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Ordinanza — n. 21959/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for containing only merit evaluations and failing to address the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21959/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to bear the costs. The appellant challenged a regional water court decision regarding land occupation compensation, arguing violations of law and merit errors. The court rejected these claims because they did not address the lower court's reasoning and instead contained mere merit evaluations and unclear deductions.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, nn. 3 and 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 360, co. 1, lett. 1; Appeals must specifically address the ratio decidendi of the lower court decision, and those containing only merit evaluations or failing to confront the dictum are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit evaluation ratio decidendi violation of law lack of motivation Cassation procedure costs allocation surrogazione dell'ente pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, nn. 3 and 5 of the Code of Civil Procedure
Deve, invero, anzitutto rilevarsi che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, co. 1, lett. 1 of the Code of Civil Procedure
Deve, invero, anzitutto rilevarsi che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, of D.P.R. n. 115/2002
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge (art. 132, secondo comma, n.
art. 111 Cost
civ.) costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.), in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4380-2020 proposto da: FRANCO GIUSEPPE S.R.L., in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con la società Ing. Pavesi & C. s.r.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 7032, presso lo studio dell'avvocato DIMITRI GOGGIAMANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO ASSISI; - ricorrente - contro ALVARO ANTONELLA, CORDI' ANNAMARIA, ALVARO SANTA, ALVARO EMILIA, ALVARO DOMENICO, ALVARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAMESENA 8, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA ROMEO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CARBONE;

CONSORZIO DI BONIFICA ALTO IONIO REGGINO (già Consorzio di bonifica di Caulonia), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato NATALE CARBONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO GUALTIERI; SCAFFIDI INGIONA DONATELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ROMEO, rappresentata e difesa dall'avvocato AURELIO LEUZZI; SCAFFIDI INGIONA GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ROMEO, rappresentato e difeso dall'avvocato AURELIO LEUZZI; - controricorrenti - nonchè contro PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA; - intimata - avverso la sentenza n. 203/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 07/11/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere ANTONIO VALITUTTI; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA1. Annamaria Cordì, Santa Alvaro, Emilia Alvaro, Domenico Alvaro, Donatella Alvaro e Giuseppe Alvaro - premesso di essere proprietari di alcuni fondo in Siderno, occupati per la realizzazione di un acquedotto, senza che venisse loro notificato alcun atto della procedura ablatoria - convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, la Prefettura di Reggio Calabria ed il Consorzio di bonifica di Caulonia, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento del danno da fatto illecito, derivante dall'occupazione usurpativa posta in essere dai convenuti. 1.1.

Riassunta la causa - a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale adito - dinanzi al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, i convenuti si costituivano contestando la domanda attorea. Il consorzio chiamava, altresì, in giudizio la società Franco Giuseppe s.r.I., quale capogruppo dall'Associazione temporanea di imprese appaltatrice, costituita con la società Ing. Pavesi e C. s.r.I., onde essere da quest'ultima manlevata da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti. Quest'ultima evocava, a sua volta, in garanzia Guido Scaffidi e Donatella Scaffidi, quali tecnici incaricati dell'espletamento delle procedure di asservimento preordinate all'esecuzione dei lavori. 1.2.

All'esito dell'istruzione - nel corso della quale veniva disposta ed espletata c.t.u. - il Tribunale regionale delle acque pubbliche, con sentenza n. 5165/2018, depositata il 16 novembre 2018, così provvedeva:

1) in parziale accoglimento della domanda degli attori determinava in Euro 67.620,00 l'indennità di asservimento, ed in Euro 4.425.,27 l'indennità di occupazione legittima;

2) rigettava le domande proposte nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria;

3) accoglieva la domanda di manleva proposta dal Consorzio nei confronti della società Franco Giuseppe s.r.I., condannando la medesima a tenere indenne il Consorzio di bonifica di quanto corrisposto ai ricorrenti in esecuzione della sentenza;

4) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio nei confronti degli attori;

5) rigettava la domanda di manleva proposta dall'Impresa Franco Giuseppe nei confronti di Guido Scaffidi e Donatella Scaffidi.

