Italian court denies tax agency's jurisdiction claim, affirming bankruptcy court authority over debt restructuring disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's request for exclusive jurisdiction, ruling that bankruptcy courts retain authority over disputes regarding tax credit treatment in debt restructuring agreements. The tax agency argued for ordinary court jurisdiction, but the court relied on recent precedent establishing that the new corporate crisis code applies interpretatively to pre-existing bankruptcy procedures. Consequently, the court affirmed the bankruptcy judge's competence based on the prevailing collective interest over individual tax claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.lgs. n. 14 del 2019; art. 182 ter I.fall.: The new corporate crisis code applies interpretatively to pre-existing bankruptcy procedures, and disputes over tax credit treatment in restructuring agreements fall under the ordinary bankruptcy court's jurisdiction due to the primacy of collective interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23949/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Baiano Holding spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rossi e dall'Avv. Lorena Di Fiore con domicilio eletto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata; — controricorrente — per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli al n. 7401/2020 R.G.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Enrico Manzon; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteris, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. Rilevato che: In data 9 gennaio 2017 la Baiano Holding spa presentava all'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Napoli, istanza ex art. 182 ter, LF nell'ambito di un accordo per la ristrutturazione dei suoi debiti. La direzione provinciale investita dell'istanza esprimeva parere favorevole che tuttavia veniva disatteso dalla direzione regionale della medesima agenzia fiscale, con comunicazione in data 25 febbraio 2020.
Tale diniego era impugnato dalla società contribuente con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. A fronte di tale iniziativa giudiziale, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, negando quella del giudice tributario speciale adito ed affermando quella dell' AG ordinaria, in particolare del tribunale fallimentare. Resiste con controricorso la società contribuente, insistendo per la sussistenza della competenza giurisdizionale della CTP adita e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso dell'agenzia fiscale.
Successivamente la difesa erariale ha depositato una memoria. Considerato che: Come opportunamente sottolineato nella memoria depositata dall'agenzia fiscale, questa Corte ha recentemente sancito che « Il cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro. (Nella specie, la S.C., in un giudizio concernente l'impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari avanzata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter I.fall., ha affermato la sussistenza di tale continuità fra gli artt. 180, 182 bis e 182 ter I.fall., nel testo anteriore all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, applicabile nel caso in esame, e gli stessi artt. 180, 182 bis e 182 ter I.fall., come successivamente modificati dall'art. 63 del citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dall'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 125 del 2020)» e quindi che «Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della I.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter I.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla I. n. 232 del 2016)» (Cass., Sez.
U - , Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021, Rv. 660876 - 01/02). Il Collegio non intende discostarsi da questo recente e pienamente condivisibile orientamento giurisprudenziale. In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali.Tenuto conto della novità e della complessità della questione di giurisdizione in esame nonché del recentissimo consolidamento della giurisprudenza in ordine alla questione medesima, le spese del procedimento possono essere compensate.
PQM La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese del procedimento. Cosi