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Sentenza — n. 21761/2021 — snciv Generato dall'IA

Joint divorce agreements with private property transfers are valid even if the notary fails to verify cadastral conformity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21761/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the joint divorce agreement to stand despite the notary's failure to verify cadastral conformity. The parties argued that the agreement was valid as a public act, while the opposing view claimed the notary's omission rendered the property transfers void. The court ruled that the agreement assumes public act status upon judicial recording and that the lack of notarial verification does not invalidate the transfer.

Regesto Legislator

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Art. 2699 cod. civ.; Art. 4 comma 16 legge n. 898/1970; Art. 29 comma 1 bis legge n. 52/1985: Joint divorce agreements recognizing exclusive property rights or transferring real rights are valid public acts, and the notary's failure to verify cadastral conformity does not produce nullity.

Parole chiave

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joint divorce agreement property transfer validity cadastral conformity verification notary public duty real rights disposition trasferimento di patrimonio sentenza di divorzio convenzione circa l'eredità devoluta

Disposizioni normative citate

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Art. 2699 cod. civ.
Il suddetto accordo di separazione in quanto inserito nel verbale d udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato assume per vero forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell art. 2699 cod.
Art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970
La fattispecie concreta concerne pertanto non la separazione consensuale tra i coniugi bensì il divorzio congiuntamente richiesto dai medesimi ai sensi dell art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970.
Art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985
ma l atto non essendo espressamente previsto e disciplinato dalla legge ha natura atipica deve contenere tutte le indicazioni richieste a pena di nullità dall art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985.
Art. 2657 cod. civ.
In ogni caso osservano gli istanti la sentenza di divorzio è direttamente trascrivibile ai sensi dell art. 2657 cod. civ.
art. 2932 cod. civ
11342 di un lungo ed incerto giudizio di esecuzione specifica dell obbligo ai sensi dell art. 2932 cod. civ.
art. 2932 c.c
Alla tesi dominante ha peraltro aderito la giurisprudenza più recente di questa Corte secondo la quale il mancato riscontro da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c.
art. 61350 cod. civ
art. 1350 cod. civ
Il che è del resto certamente consentito dall art. 1350 cod. civ.
art. 2657 cod. civ
Né potrebbe opporsi a tali considerazioni il rilievo della impossibilità di trascrivere l atto in tal modo concluso non rientrando siffatto accordo nelle categorie di atti trascrivibili ai sensi dell art. 2657 cod. civ.
art. 2699 cod. civ
Il suddetto accordo di separazione in quanto inserito nel verbale d udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato assume per vero forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell art. 2699 cod. civ.
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Testo completo

!In * di diffusione del REPUBBLICA ITALIANA 2 IN * DEL POPOLO ITALIANO cie LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C a richiesta di parte SEZIONI UNITE * gimposto dalla leggeOggetto Composta dagli * * Magistrati SEPARAZIONE * * * Presidente DIVORZIO * * Presidente di Sezione * 11/05/2021 * * Presidente di Sezione * * * * Consigliere * 19396/2017 * * Consigliere * eum. i C i * * Consigliere * * Consigliere * * * Consigliere * * Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19396 2017 proposto da * * * * elettivamente domiciliati in ROMA * * 56 presso lo studio dell avvocato * * che li rappresenta e difende unitamente all avvocato * * * ricorrenticontro * DI RICORSO * avverso la sentenza n. 583/2017 della CORTE D APPELLO di ANCONA depositata il 18/04/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere * * lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale * * il quale conclude chiedendo rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso congiunto depositato presso il Tribunale di Pesaro il 6 luglio 2016 * * e * * chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai medesimi in * il 15 giugno 1980 e dal quale erano nati i figli * ed * I coniugi avevano acquistato durante il matrimonio un appartamento sito in Pesaro via * n. 58 cointestato al 50% destinandolo poi a casa coniugale. * comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale che aveva già dato luogo a separazione consensuale omologata dal Tribunale di Pesaro con decreto del 9 marzo 2012 «senza differenziazione nei tempi di perfezionamento» i coniugi addivenivano pertanto al seguente accordo a il * si obbligava a versare l assegno divorzile a favore della * nonché direttamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti il contributo per il loro mantenimento b il medesimo trasferiva a favore dei figli la nuda proprietà in relazione alla sua quota del 50% dell immobile sito in Pesaro alla via * n. 58 nonché a favore della * dell usufrutto sulla propria quota dell immobile predetto. 1.1.

Con il ricorso i coniugi producevano altresì oltre alla dichiarazione del * in ordine alla conformità allo stato di 9fatto dell immobile dei dati catastali e delle planimetrie ed alla conformità dell intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari una perizia tecnica giurata con allegati l attestato di prestazione energetica la dichiarazione di conformità dell impianto termico alle prescrizioni legali la visura e la planimetria catastale dell appartamento e del garage. I coniugi si impegnavano inoltre ad effettuare a loro cura e spese la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti esonerando il cancelliere da ogni responsabilità ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall Agenzia del territorio.

