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Ordinanza — n. 21987/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to implicit res judicata regarding jurisdictional choice by the applicant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21987/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Ortolano's appeal inadmissible, ordering him to pay the opposing ministries' legal costs. Although the Council of State had previously ruled that the promotion to General Director should include economic effects, the Supreme Court found the applicant's current request was barred by implicit res judicata. Since Ortolano had successfully challenged the administrative act in the first instance, he could not now contest the jurisdiction of that same administrative judge regarding the devolution of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 8, Cost.; Art. 380 bis, 1, cod. proc. civ.: When a party successfully challenges an administrative act before a specific judge, they implicitly accept that judge's jurisdiction; the Supreme Court cannot raise jurisdictional defects ex officio in subsequent phases, and the applicant cannot contest the jurisdiction of the judge they previously chose and won against.

Parole chiave

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implicit res judicata jurisdictional choice administrative litigation ex officio review Cassazione Sezioni Unite avanzamento di scatto posizioni amministrative del funzionario ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 8, Cost.
Art. 380 bis, 1, cod. proc. civ.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez.Un. n.10359/2021
Cass.Sez.Un. nn.25208 e 5587 del 2020
Cass.Sez.Un. n.25367 del 2020
Cass.Sez.Un. n.21260 del 2016
Cass.Sez.Un. n.13488 del 2021
Cass.Sez.Un. n.2605 del 2021
Cass.Sez.Un. n.28385 del 2020
Cass.Sez.Un. n.26387 del 2020
Cass.Sez.Un. n.23751 del 2020
Sez.Un. n.10359/2021
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1606-2021 proposto da: ORTOLANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA FLORITA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BARCA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3835/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 15/06/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. Rilevato che: nella controversia promossa da Vincenzo Ortolano, dirigente generale della Polizia di Stato, per l'impugnazione del provvedimento del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza- con il quale lo stesso ricorrente era stato promosso, il giorno precedente al suo collocamento a riposo, alla qualifica di Dirigente Generale della P.S., con la sola attribuzione degli effetti giuridici ma non economici, il Consiglio di Stato, con sentenza n.6622/2019, depositata il 15.06.2020, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riformò la decisione con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza n.512/2017) aveva accolto il ricorso, accertando l'obbligo dell'Amministrazione di attribuire al ricorrente gli effetti economici derivanti dalla sua promozione; il Consiglio di Stato, richiamata la normativa di riferimento (art.9, comma 21, del d.l. n.78 del 2010) e la sentenza della Corte Costituzionale n.200 del 2018, rilevava che, in materia, si era ormai consolidata la giurisprudenza amministrativa statuendo i seguenti principi, dai quali non riteneva di discostarsi:

Ric. 2021 n. 01606 sez. SU - ud. 13-07-2021 -2- -l'art.9, comma 21, parla di "progressioni di carriera comunque denominate" e, a tenore d tale ampia portata precetti va non vi sono margini per ritenere escluso l'istituto della "promozione alla vigilia"; - la ratio del d.l. n.78, palesemente volta a garantire un risparmio di spesa vale a fortiori per le promozioni "alla vigilia" ben più onerose per Stato rispetto a quelle effettive; - in un'ottica di rapporto strutturale tra disposizioni di legge, a ben vedere quella speciale era proprio la norma recata dal d.l.n.78 che detta la disciplina di tutte le" progressioni in carriera comunque denominate" disposte nel triennio (poi quadriennio) in discorso. avverso la sentenza Vincenzo Ortolano ha proposto ricorso su unico motivo;

I Ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanza resistono con unico controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M, in persona del Procuratore Generale Aggiunto Luigi Salvato, ha depositato conclusioni, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. Considerato che: con l'unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza del Consiglio di Stato ex art.111, comma 8 della Carta Costituzionale, per violazione dell'art.362/1 c.p.c. in relazione alla mancata osservanza dei limiti esterni alla sua giurisdizione; secondo la prospettazione difensiva, il Consiglio di Stato, nel considerare applicabile al ricorrente "il blocco" dei meccanismi di adeguamento retributivo della progressione automatica per classi e scatti stipendiali, aveva illegittimamente esteso il richiesto riconoscimento dell'effetto economico, afferente il trattamento di fine servizio, al riconoscimento in materia previdenziale del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, travalicando i limiti esterni della sua giurisdizione ed esercitando la stessa nella Ric. 2021 n. 01606 sez.

SU - ud. 13-07-2021 -3- materia pensionistica, riservata ex lege alla giurisdizione speciale della Corte dei Conti; il ricorso è inammissibile; il ricorrente, pur avendo enunciato, ma solo in rubrica, la mancata osservanza da parte del Consiglio di Stato dei limiti esterni alla sua giurisdizione, tale violazione non esplicita se non per denunciare che il Consiglio di Stato avrebbe deciso in una materia, quella pensionistica, devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti; ciò posto, come esattamente rilevato dal P.M., il ricorso è inammissibile, alla luce dei principi reiteratamente affermati da queste Sezioni Unite secondo cui allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rivelare d'ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito (cfr.Cass.Sez.Un. n.10359/2021; id.nn.25208 e 5587 del 2020).

Rimane, altresì, precluso all'attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito (v.Sez.Un. n.25367 del 2020; id.n. 21260 del 2016); tali principi valgono, a maggior ragione, nel caso in specie in cui è lo stesso ricorrente che ha adito il Giudice amministrativo in primo grado ed è risultato vittorioso; la questione oggi all'esame delle Sezioni Unite attiene, infatti, esclusivamente alla devoluzione della domanda proposta (impugnazione del provvedimento amministrativo, nella parte in cui aveva limitato la promozione ai soli effetti giuridici, siccome ritenuto illegittimo) alla giurisdizione dello stesso Giudice adito dal ricorrente (con prospettazione condivisa dal T.A.R.) e sulla quale, pertanto, si era formato il giudicato implicito;

Ric. 2021 n. 01606 sez. SU - ud. 13-07-2021 -4- d'altronde, come già detto sopra e rilevato dal P.M., il ricorso neppure prospetta ulteriori violazioni dei limiti esterni della giurisdizione, nella nozione posta dall'art.111, ottavo comma, Cost., quale esplicitata dalla Corte Costituzionale ed accolta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra le altre Cass.Sez.Un.n.13488 e n.2605 del 2021; n.28385, n.26387 e n.23751 del 2020), consistendo e risolvendosi nella contestazione della giurisdizione del Giudice amministrativo che era tuttavia divenuta incontestabile per effetto della scelta dello stesso attore; all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, soccombente, alla refusione in favore del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle spese nella misura liquidata in dispositivo; poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dei Ministeri controricorrenti delle spese processuali liquidate in complessivi euro 3.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 01606 sez. SU - ud. 13-07-2021 -5- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 20