2. Con sentenza n. 203/2019, notificata il 5 dicembre 2019, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigettava l'appello proposto dalla società Franco Giuseppe s.r.I., ritenendo sussistente una responsabilità dell'appaltatrice per i danni arrecati agli originari attori e, quindi, configurabile un rapporto di manleva a carico della stessa nei confronti del Consorzio di bonifica. Per converso, il giudice del gravame riteneva insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di garanzia proposta da Franco Giuseppe s.r.l. nei confronti degli Scaffidi. Nel merito, il TSAP considerava fondate la pretese indennitaria e risarcitoria, proposte in giudizio dai proprietari illegittimamente ablati.

3. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso la società Franco Giuseppe s.r.l. nei confronti di Annamaria Cordì, di Santa Alvaro, di Emilia Alvaro, di Domenico Alvaro, di Donatella Alvaro, di Giuseppe Alvaro, del Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino (già Consorzio di bonifica Caulonia), di Guido Scaffidi, di Donatella Scaffidi, della Prefettura di Reggio Calabria, affidato a tre motivi. I resistenti tutti hanno replicato con controricorso, fatta eccezione per la Prefettura di Reggio Calabria che non ha svolto attività difensiva.

4. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la società Franco Giuseppe s.r.l. denuncia «la consistenza nullificante del motivo impugnatorio ex art.360, co. 1, punto 3 e co. 1, punto 5 codice procedura civile» (pp. 7 e 8 del ricorso). 1.1. Deduce la ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente disatteso il primo motivo di appello, con il quale la società istante aveva fatto valere - ampiamente argomentando nell'atto di appello e nella «memoria concludente del 11.5.2019» - la mancanza di una responsabilità dell'appaltatrice per il pregiudizio subito dagli originari attori, in conseguenza dell'illegittima occupazione del fondo di loro proprietà.

Sicchè, ad avviso della istante, non sarebbe stato in alcun modo configurabile un «rapporto di manleva a carico di essa nei confronti del Consorzio». Ed, a tal fine, evidenzia la società che il TSAP avrebbe erroneamente interpretato l'art. 24 del Capitolato speciale di appalto, ritenendo che tale clausola potesse fondare - nei rapporti interni con il Consorzio - un diritto di quest'ultimo di essere tenuto indenne dall'impresa appaltatrice di quanto fosse tenuta a corrispondere ai proprietari ablati. 1.2. Rileva, per contro, la ricorrente che da siffatta clausola poteva inferirsi - al più - «una pattuizione relativa alla manleva per le spese processuali in senso stretto, non già - e mai - la manleva per il pagamento degli oneri ablatori», essendo questi ultimi di pertinenza esclusiva della stazione appaltante.

Ed a conclusione del motivo, la società cita - ma senza specificamente riferirle alla decisione impugnata - alcune norme della legge n. 865 del 1971 e del d.P.R. n. 327 del 2001. 1.3. Il motivo è inammissibile per diversi ordini di ragioni. 1.3.1. Deve, invero, anzitutto rilevarsi che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente.

Diversamente verrebbe ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., 05/08/2020, n. 16700; Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745). In tema di ricorso per cassazione, invero, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (Cass.

Sez. U., 12/11/2020, n. 25573). 1.3.2. Del pari, ai fini della corretta deduzione del vizio motivazionale, va osservato - sul piano generale - che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge (art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.) costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.), in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 27/11/2014, n. 25216; Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619). Con specifico riferimento alle decisione del TSAP, queste Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d'appello, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle «quaestiones facti», la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass.