Nel procedimento intervenivano altresì ad adiuvandum i figli dei ricorrenti esprimendo il loro pieno consenso agli accordi in ordine al loro mantenimento in essi compresi i trasferimenti immobiliari operati dal genitore. 1.2. * al deposito del ricorso la cancelleria comunicava agli istanti una richiesta di chiarimenti del Presidente del Tribunale in relazione ai trasferimenti immobiliari contenuti nelle condizioni di divorzio congiunto. * nota con la quale il * e la * nonché i figli * ed * chiarivano anzitutto che l accordo raggiunto «rappresentava una reale tutela soprattutto per i soggetti più deboli dal punto di vista economico cioè la moglie ed i figli in quanto avrebbe garantito che il patrimonio conseguito nel corso del matrimonio non venisse disperso ma conservato a favore dei membri della famiglia di origine» p.4 del ricorso per cassazione .

I ricorrenti dichiaravano inoltre di essere al corrente del contenuto del decreto del Presidente del Tribunale di Pesaro con il quale si escludeva la possibilità di inserire nelle domande congiunte 3di divorzio disposizioni accessorie aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari a qualsiasi titolo «a causa di problematiche organizzative». Gli istanti evidenziavano tuttavia che la diversa opzione consentita dalla prassi del Tribunale di Pesaro di inserire negli accordi di divorzio un mero accordo preliminare di vendita oltre a comportare un esborso per l atto notarile definitivo implicava l accettazione del rischio che se una delle parti si fosse successivamente sottratta all accordo per una qualsiasi ragione si sarebbe dovuto instaurare un contenzioso mediante proposizione dell azione di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. dalla durata e dagli esiti incerti con grave pregiudizio per i ricorrenti e per i loro figli. 1.3.

All udienza del 28 novembre 2016 nella quale comparivano sia i coniugi che i figli i ricorrenti insistevano nella richiesta di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ivi comprese quelle relative ai trasferimenti immobiliari e solo in via del tutto subordinata in considerazione della manifestata contrarietà espressa dal Tribunale adito chiedevano di considerare tali trasferimenti come impegni preliminari di vendita e di acquisto. Il verbale veniva quindi sottoscritto da tutti i presenti. 1.4. Con sentenza n. 933/2016 depositata il 13 dicembre 2016 il Tribunale di Pesaro pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in * il 15 giugno 1980 stabilendo espressamente peraltro che «i trasferimenti previsti nelle condizioni sono da intendersi impegni preliminari di vendita ed acquisto».

2. Con sentenza n. 583/2017 depositata il 18 aprile 2017 la Corte d appello di Ancona rigettava il gravame proposto dal * e dalla * confermando la statuizione del Tribunale secondo cui i trasferimenti dei diritti reali previsti nelle condizioni di 4divorzio sono da considerarsi impegni preliminari di vendita ed acquisto e non trasferimenti immobiliari definitivi con effetto traslativo immediato.

3. Avverso tale decisione hanno quindi proposto ricorso per cassazione congiunto * * ed * * affidato a tre motivi illustrati con memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 3089/2020 depositata il 10 febbraio 2020 la prima sezione civile di questa Corte ritenuto che per il rilevante impatto che l interpretazione delle norme sottoposte al giudizio della Corte involgenti profili relative all autonomia delle parti in sede della determinazione degli accordi della «crisi coniugale» aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari artt. 1322 e 1376 cod. civ. l interpretazione di tali accordi artt. 1362 e ss. cod. civ. ed il ruolo svolto dal notaio in relazione all identificazione catastale dell immobile ed alla sua conformità alle risultanze dei registri immobiliari art. 19 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 può avere sulla giurisprudenza nazionale che peraltro sulla questione è pervenuta a conclusioni non univoche ha rimesso gli atti al * Presidente per l eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi degli art. 374 e 376 cod. proc. civ. trattandosi di questione di massima di particolare importanza. 5. * la pubblica udienza dal * Presidente per la data dell Il maggio 2021 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i tre motivi di ricorso che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente * * ed * * denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 1362 e 1376 cod. civ. nonché dell art. 19 del d.l. n. 78 5del 2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 1 in relazione all art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. 1.1. I ricorrenti censurano l impugnata sentenza nella parte in cui ha condiviso l opzione ermeneutica fatta propria da diverse decisioni di merito affermando che le parti nell esercizio della loro autonomia contrattuale ben possono «integrare le tipiche clausole di separazione e divorzio figli assegni casa coniugale con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di costituire iura in re aliena su immobili ricorrendo esclusivamente alla tecnica obbligatoria che consente l applicazione dell art. 2932 c.c. e non a quella reale pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto». * per contro gli istanti che siffatta opzione ermeneutica costituisce violazione del disposto dell art. 1322 cod. civ laddove consente nell ottica della massima espansione dell ambito di applicazione dell autonomia privata la possibilità per le parti e quindi anche per i coniugi in sede di determinazione dei cd.

