Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extends non-duplication of unified contribution rule to withdrawal cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's timely withdrawal and the respondent's subsequent adherence to the withdrawal. Edison spa withdrew the appeal on March 1, 2021, and A2A spa accepted the withdrawal including cost compensation. The Court ruled that the penalty for duplicating the unified contribution does not apply to withdrawal cases, limiting such sanctions to explicit rejections or inadmissibility rulings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The penalty for duplicating the unified contribution applies only to rejections or inadmissibility rulings, not to withdrawals, as it is an exceptional sanction subject to strict interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7097/2020 R.G. proposto da Edison spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Aldo Travi e Raffaella Chiummiento, con domicilio eletto in Roma, via Salaria, n. 103, presso lo studio di quest'ultima; - ricorrente - contro A2A spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Daniele Marrama e Paolo Renna, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons; - controricorrente - nonché contro Regione Calabria, Autorità di bacino della Regione Calabria, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - intimate - avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 219/19, depositata il 27 novembre 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Enrico Manzon; letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'avvocato generale Francesco Salzano, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Rilevato che: Con la sentenza impugnata il Tribunale superiore delle acque pubbliche accoglieva il ricorso di A2A spa contro il decreto della Regione Calabria n. 12885 del 26 ottobre 2016 concessorio della derivazione ad uso idroelettrico del fiume Simeri ad Edison spa. Il TSAP osservava in particolare che la ricorrente aveva senz'altro l'interesse ad agire stante la situazione di pregiudizio rappresentata alla propria concessione di derivazione di acque pubbliche "a valle" di quella ottenuta dalla controinteressata; che il provvedimento impugnato e quello connessi erano variamente viziati per riscontrate carenze procedimentali.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Edison spa deducendo due motivi. Resiste con controricorso A2A spa. Le altre parti del giudizio avanti al TSAP sono rimaste intimate. Considerato che: Nelle more della trattazione del giudizio la ricorrente in data 1 marzo 2021 ha depositato tempestivo atto di rinuncia al ricorso (notifica alle controparti il 23 febbraio 2021; fissazione adunanza camerale comunicata il 3 marzo 2021). Successivamente A2A spa ha depositato atto di adesione alla rinuncia della ricorrente, anche con riguardo alla compensazione delle spese.
Atteso che sia la rinuncia sia l'adesione della controricorrente costituita sono regolari, ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. Non va applicata la sanzione del raddoppio del contributo unificato, secondo il principio che «In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 - 01).
PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese. Cosi deciso in Roma, 25 maggio 2021 I P nte DEPOSITA; `.`: JANCEi 000,