Sez. U., 07/01/2016, n. 67; Cass. Sez. U., 05/04/2007, n. 8520). 1.3.3. Nel caso di specie, per contro, la censura in esame non evidenzia in alcun modo in quale parte, e sotto quale profilo, l'impugnata sentenza del TSAP sia affetta dal denunciato vizio di violazione di legge, né opera deduzione alcuna - con specifico riferimento al percorso motivazionale seguito dalla pronuncia in questione - idonea ad evidenziare una carenza di motivazione di tale gravità da inficiare di nullità la sentenza stessa.1.3.4. Di più, il mezzo non si confronta, per confutarla adeguatamente, con la motivazione della sentenza del TSAP, laddove il giudice del gravame ha evidenziato con chiarezza che, se è ben vero che - nei rapporti esterni - difetta una concessione traslativa dal Consorzio alla società, idonea a radicare, nei confronti dei terzi, i poteri ablatori in capo all'appaltatrice e l'accollo privativo degli obblighi indennitari a suo carico, ciò nondimeno, «l'art. 24 del capitolato costituisce valida fonte, nei rapporti interni, del diritto del Consorzio di essere tenuto indenne» dall'impresa appaltatrice.

E ciò, non soltanto in relazione alle spese processuali bensì - atteso l'ampio tenore letterale della clausola - con riferimento alla «totalità degli effetti e conseguenze delle vertenze relative agli indennizzi». Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952;

Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass.24/02/2020, n. 4905). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989). 1.3.5. Ebbene, men che confrontarsi con tale motivata ratio decidendi della pronuncia del TSAP, la censura contiene valutazioni di merito, fondate sulla riproduzione di stralci degli atti difensivi di parte e della sentenza di primo grado, dirette a scardinare l'interpretazione della predetta clausola contrattuale operata dal giudice di appello.

Senonchè, con il ricorso per cassazione - anche se proposto con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. - la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

2. Con il secondo motivo di ricorso, la società Franco Giuseppe s.r.l. denuncia «la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5» (p. 9). 2.1. La istante deduce che il TSAP avrebbe erroneamente disatteso il secondo motivo di appello, con il quale la società si doleva del mancato accoglimento, da parte del giudice di primo grado, della domanda di manleva proposta dalla medesima nei confronti di Guido Scaffidi e di Donatella Scaffidi. 2.2. Il mezzo è inammissibile. 2.2.1. Fermi i rilievi suesposti in ordine alla corretta deduzione dei vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione, va rilevato che anche la censura in esame non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza.

La pronuncia del TSAP ha, per vero, evidenziato l'estrema genericità della deduzione in ordine alla responsabilità dei progettisti, non essendo stata fatta valere nei loro confronti né una responsabilità aquiliana, né una responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi assunti, ed ha posto in rilievo la mancata assunzione, da parte di questi ultimi, di una responsabilità nei confronti dell'impesa appaltatrice, difettando una disposizione analoga a quella - applicabile nei rapporti tra appaltante ed appaltatrice - di cui all'art. 24 del capitolato speciale di appalto. 2.2.

Il motivo contiene, per contro valutazioni di merito, e deduzioni - non particolarmente chiare - neppure riferibili con evidenza alla statuizione impugnata.3. Con il terzo motivo di ricorso, la società Franco Giuseppe denuncia «la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5», nonché «il vizio di violazione dell'art. 360, co. 1, lettera 1, con riferimento all'invasione di campo del giudice amministrativo [...] sotto il profilo della ritenuta applicabilità ai contratti di appalto pubblici della normativa relativa ai contratti privatistici» (p. 13). 3.1.

Si duole la ricorrente che il TSAP avrebbe disatteso il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante aveva dedotto la «contraddittorietà della statuizione indennitaria e risarcitoria, rispetto alla qualificazione della fattispecie non riconducibile ad occupazione usurpativa». 3.2. Il motivo è inammissibile. 3.2.1. Anche in questo caso, infatti, - ribadendosi i rilievi già svolti in ordine alla deduzione dei vizi motivazionale e di violazione di legge -, va rilevato che la censura non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha motivatamente confermato la decisione di primo grado, rilevando che - per la sua ampiezza - la domanda degli attori «comprendesse l'indennità di asservimento e l'indennità di occupazione legittima e non fosse vincolata al presupposto della illiceità dell'occupazione». 3.2.2.

La doglianza, per contro, contiene mere valutazione di merito, mediante riproduzione di stralci degli atti difensivi e della sentenza di primo grado, senza in alcun modo confrontarsi con il dictum della decisione impugnata.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore dei controricorrenti, alle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascun controricorrente, in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge con attribuzione, quanto ai resistenti Scaffidi, ai difensore dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,