«accordi della crisi coniugale» di concludere pattuizioni atipiche meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico. L indirizzo interpretativo per lo più seguito dai giudici di merito collide peraltro ad avviso dei ricorrenti anche con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è ripetutamente pronunciato in senso contrario. Gli istanti ricordano invero come si sia più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte che l accordo delle parti in sede di separazione e di divorzio ha natura certamente negoziale e può dare vita a pattuizioni atipiche meritevoli di tutela che ben possono avere ad oggetto essendo soddisfatta mediante l inserimento nel ricorso sottoscritto da entrambe le parti poi trasfuso nel verbale di udienza sottoscritto dalle medesime il requisiti della forma scritta ex art. 61350 cod. civ. anche trasferimenti di proprietà su immobili o altri diritti reali. 1.2.

La decisione impugnata non terrebbe poi in alcun conto la volontà inequivocabilmente espressa dai coniugi e dai figli di voler realizzare in via immediata e non prevedendosi un mero obbligo di trasferimento il passaggio del diritto di proprietà sull immobile adibito a casa coniugale a favore dei figli nonché il trasferimento del diritto di usufrutto dal * alla * al fine di definire senza differimenti pregiudizievoli per tutti gli interessati ogni questione relativa ai profili economici della crisi coniugale. Di tale chiara e legittima espressione della volontà delle parti la Corte d appello non avrebbe tenuto conto in tal modo violando anche il disposto degli artt. 1362 e 1376 cod. civ. 1.3.

L impugnata pronuncia sarebbe infine incorsa a parere degli esponenti nella violazione dell art. 19 del d. I. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 1 del 2010 laddove prevede che il notaio deve effettuare la verifica catastale degli immobili da trasferire. L Corte territoriale avrebbe per vero erroneamente opinato che il legislatore abbia inteso demandare a detto professionista e non anche ad altri operatori «il compito della individuazione e della verifica catastale nella fase di stesura degli atti traslativi così concentrando nell alveo naturale del rogito notarile il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti senza che tale attività possa essere sostituita da quella di altri operatori tra i quali il giudice» pp. 3 e 4 della sentenza di appello . . 1.3.1. * per contro i ricorrenti che anzitutto nel caso concreto il * aveva dichiarato la conformità dello stato di fatto dell immobile ad i dati catastali ed alle planimetrie allegate e che l intestazione catastale era conforme alle risultanze dei registri immobiliari.

Le parti avevano poi prodotto perizia giurata dalla 7quale era possibile desumere ulteriormente siffatte conformità oltre a tutta la documentazione necessaria per il trasferimento immobiliare come le planimetrie degli immobili appartamento e garage e le dichiarazioni di conformità a legge degli impianti elettrico e termico obbligandosi inoltre a curare a proprie spese esonerando il cancelliere da ogni responsabilità al riguardo le formalità richieste per la trascrizione del trasferimento immobiliare. Per il che tutti gli adempimenti che la norma dell art. 19 del d.

I. n. 78 del 2010 pone a carico del notaio sarebbero stati effettuati dalle stesse parti. 1.3.2. Rilevano altresì gli esponenti che la decisione impugnata non terrebbe conto del fatto che la norma dell art. 19 del d. I. n. 78 del 2010 riguarda i soli casi nei quali le parti abbiano inteso effettuare il trasferimento di diritti reali con atto notarile laddove detta disposizione non trova applicazione qualora le parti abbiano effettuato il trasferimento con scrittura privata in relazione alla quale il notaio si limita ad autenticare la firma dei contraenti.

Il che è del resto certamente consentito dall art. 1350 cod. civ. che si limita a richiedere per i trasferimenti in questione la forma scritta ad substantiam senza operare distinzione alcuna tra atto pubblico e scrittura privata. 1.3.3. Né potrebbe opporsi a tali considerazioni il rilievo della impossibilità di trascrivere l atto in tal modo concluso non rientrando siffatto accordo nelle categorie di atti trascrivibili ai sensi dell art. 2657 cod. civ. * per vero i ricorrenti che nella specie la parti oltre ad avere sottoscritto l accordo di divorzio contenuto nel ricorso con firma autenticata dal difensore avevano poi nuovamente sottoscritto il verbale di udienza del 28 novembre 2016 riportandosi alle condizioni dell accordo ed il verbale costituente atto pubblico ex art. 2699 cod. civ. era stato redatto dal 8cancelliere pubblico ufficiale che aveva in tal modo certificato l identità dei presenti e la veridicità delle dichiarazioni rese. * il verbale di udienza debitamente autenticato già costituirebbe titolo valido per la trascrizione.

In ogni caso osservano gli istanti la sentenza di divorzio è direttamente trascrivibile ai sensi dell art. 2657 cod. civ.

2. Su tali specifici profili dedotti dai ricorrenti l ordinanza di rimessione n. 3089/2020 ha investito queste Sezioni Unite rilevando anzitutto che la soluzione adottata dalla sentenza di appello nel senso dell inderogabilità della verifica di conformità ipocatastale da parte del notaio oltre ad essere contraria all indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità chiaramente ed univocamente incline a ritenere ammissibili nell esercizio dell autonomia privata ex art .1322 cod. civ. i trasferimenti immobiliari operati dalle parti in sede di divorzio e di separazione consensuale non è pacificamente seguita neppure dai giudici di merito. 2.1. * al riguardo l ordinanza di rimessione che la disposizione di cui al comma 1 bis aggiunto all art. 29 della legge n. 52 del 1985 dall art. 19 comma 14 del d.

