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Ordinanza — n. 21986/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses civil appeal for jurisdictional ruling, transferring labor dispute over honorary judges to administrative court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21986/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the civil appeal filed by former honorary judges seeking a jurisdictional ruling to determine their labor status. The court noted the civil appeal was filed late, violating procedural deadlines, but observed that the Ministry of Justice had explicitly requested administrative jurisdiction in its counter-argument. Consequently, the court declared that administrative jurisdiction applies to disputes regarding the employment status of honorary judges performing judicial functions.

Regesto Legislator

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Art. 414 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: Although a late-filed jurisdictional ruling is generally inadmissible, the Supreme Court may decide the jurisdictional issue if the opposing party, in its counter-argument, does not raise the inadmissibility objection but instead takes a position on the merits, thereby providing the necessary procedural impulse for a decision.

Parole chiave

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jurisdictional ruling administrative jurisdiction honorary judges labor relations procedural deadline counter-argument Ministry of Justice risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 414 c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
Come risulta dall'attestazione di cancelleria, il ricorso per regolamento di giurisdizione non è stato depositato dai ricorrenti nel termine prescritto dall'art. 369 cod.
Art. 156 c.p.c.
ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 cod.
art. 414 c.p
art. 369 cod. proc. civ
Come risulta dall'attestazione di cancelleria, il ricorso per regolamento di giurisdizione non è stato depositato dai ricorrenti nel termine prescritto dall'art. 369 cod. proc. civ..
art. 156 cod. proc. civ
ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. lav., 26 gennaio 2015, n. 1325
- di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass., Sez. lav., 26 gennaio 2015, n. 1325).
Cass. S.U. n. 6962/1994
Cass. S.U. n. 29174/2020
Analogo principio è stato poi affermato anche per l'ipotesi di rinuncia al ricorso (Cass. S.U. n. 29174/2020; Cass.
Cass. S.U. n. 7380/2013
29174/2020; Cass. S.U. n. 7380/2013), sicché lo stesso appare suscettibile di trovare applicazione anche all'ipotesi qui ricorrente di improcedibilità del ricorso.
Cass. S.U. n. 27198/2017
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Ordinanza — n. 3370/2023 — snciv
Court dismisses administrative court's jurisdiction over unpaid honor vice-prosecutors' labor dispute due to implicit prior judgment.
Ordinanza — n. 17919/2026 — snciv
Court allows public employee's career reconstruction claim, rejecting statute of limitations and res judicata defenses.
Ordinanza — n. 6986/2024 — snciv
Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to res judicata on jurisdictional issue regarding internal competition progression.
Sentenza 63/2023
Italian Constitutional Court declares regional administrative appeal law unconstitutional for violating equality and access to court rights.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.

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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5152-2021 proposto da: LOMBARDO FRANCESCA, TARDUGNO MARIA INCORONATA ANTONIETTA, CALIENDO GIAMPIERO, rappresentati e difesi dagli avvocati SEBASTIANO BRUNO CARUSO, VINCENZO DE MICHELE, GIORGIO FONTANA, SERGIO GALLANO, STEFANO GIUBBONI, ANTONINO LO FARO; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso GIUDIZIO PENDENTE del TRIBUNALE di IVREA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso; Ritenuto che con ricorso ex art. 414 c.p.c., i ricorrenti agivano dinanzi al Tribunale di Ivrea affinché, previo accertamento della loro qualità di magistrati onorari, con funzioni di giudice di pace, fosse verificato che avevano svolto un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, avendo quindi maturato il diritto ad un trattamento economico e normativo corrispondente alle mansioni espletate, e di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del convenuto Ministero della Giustizia.

Concludevano quindi affinché fosse rideterminato il loro trattamento retributivo a far data dalla assunzione in servizio e con il riconoscimento anche della tutela previdenziale ed assicurativa, con la condanna del Ministero alla regolarizzazione della loro posizione, previo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'AGO, in subordine l'incompetenza per territorio del giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda.

I ricorrenti con ricorso notificato in data 16/11/2020 proponevano regolamento di giurisdizione, evidenziando la Ric. 2021 n. 05152 sez. SU - ud. 13-07-2021 -2- situazione di incertezza esistente in giurisprudenza in merito alla giurisdizione per la domanda proposta, chiedendo alla Suprema Corte di stabilire il giudice munto di giurisdizione sulla stessa. Come risulta dall'attestazione di cancelleria, il ricorso per regolamento di giurisdizione non è stato depositato dai ricorrenti nel termine prescritto dall'art. 369 cod. proc. civ.. L'iscrizione a ruolo del processo è avvenuta a cura del controricorrente Ministero.

Va ribadito che l'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass., Sez. lav., 26 gennaio 2015, n. 1325).

Tuttavia il Ministero nel controricorso ha fatto espressa richiesta di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che (Cass. S.U. n. 6962/1994), stante la peculiare natura dell'istanza di regolamento di giurisdizione, che non è un mezzo d'impugnazione e non presuppone una situazione di soccombenza, ma è uno strumento esperibile indifferentemente da ciascuna delle parti, l'inammissibilità della istanza proposta da una di esse (per la mancanza, nella specie, della procura speciale all'avvocato che ha sottoscritto l'istanza) non preclude alla Suprema Corte la decisione della questione di Ric. 2021 n. 05152 sez.

SU - ud. 13-07-2021-3- giurisdizione ove, la controparte, in sede di controricorso, non abbia dedotto l'inammissibilità dell'istanza predetta, ma abbia preso posizione sulla questione medesima, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo perché sia pronunciata la decisione al riguardo. Analogo principio è stato poi affermato anche per l'ipotesi di rinuncia al ricorso (Cass. S.U. n. 29174/2020; Cass. S.U. n. 7380/2013), sicché lo stesso appare suscettibile di trovare applicazione anche all'ipotesi qui ricorrente di improcedibilità del ricorso.

Dovendo quindi statuirsi sulla giurisdizione, ritiene la Corte che debba essere dichiarata la giurisdizione del G.A. e ciò dando continuità ai principi affermati da Cass. S.U. n. 27198/2017, secondo cui rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l'inserimento nell'organizzazione di un ufficio di Procura.

Avuto riguardo al complessivo tenore delle domande proposte in sede di merito, volte non soltanto ad ottenere un adeguamento del compenso percepito quali giudici di pace, ma l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati, rapporto del quale era chiesto l'accertamento ai fini retributivi e previdenziali, la condanna del Ministero al pagamento di Ric. 2021 n. 05152 sez. SU - ud. 13-07-2021 -4- somme di denaro è conseguenza dell'accertamento di un rapporto di ipego alle dipendenze dello stesso Ministero.

Deve quindi essere affermata la giurisdizione amministrativa in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati ai quali i ricorrenti intendono essere assimilati. Il detto Giudice provvederà anche sulle spese del regolamento in esame.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo; spese rimesse. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del Allugli 2021. Il Consigliere estensore DEPOSITATO !N