts over public servant pension redemption disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22745/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal, upholding the exclusive jurisdiction of the Court of Accounts regarding the public servant's pension redemption claim. The appellant, a temporary teacher, sought to redeem periods of unpaid leave, but INPS denied the request, citing continuous part-time employment instead. The court ruled that such disputes are functionally connected to public pension rights, thereby reserving them for the Court of Accounts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 103 Cost.; Art. 103 Cost. establishes that the Court of Accounts holds exclusive jurisdiction over all disputes functionally and connected to the right to pensions of public servants, including those concerning the redemption of service periods.

Parole chiave

Generato dall'IA
exclusive jurisdiction Court of Accounts public servant pensions pension redemption regulation of jurisdiction diritti a pensione sospensione della rendita durata della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 7755 del 27/03/2017
Sez. U. n. 11849 del 09/06/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27697-2020 proposto da: BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato da sé medesimo unitamente all'avvocato MARIAROSA PLATANIA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO ed ANTONINO SGROI; - controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14399/2020 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL FRIIULI VENEZIA GIULIA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione accolgano il ricorso e dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti. RILEVATO CHE 1.Roberto Antonio Brigante avanzava domanda di riscatto all'Inps ai fini pensionistici per complessivi 3 mesi e 14 giorni, in relazione ai periodi nei quali, quale docente a tempo determinato, aveva usufruito di aspettativa senza assegni;

2. L'Inps, con provvedimento del 17/4/2020, negava il chiesto riscatto, sul rilievo che "il periodo richiesto a riscatto è coperto ai fini del diritto da un periodo part time continuativo";

3. Roberto Antonio Brigante proponeva ricorso alla Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del riscatto per il periodo di aspettativa in questione e l'emissione del relativo provvedimento in luogo di quello di diniego e quantificazione del relativo onere; 4.a seguito di contestazione dell'Inps in ordine alla giurisdizione del giudice adito, il ricorrente proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; 5.l'Inps si costituiva con controricorso; 6.il Procuratore generale faceva pervenire propria requisitoria scritta; Ric. 2020 n. 27697 sez. 5U - ud. 22-06-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1.11 regolamento preventivo di giurisdizione è fondato; 2.questa Corte ha ribadito in molteplici occasioni il principio in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Sez.

U. n. 7755 del 27/03/2017), comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso Sez. U. n. 11849 del 09/06/2016: «La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti»);

3. La giurisdizione del giudice contabile deve essere dunque riaffermata, non potendosi reputare idonea a interrompere il prospettato nesso di funzionalità la formulazione di domanda di condanna dell'ente previdenziale all'emissione di un provvedimento a seguito di annullamento di quello impugnato, poiché, fermo restando l'accertamento dei limiti della pronuncia del giudice contabile, la controversia resta soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti; PQM La Corte accoglie il regolamento preventivo di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice contabile, cui rimette le parti anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021 Il IL CAN( F. RE Paola DEPOTr a A