I. n. 78 del 2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ha difatti dato luogo a contrasti interpretativi fra i giudici di merito. Per intanto va rilevato che la sanzione della nullità colpisce come si evince dai primi due periodi del testo della norma solo l identificazione catastale il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione resa dagli intestatari della conformità dello stato di fatto ai dati catastali ed alle planimetrie dichiarazione che peraltro può essere sostituita come è accaduto nel caso di specie da un attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Per converso non è prevista a pena di nullità la previsione contenuta nel terzo periodo secondo cui il notaio deve 9individuare prima della stipula dell atto gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. 2.2. La nullità prevista secondo l ordinanza di rimessione riguarda dunque l assenza dei requisiti ed ha «carattere oggettivo» poiché è «rivolta a prevenire e sanzionare atti che non siano conformi allo stato di fatto dell immobile in relazione ad eventuali violazioni della disciplina urbanistica».

Il controllo sulla identità degli intestatari catastali e sulla loro conformità alle risultanze dei registri immobiliari non espressamente sanzionato in caso di omissione con la nullità dell atto non esclude pertanto il permanere della nullità oggettiva dell atto medesimo nonostante l intervento del notaio qualora gli adempimenti richiesti dalla prima parte della norma non siano stati effettuati. Di qui la necessità che l atto traslativo anche di diritti reali diversi dal diritto di proprietà venendo in considerazione nella specie il diritto di usufrutto contenuto nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza che recepisce l accordo divorzile contengano i requisiti previsti dalla menzionata norma a pena di nullità «ma la verifica che la norma rimette al notaio può essere svolta da un ausiliario del giudice dal momento che la validità dell atto deriva esclusivamente dalla conformità alle prescrizioni normative» p. 7 dell ordinanza di rimessione . 2.3. * conclusione sarebbe peraltro confortata a parere del collegio rimettente dalla previsione sebbene non direttamente applicabile ai conflitti familiari dell art. 5 della legge n. 162 del 2014 sulla cd.

«negoziazione assistita» che esclude la necessità del ricorso al notaio anche quando le parti con l accordo che compone la controversia concludono uno dei contratti che vanno trascritti ai sensi dell art. 2643 cod. civ. limitandosi la norma a prevedere che per procedere alla trascrizione «la sottoscrizione del processo 10verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» p. 8 .

3. Il ricorso è fondato. 3.1. La questione relativa alla possibilità per le parti di introdurre negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto ferme talune differenze tra i due atti sulle quali si tornerà clausole diverse da quelle facenti parte del contenuto necessario di tali accordi ha ricevuto da parte della dottrina risposte diverse ed articolate. 3.1.1. * parte degli autori si è attestata su posizioni di maggiore chiusura affermando che gli accordi tra i coniugi in sede di divorzio congiunto o di separazione consensuale non potrebbero avere un contenuto diverso da quello necessario che si riferisce nel dettato delle norme che disciplinano le due diverse fattispecie all affidamento dei figli minori ed al loro mantenimento all esercizio della responsabilità genitoriale all assegnazione della casa coniugale all eventuale mantenimento del coniuge e comunque alla disciplina di tutte quelle situazioni che avrebbero potuto costituire oggetto della statuizione del giudice.

Tale opzione interpretativa si fonda per il divorzio sul tenore letterale della disposizione di cui all art. 4 comma 16 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 che fa riferimento quale contenuto della domanda congiunta alla compiuta indicazione delle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» nonché per la separazione sul disposto degli artt. 158 cod. civ. 710 e 711 cod. proc. civ. nei quali si fa riferimento all «accordo dei coniugi relativamente all affidamento e al mantenimento dei figli» ed ai «provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione» che possono essere modificati in ogni tempo su istanza delle parti. 1 1Secondo i sostenitori di questa tesi pertanto non vi sarebbe spazio per i trasferimenti immobiliari né in sede di separazione consensuale né in sede di divorzio. * il notaio potrebbe invero ricevere i negozi giuridici traslativi di diritti reali quand anche l esigenza della loro stipulazione sia originata dalla crisi coniugale sicchè seppure riportati nel verbale del giudizio tali accordi traslativi non potrebbero comunque essere trascritti. 3.1.2. * autori pur ritenendo in astratto valido l accordo immediatamente traslativo di beni immobili in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto ritengono comunque preferibile adottare la «procedura bifasica» assunzione dell obbligo di trasferire in sede giudiziale e redazione dell atto notarile in esecuzione dell obbligo assunto in ragione dell elevato rischio di errori invalidanti connesso agli adempimenti e alle verifiche richiesti per gli atti immediatamente traslativi indicazioni urbanistiche attestazioni di prestazione energetica e certificazione catastale . 3.1.3. * dottrina in un ottica di maggiore apertura dettata dalla necessità di tenere conto del contesto peculiare nel quale si sviluppano siffatti accordi traslativi dettati dall esigenza di porre fine quanto prima e senza il rischio di successivi ripensamenti pregiudizievoli per la stabilità già precaria della situazione familiare si spinge fino a valutare unitariamente e complessivamente tutte le condizioni della separazione o del divorzio ed arriva ad attribuire ad esse una comune connotazione di tipicità cui fa conseguire una disciplina unitaria.

