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Ordinanza — n. 21968/2021 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court declares appeal inadmissible as administrative court's merit review falls within internal jurisdiction limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21968/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by highway concessionaires inadmissible, ordering them to pay court costs. The applicants challenged the administrative court's decision to annul a share sale, arguing it exceeded the administrative judge's jurisdiction. The Court ruled that since the administrative court exercised a substantive review of the sale's effects to conform to prior annulment judgments, such errors fall within internal jurisdiction limits, excluding them from Supreme Court scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 1372 c.c.; Art. 104 Cost.: When the administrative court exercises a substantive review of the effects of an administrative act to conform to a prior judgment, errors in that review fall within internal jurisdiction limits and are inadmissible before the Supreme Court.

Parole chiave

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internal jurisdiction limits substantive review of administrative acts conformity to prior judgments inadmissibility of appeal administrative court powers trasferimento di azioni offerta pubblica di acquisto azioni proprie

Disposizioni normative citate

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Art. 1372 c.c.
22-06-2021 -4- giudice amministrativo, nonché il difetto di giurisdizione di quel giudice, in relazione al divieto di disapplicazione degli atti amministrativi e all'art. 1372 c.c.; 2.- il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di queste sezioni unite (si veda, in particolare, Cass., sez.
Art. 104 Cost.
Art. 3, commi 27 e 29, della legge n. 244/2007
legge n.474/1994
art. 1372 c.c
22-06-2021 -4- giudice amministrativo, nonché il difetto di giurisdizione di quel giudice, in relazione al divieto di disapplicazione degli atti amministrativi e all'art. 1372 c.c.; 2.- il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di queste sezioni unite (si veda, in particolare, Cass., sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 18 giugno 2018, n. 16016
Consiglio di Stato, sentenza n. 2425/16
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15939-2020 proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell'avvocato STEFANO VINTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO BUSSOLETTI; - ricorrente - contro CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (già Provincia di Torino), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO EMANUELE GALLO;

A.T.I.V.A. (Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta) s.p.a., ASTM S.P.A. che ha incorporato S.I.A.S. (Società Iniziative Autostradali e Servizi) s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell'avvocato ARTURO CANCRINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO ANNONI, FRANCESCO SCANZANO, FILIPPO BRUNETTI, CARLO CROFF e CATALDO SCARPELLO; - con troricorrenti - nonché contro MATTIODA PIERINO & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A., SITAF - SOCIETA' ITALIANA TER IL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.P.A., COMUNE DI TORINO; - intimati - avverso la sentenza n. 7392/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Rilevato che: - il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2425/16, ha annullato il decreto del Vicepresidente della Provincia di Torino (odierna Città Ric. 2020 n. 15939 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- metropolitana) n.107 del 2014 e la delibera n. 42 del 2014 della Giunta Provinciale, concernenti l'alienazione ad ANAS S.P.A. della quota della Provincia di partecipazione al capitale sociale di SITAF S.P.A., concessionaria dell'autostrada del Frejus; - a sostegno della decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando fosse stata illegittimamente adottata dall'ente locale, sia per difetto dei presupposti di applicazione di tale procedura, sia per la sua non conformità all'art. 3, commi 27 e 29, della legge n. 244/2007, secondo cui la dismissione -imposta fra gli altri anche agli enti locali territoriali- delle partecipazioni in società aventi ad oggetto attività non attinenti alle proprie finalità istituzionali, deve avvenire «nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica» e «al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato», in coerenza, del resto, con quanto previsto dalla legge n.474/1994, secondo la quale l'alienazione deve essere effettuata «con modalità trasparenti e non discriminatorie»; - le società A.T.I.V.A., SIAS e Mattioda Pierino & figli Autostrade s.r.l. hanno proposto ricorso per ottemperanza della sentenza, lamentando l'inerzia della Città metropolitana di Torino nell'esecuzione di essa e hanno con successivi motivi aggiunti impugnato per elusività del giudicato la delibera del consiglio metropolitano, assunta in data 22 dicembre 2016, prot. n. 34200, con la quale l'amministrazione ha dismesso in blocco le partecipazioni in SITAF originariamente possedute e poi cedute ad ANAS nel corso del giudizio di cognizione; - con la delibera in questione l'ANAS è stata altresì incaricata di svolgere tutte le attività necessarie alla collocazione sul mercato della maggioranza assoluta in SITAF, tra cui la reiterazione della riserva di maggioranza azionaria in mano pubblica e la rinegoziazione delle garanzie statali per la restituzione del debito della concessionaria Ric. 2020 n. 15939 sez.

