Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to implicit res judicata on jurisdiction. The court ruled that the lower court's decision on jurisdiction is binding. The court held that the appellant cannot challenge jurisdiction after winning the first instance. The decision establishes that implicit res judicata bars jurisdictional challenges. Keywords include res judicata, implicit, jurisdiction, administrative law, appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court had already ruled on jurisdiction, creating an implicit res judicata. The appellant, a police official, challenged the administrative court's decision limiting his promotion to legal effects only, while the government argued the jurisdictional issue was settled. The court held that since the appellant successfully litigated before the administrative judge and did not contest its jurisdiction, he cannot now raise that issue before the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 111, comma 8 Cost.: When the first-instance judge rules on the merits and parties acquiesce, the subsequent appellate judge cannot raise jurisdictional defects d'ufficio, as such issues are covered by implicit res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1608-2021 proposto da: CACCIAGUERRA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA FLORITA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BARCA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; r - intimati - avverso la sentenza n. 3464/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.
Rilevato che: nella controversia promossa da Antonino Cacciaguerra, dirigente generale della Polizia di Stato, per l'impugnazione del provvedimento del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con cui lo stesso ricorrente era stato promosso, il giorno precedente al suo collocamento a riposo, alla qualifica di dirigente generale di P.S., con la sola attribuzione degli effetti giuridici ma non economici, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3464/2020, depositata il 3.06.2020, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno, riformò la decisione n.5492 del 2 maggio 2019 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva accolto il ricorso, accertando l'obbligo dell'Amministrazione di attribuire al ricorrente gli effetti economici derivanti dalla sua promozione; il Consiglio di Stato, richiamata la normativa di riferimento (art.9, comma 21, del d.l. n.78 del 2010) e la sentenza della Corte Costituzionale n.200 del 2018, rilevava che, in materia, si era ormai consolidata la giurisprudenza amministrativa, statuendo i seguenti principi, dai quali non riteneva di discostarsi: -l'art.9, comma 21, parla di "progressioni di carriera comunque denominate" e, a tenore di tale ampia portata precettiva non vi sono margini per ritenere escluso l'istituto della "promozione alla vigilia";
Ric. 2021 n. 01608 sez. 5U - ud. 13-07-2021 -2- - la ratio del d.l. n.78, palesemente volta a garantire un risparmio di spesa vale a fortiori per le promozioni "alla vigilia" ben più onerose per Stato rispetto a quelle effettive; - in un'ottica di rapporto strutturale tra disposizioni di legge, a ben vedere quella speciale era proprio la norma recata dal d.l.n.78 che detta la disciplina di tutte le" progressioni in carriera comunque denominate" disposte nel triennio (poi quadriennio) in discorso; avverso la sentenza Antonino Cacciaguerra ha proposto ricorso su unico motivo; i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanza non hanno svolto attività difensiva; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art.380 bis.1 cod.proc.civ. in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M, in persona del Procuratore Generale Aggiunto, dott.
Luigi Salvato, ha depositato conclusioni, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. Considerato che: con l'unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza del Consiglio di Stato ex art.111, comma 8 della Carta Costituzionale, per violazione dell'art.362/1 c.p.c. in relazione alla mancata osservanza dei limiti esterni alla sua giurisdizione; secondo la prospettazione difensiva, il Consiglio di Stato, nel considerare applicabile al ricorrente "il blocco" dei meccanismi di adeguamento retributivo della progressione automatica per classi e scatti stipendiali, aveva illegittimamente esteso il richiesto riconoscimento dell'effetto economico, afferente il trattamento di fine servizio, al riconoscimento in materia previdenziale del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, travalicando i limiti esterni della sua giurisdizione ed esercitando la stessa nella materia pensionistica, riservata ex lege alla giurisdizione speciale della Corte dei conti; il ricorso è inammissibile;
Ric. 2021 n. 01608 sez. SU - ud. 13-07-2021 -3- il ricorrente, pur avendo enunciato, ma solo in rubrica, la mancata osservanza da parte del Consiglio di Stato dei limiti esterni alla sua giurisdizione, tale violazione non esplicita se non per denunciare che il Consiglio di Stato avrebbe deciso in una materia, quella pensionistica, devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti; ciò posto, come esattamente rilevato dal P.M., il ricorso è inammissibile, alla luce dei principi reiteratamente affermati da queste Sezioni Unite secondo cui allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rivelare d'ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito (cfr.Cass.Sez.Un. n.10359/2021; id.nn.25208 e 5587 del 2020).
Rimane, altresì, precluso all'attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito (v.Sez.Un. n.25367 del 2020; id.n. 21260 del 2016); tali principi valgono, a maggior ragione, nel caso in specie in cui è il ricorrente che ha adito lui stesso il Giudice amministrativo in primo grado ed è risultato vittorioso; la questione oggi all'esame delle Sezioni Unite attiene, infatti, esclusivamente alla devoluzione della domanda proposta (impugnazione del provvedimento amministrativo, nella parte in cui aveva limitato la promozione ai soli effetti giuridici, siccome ritenuto illegittimo) alla giurisdizione dello stesso Giudice adito dal ricorrente (con prospettazione condivisa dal T.A.R.) e sulla quale, pertanto, si era formato il giudicato implicito, con la conseguenza che la stessa non poteva essere posta in discussione dinnanzi al Consiglio di Stato e neppure in questa sede;
Ric. 2021 n. 01608 sez. SU - ud. 13-07-2021 -4- d'altronde, come rilevato anche dal P.M., il ricorso neppure prospetta ulteriori violazioni dei limiti esterni della giurisdizione, nella nozione posta dall'art.111, ottavo comma, Cost., quale esplicitata dalla Corte Costituzionale ed accolta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra le altre Cass.Sez.Un.n.13488 e n.2605 del 2021; n.28385, n.26387 e n.23751 del 2020), consistendo e risolvendosi, come già detto, nella contestazione della giurisdizione del Giudice amministrativo che era tuttavia divenuta incontestabile per effetto della scelta dello stesso attore; il ricorso è, quindi, inammissibile; non vi è pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte degli intimati; poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio d I