In particolare secondo tale tesi occorrerebbe tenere conto del carattere di «negoziazione globale» che la coppia in crisi attribuisce al momento della «liquidazione» del rapporto coniugale di fronte alla necessità di valutare gli infiniti e complessi rapporti di dare avere che la protratta convivenza genera operando una ricostruzione che in luogo di una miriade di possibili 12accordi innominati faccia perno invece sull individuazione di un vero e proprio contratto di definizione della crisi coniugale o più esattamente dei suoi aspetti patrimoniali.

Tale contratto dovrebbe abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritti patrimoniali compiuti con o senza controprestazione in occasione della crisi coniugale. E si tratterebbe di accordi tipici in quanto ancorati alle previsioni valorizzate in un significato diametralmente opposto a quello propugnato dal primo orientamento degli artt. 711 cod. proc. civ. e 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970 laddove si riferiscono rispettivamente alle «condizioni della separazione consensuale» e alle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» delle parti.

A tali contratti è attribuito il nome di «contratti della crisi coniugale» o di «contratti post matrimoniali». 3.2. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato la problematica dei trasferimenti di diritti reali immobiliari in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto in decisioni emesse peraltro con riferimento a contesti fattuali spesso differenti l uno dall altro e non sempre affrontando tutti i complessi profili implicati dalle due fattispecie. * è intuibile l esigenza avvertita dall ordinanza di rimessione di fare piena chiarezza sull intera questione attraverso una decisione che muovendo dalla vicenda inerente un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fornisca altresì le coordinate interpretative per la risoluzione delle problematiche del tutto simili anche se non identiche implicate dal contiguo e non agevolmente disgiungibile sul piano dogmatico istituto della separazione consensuale dei coniugi.

E ciò tenuto conto anche del fatto che talune affermazioni di principio sono state emesse proprio con riferimento a casi di separazione incardinati quando ancora la legge sul divorzio non era 13entrata in vigore e sono state dipoi traslate a fattispecie di divorzio successive. 3.2.1. Nelle prime decisioni in materia sebbene il problema non sia stato consapevolmente e funditus affrontato avendo tali pronunce ad oggetto la costituzione a favore del coniuge in sede di separazione di un diritto reale di abitazione o il trasferimento di beni ma con riferimento specifico alla necessità di integrazione del contributo al mantenimento del medesimo * 12/06/1963 n. 1594 * 27/10/1972 n. 3299 o al riconoscimento della proprietà esclusiva di alcuni beni al coniuge ma in funzione divisoria * 11/11/1992 n. 12110 non si è mancato tuttavia di rilevare la validità della clausola con la quale i coniugi nel verbale di separazione consensuale riconoscano la proprietà esclusiva di singoli beni mobili ed immobili in favore dell uno o dell altra. 3.2.2. * è per contro una successiva pronuncia nella quale questa Corte ha affermato che sono da ritenersi pienamente valide le clausole dell accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento.

Il suddetto accordo di separazione in quanto inserito nel verbale d udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato assume per vero forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell art. 2699 cod. civ. e ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari costituisce dopo l omologazione che lo rende efficace titolo per la trascrizione a norma dell art. 2657 cod. civ. senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi.

Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica infatti con effetto «ex nunc» dal 14momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell omologazione degli accordi di separazione consensuale. La pronuncia contiene poi l affermazione di rilievo ai fini della risoluzione della questione oggetto di esame in questa sede secondo cui la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare espressamente previsto dagli artt. 150 e 158 cod. civ. e disciplinato nei suoi aspetti formali dall art. 711 c.p.c. il quale ne prevede la documentazione nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice ai sensi dell art. 126 cod. proc. civ. e ne subordina l efficacia all omologazione attribuita alla competenza del tribunale * 15/05/1997 n. 4306 . 3.2.3.

In senso contrario si era in precedenza espressa una pronuncia rimasta peraltro isolata secondo la quale qualora i coniugi abbiano convenuto nell accordo di separazione una donazione l omologazione non vale a rivestire l atto negoziale della forma dell atto pubblico richiesto dall art. 782 cod. civ. che gli articoli 2699 e 2700 cod. civ. impongono sia «redatto» e «formato» dal pubblico ufficiale * 08/03/1995 n. 2700 . La decisione non chiarisce tuttavia l aspetto fondamentale della questione concernente la ragione per la quale il verbale dell udienza di comparizione dei coniugi sebbene redatto dal cancelliere che è a sua volta un pubblico ufficiale con le modalità di cui all art. 126 cod. proc. civ. non rivesta la natura di un atto pubblico. 3.2.4.