SU - ud. 22-06-2021 -3- (yG- autostradale; disposizioni, queste, che a giudizio delle ricorrenti pure erano da ritenere elusive del giudicato; - il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, determinato dalla delibera successivamente adottata, con la quale l'amministrazione ha posto fine all'inerzia dichiarando di dare esecuzione al giudicato, ma ha accolto i motivi aggiunti, dichiarando la nullità della delibera in questione e la conseguente inefficacia della cessione azionaria tra la Città metropolitana di Torino e s.p.a.

ANAS, ordinando all'amministrazione di indire una procedura ad evidenza pubblica per la dismissione delle relative partecipazioni. E ciò perché, ha argomentato, la vendita in blocco della partecipazione di maggioranza assoluta in SITAF è la seconda fase del procedimento di dismissione azionaria originariamente previsto, oggetto dell'annullamento del Consiglio di Stato; laddove con la delibera impugnata l'amministrazione, incaricando la stessa ANAS di ripristinare un assetto societario della SITAF incentrato sulla contrapposizione tra azionariato pubblico, ivi compresa l'ANAS, e privato, nonché di rinegoziare le garanzie statali sul debito della SITAF, ha eluso l'indicato giudicato; - contro questa sentenza propone ricorso la s.p.a.

ANAS per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, e illustra con memoria, cui replicano con controricorsi la Città metropolitana di Torino e le società s.p.a. A.T.I.V.A. e s.p.a. ASTM (che ha incorporato S.I.A.S.), le quali pure depositano memoria. Considerato che: 1.- col ricorso l'ANAS lamenta l'eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, che avrebbe esorbitato dalla propria giurisdizione stabilendo l'inefficacia di un contratto di cessione di quote azionarie in materia estranea alla giurisdizione esclusiva del Ric. 2020 n. 15939 sez.

SU - ud. 22-06-2021 -4- giudice amministrativo, nonché il difetto di giurisdizione di quel giudice, in relazione al divieto di disapplicazione degli atti amministrativi e all'art. 1372 c.c.; 2.- il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di queste sezioni unite (si veda, in particolare, Cass., sez. un., 18 giugno 2018, n. 16016), secondo cui, poiché nel giudizio di ottemperanza è attribuito al giudice amministrativo un sindacato anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione è consentito da quello in cui risulta invece inammissibile, è decisivo stabilire se quel che è censurato con il ricorso sia il «modo» in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal g.a., attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure la «possibilità» stessa -in una determinata situazione- di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, ciò attenendo invece ai limiti esterni; in particolare, quando l'ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai «limiti interni» della giurisdizione -la cui violazione è sottratta al sindacato della suprema corte- gli eventuali errori imputati al g.a. nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della successiva attività della p.a. e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato; afferiscono, invece, ai «limiti esterni» -il cui superamento è soggetto al controllo della suprema corte- le doglianze che pongano in discussione il fatto che nel caso concreto un tal potere, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spettasse o meno a detto giudice; 2.1.- nel caso in esame il giudice amministrativo ha individuato gli effetti conformativi del giudicato, là dove ha evidenziato che la vendita in blocco della partecipazione di maggioranza assoluta in SITAF è la seconda fase del procedimento di dismissione azionaria originariamente previsto e reputato illegittimo perché realizzatosi a Ric. 2020 n. 15939 sez.

SU - ud. 22-06-2021 -5- (5m trattativa privata, in favore, tra l'altro, di un competitore nel mercato di riferimento; 2.2.- la pronuncia d'inefficacia della cessione azionaria ad ANAS è stata dunque ritenuta ineludibile al fine di ripristinare in capo alla Città metropolitana di Torino l'originaria titolarità della sua partecipazione in SITAF, in modo da dare piena attuazione al vincolo confornnativo derivante dal giudicato di annullamento degli atti amministrativi sulla base dei quali l'alienazione ad ANAS era stata disposta; 3.- va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso e le spese seguono la soccombenza; 3.1.- sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Per questi motivi La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese che liquida, in euro 10.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi e al 15% a titolo di spese forfettarie in relazione alla Città metropolitana di Torino e in euro 12.000 per compensi, euro 200,00 per esborsi e al 15% a titolo di spese forfettarie quanto alle s.p.a. A.T.I.V.A. e s.p.a. ASTM. Dichiara l