Le statuizioni contenute nella pronuncia n. 4306/1997 hanno trovato peraltro conferma in tutta la giurisprudenza successiva essendosi affermato con riferimento ad una vicenda di proposizione dell azione revocatoria che gli accordi di separazione personale fra i coniugi contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in 15occasione dell evento di separazione consensuale che svela una sua «tipicità» propria. Tale tipicità intesa in senso lato con riferimento alla finalità comune a questi accordi di regolare i rapporti economici a seguito della crisi di coppia ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all art. 2901 c.c. può colorarsi dei tratti dell obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità in ragione dell eventuale ricorrenza o meno nel concreto dei connotati di una sistemazione solutorio compensativa più ampia e complessiva di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati anche solo riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale * 25/10/2019 n. 27409 .

In tale decisione la Corte ha ribadito che il verbale in cui le parti avevano espresso le condizioni di separazione personale costituisse a seguito dell omologa ed in quanto atto pubblico titolo per la trascrizione a norma dell art. 2657 cod. civ. in senso sostanzialmente conforme cfr. anche * 15/04/2019 n. 10443 . Ma già in precedenza nello stesso senso della pronuncia succitata e sempre con riferimento all esperimento dell azione revocatoria la Corte aveva più volte conformemente statuito sui presupposti per l utile esperimento di tale azione contro il trasferimento immobiliare concordato in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto in tal modo riconoscendone quanto meno implicitamente la validità in tal senso cfr. * 23/03/2004 n. 5741 * 26/07/2005 n. 15603 * 14/03/2006 n. 5473 * 12/04/2006 n. 8516 con riferimento alla revocatoria fallimentare * 13/05/2008 n. 11914 * 10/04/2013 n. 8678 * 05/07/2018 n. 17612 . 3.2.5. * decisioni di legittimità hanno recepito la distinzione tra «contenuto essenziale» e «contenuto eventuale» elaborata dalla dottrina succitata avendo statuito che la separazione consensuale è 16un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale il consenso reciproco a vivere separati l affidamento dei figli l assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti ed un contenuto eventuale che trova solo «occasione» nella separazione costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all instaurazione di un regime di vita separata.

Ne consegue che questi ultimi accordi non sono suscettibili di modifica o conferma in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 cod. proc. civ. o anche in sede di divorzio la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale ma non i patti autonomi che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell art. 1372 cod. civ. * 19/08/2015 n. 16909 * 30/08/2019 n. 21839 che ha ammesso l azione di simulazione nei confronti di un patto contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate che prevedeva trasferimenti immobiliari tra le parti .

Ma al di là dalla precisazione concernente il diverso contenuto degli accordi della crisi coniugale va rilevato come venga anche da tali decisioni sostanzialmente ribadita l ammissibilità dei patti di trasferimento di diritti reali in sede di separazione consensuale e di accordo congiunto di divorzio. 3.2.6. Di particolare interesse ai fini della risoluzione della questione in esame ed a prescindere dalla peculiarità della vicenda si palesa altresì una recente pronuncia nella quale si è ritenuto che la previsione di cui all art. 1 comma 497 della I. n. 266 del 2005 che attribuisce alle persone fisiche che non agiscano nell esercizio di attività commerciali artistiche o professionali e che abbiano acquistato immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la facoltà di optare per la liquidazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali ai sensi dell art. 52 commi 4 e 5 del d.P.R. n. 131 del 1986 e quindi sulla base della rendita catastale operi 17anche nel caso in cui il trasferimento nella specie cessione di quote di una casa di civile abitazione avvenga in via transattiva davanti all autorità giudiziaria.

Ed invero si afferma il verbale di conciliazione giudiziale presenta tutti gli elementi essenziali dell atto di compravendita essendo il giudice al pari di un notaio un pubblico ufficiale ed assumendo detto verbale il valore di vero e proprio atto pubblico * 30/10/2020 n. 24087 . In tale decisione la Corte perviene pertanto all equiparazione sotto i profili del contenuto e della forma delle cessioni di immobili abitativi perfezionate con atto notarile e dei trasferimenti effettuati in sede di conciliazione giudiziale proprio sulla scorta della giurisprudenza succitata in materia di trasferimenti concordati in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto. 3.2.7. * implicite conferme in tal senso provengono peraltro anche da una serie di decisioni in materia fiscale concernenti l applicazione del disposto dell art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 che nel testo risultante dalle pronunce di illegittimità costituzionale nn. 176 del 1992 e 154 del 1999 stabilisce l esenzione «dall imposta di bollo di registro e da ogni altra tassa» per tutti i provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi.

Si è invero affermato che le agevolazioni di cui all art. 19 della legge n. 74 del 1987 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all uno o all altro coniuge. Tale agevolazione si estende ad ogni tipo di «tassazione» indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo 18concretamente in discussione * 22/05/2002 n 7493 * 28/10/2003 n. 16171 * 03/02/2016 n. 2111 .

E l esenzione è stata riconosciuta anche agli atti stipulati a seguito dell assunzione del solo obbligo di trasferimento in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto in favore di alcuno dei coniugi o dei figli senza che sia posto in essere dalle parti un accordo traslativo definitivo * 28/06/2013 n. 16348 * 30/05/2005 n. 11458 . 3.2.8. Del tutto incontroversa nella giurisprudenza di questa Corte è peraltro l ammissibilità sul piano generale anche a prescindere dalla materia fiscale della sola assunzione dell obbligo di trasferire la proprietà di un bene o altro diritto reale con gli accordi di separazione o di divorzio. * tale profilo può anzi affermarsi che qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente in quel particolare e delicato contesto costituito dalla crisi coniugale gli aspetti economici della vicenda in atto sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile ovvero di cessione definitiva del bene stesso o ancora di assunzione dell obbligo di trasferirlo è stata ritenuta egualmente ammissibile e valida dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2.8.1.

In tal senso si è statuito infatti che è di per sè valida la clausola dell accordo di separazione che contenga l «impegno» di uno dei coniugi al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore di trasferire in suo favore la piena proprietà di un bene immobile trattandosi di pattuizione che dà vita ad un «contratto atipico» distinto dalle convenzioni matrimoniali ex art. 162 cod. civ. e dalle donazioni volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico ai sensi dell art. 1322 cod. civ. * 17/06/2004 n. 11342 . 193.2.8.2. * medesima prospettiva si pone l affermazione secondo cui l obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l attribuzione definitiva di beni o con l impegno ad effettuare detta attribuzione piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale con i quali vengono peraltro regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta.

Si è precisato pertanto che la pattuizione conclusa in sede di separazione personale dei coniugi non esime il giudice chiamato a pronunciarsi nel giudizio di divorzio dal verificare se essa abbia avuto ad oggetto la sola pretesa azionata nella causa di separazione ovvero se sia stata conclusa a tacitazione di ogni pretesa successiva e in tale seconda ipotesi dall accertare se nella sua concreta attuazione essa abbia lasciato anche solo in parte inadempiuto l obbligo di mantenimento nei confronti della prole in caso affermativo emettendo i provvedimenti idonei ad assicurare detto mantenimento * 02/02/2005 n. 2088 .

L obbligo di mantenimento dei figli minori ovvero maggiorenni non autosufficienti può essere per vero legittimamente adempiuto dai genitori nella crisi coniugale mediante un accordo che in sede di separazione personale o di divorzio attribuisca direttamente o impegni il promittente ad attribuire la proprietà di beni mobili o immobili ai figli senza che tale accordo formalmente rientrante nelle previsioni rispettivamente degli artt. 155 158 711 cod. civ. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970 e sostanzialmente costituente applicazione della «regula iuris» di cui all art. 1322 cod. civ. attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti integri gli estremi della liberalità donativa ma assolvendo esso di converso ad una funzione solutorio compensativa dell obbligo di 20mantenimento.

L accordo in parola comporta l immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire di talché in questa seconda ipotesi il correlativo obbligo è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. * 21/02/2006 n. 3747 * 23/09/2013 n. 21736 secondo cui tale pattuizione non è affetta da nullità non essendo in contrasto con norme imperative né con diritti indisponibili . 3.2.8.3. E indifferente in definitiva nella giurisprudenza di questa Corte la modalità con la quale il regolamento di interessi avvenga purchè esso sia idoneo a garantire un soddisfacente assetto dei rapporti tra le parti per un futuro nel quale la convivenza coniugale si avvia verso un esito di separazione o di scioglimento in tempi ragionevoli che consentano di chiudere la crisi al più presto quanto meno sul piano economico.

Ed in tale prospettiva come in seguito si dirà lo strumento più adeguato si palesa proprio il trasferimento immobiliare definitivo escluso invece nel caso di specie dalla sentenza impugnata. 3.2.9. * ulteriore chiara indicazione in senso favorevole all ammissibilità degli accordi traslativi in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto proviene infine da una pronuncia in materia di «negoziazione assistita» secondo la quale ogni qualvolta l accordo stabilito tra i coniugi al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili la disciplina di cui all art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 convertito dalla legge n. 162 del 2014 deve necessariamente integrarsi con quella di cui all art. 5 comma 3 del medesimo d.l. n. 132.

Ne consegue che per procedere alla trascrizione dell accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un 21trasferimento immobiliare è necessaria l autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell art. 5 comma 3 succitato * 21/01/2020 n. 1202 . La pronuncia costituisce non soltanto una conferma dell ammissibilità di siffatti accordi nella sistemazione dei rapporti economici nella crisi coniugale ma anche della non esclusività della funzione certificatoria in capo al notaio essendo a quest ultimo equiparabile qualunque pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 3.3.

In senso contrario rispetto alle coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità si è per contro espressa la maggior parte delle pronunce rese dai giudici di merito prevalentemente orientati a negale le possibilità di intese immediatamente traslative all interno del verbale di separazione consensuale o di divorzio congiunto. 3.3.1. * la distinzione come si è visto operata dalla dottrina e della giurisprudenza di legittimità tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione la maggior parte delle decisioni ha ritenuto invero che quest ultimo non possa ricomprendere negoziazioni prive dei requisiti formali e sostanziali necessari per la loro validità come gli atti traslativi definitivi ciò rientrando in un dovere funzionale volto al rispetto dei principi generali dell ordinamento segnatamente in materia di trascrizione di tali atti e di certezza e regolarità dei trasferimenti immobiliari.

Le parti in tale prospettiva ben potrebbero integrare le clausole costituenti il contenuto necessario delle pattuizioni di separazione e di divorzio ma dovrebbero ricorrere «alla tecnica obbligatoria» e non a quella reale pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto» Tale soluzione si afferma sarebbe ora confermata dall art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985 con il quale la legge 22avrebbe demandato al notaio e non ad altri operatori il compito della individuazione e della verifica catastale nella fase di stesura degli atti traslativi in tal modo mostrando di voler concentrare nell alveo naturale del rogito notarile il controllo indiretto statale sugli atti di trasferimento immobiliare a tutela degli interessi ad essi sottesi.

Né il giudice potrebbe nemmeno in sede di volontaria giurisdizione svolgere alcun potere certificativo e attributivo della pubblica fede alle dichiarazioni negoziali delle parti ex plurimis * Milano 06/12/2009 in * dir. 2011 937 * Milano 21/05/2013 in * * 2014 600 e ss. * Firenze 29/09/1989 in * not. 1992 595 * Firenze 07/02/1992 in * fam e pers. 1992 731 . Per il che il verbale dell udienza di comparizione dei coniugi non costituirebbe né atto pubblico né scrittura privata autenticata bensì una semplice scrittura privata la cui efficacia nei confronti del terzi è sottoposta alla necessaria ripetizione del contratto nella forma dell atto pubblico notarile ai fini della trascrizione ai sensi dell art. 2657 cod. civ. * Napoli 16/04/1997 in * * 1997 420 .

In tale orientamento si iscrivono altresì le decisioni emesse nel caso di specie dal Tribunale di Pesaro n. 933/2016 e dalla Corte d appello di Ancona n. 583/2017. 3.3.2. * la giurisprudenza di merito e le prassi ed i protocolli uno di essi menzionato dai ricorrenti relativo al Tribunale di Pesaro si siano espressi in massima parte in senso contrario all ammissibilità dei trasferimenti immobiliari ad effetti reali in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto non mancano tuttavia diverse decisioni di segno contrario conformi alla giurisprudenza di legittimità succitata.

Si è affermato infatti in tal senso che la clausola di un accordo traslativo della proprietà di un bene immobile in quanto inserita nel 23verbale d udienza assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell art. 2699 c.c. e ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari costituisce dopo l omologazione che lo rende efficace titolo per la trascrizione a norma dell art. 2657 c.c. Il verbale di separazione consensuale contenente clausole relative al trasferimento di immobili tra i coniugi costituisce invero un vero e proprio contratto atipico con cui le parti intendono attuare un regolamento dei loro rapporti in occasione della separazione ed è un atto pubblico costituente valido titolo per la trascrizione * Salerno 04/07/2006 in * e dir. 2007 63 * Pistoia 01/02/1996 in * not. 1997 1421 * Genova 27/05/1997 in * fam. e pers. 1998 572 * Milano 12/01/2010 in * dir. 2011 589 . 3.4.

Tale essendo il quadro dottrinale e giurisprudenziale di riferimento ritengono queste Sezioni Unite che l orientamento secondo il quale in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale siano ammissibili accordi tra le parti che non si limitino all assunzione di un mero obbligo preliminare ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi meriti di essere condiviso e confermato con le precisazioni che si passa ad esporre. 3.4.1. La vicenda in ordine alla quale è stata operata la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte attiene ad un caso in cui le parti con un accordo del 6 luglio 2016 avevano chiesto consensualmente al Tribunale di Pesaro la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi celebrato prevedendo tra le altre condizioni dell accordo il trasferimento definitivo a favore dei figli della coppia maggiorenni economicamente non autosufficienti della quota del 50% della nuda proprietà spettante al padre sull immobile adibito a casa coniugale 24nonché il trasferimento da parte del marito alla moglie dell usufrutto sulla propria quota dell immobile.

La fattispecie concreta concerne pertanto non la separazione consensuale tra i coniugi bensì il divorzio congiuntamente richiesto dai medesimi ai sensi dell art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970. E tuttavia come dianzi detto i due istituti pur presentando innegabili diversità sul piano della disciplina si presentano strettamente connessi l uno all altro sul piano dogmatico. Ed invero ad accomunare le due fattispecie è certamente la connotazione presente in entrambe dell essere finalizzate ad ottenere mediante il consenso dei coniugi piuttosto che con la pronuncia costitutiva del giudice le divisate modificazioni dello status coniugale con le conseguenti ricadute sull affidamento ed il mantenimento della prole ove esistente e sui profili economici concernenti i rapporti tra i coniugi stessi. 3.4.2.

E tuttavia è innegabile la sussistenza di diverse differenza tra i due istituti sul piano della rispettiva disciplina giuridica. 3.4.2.1. * prima differenza tra il giudizio di separazione consensuale e quello di divorzio su domanda congiunta è ravvisabile invero nel fatto che in quest ultima fattispecie il procedimento non termina con l omologazione da parte del Tribunale bensì con una sentenza emessa all esito dell audizione dei coniugi e con la quale il collegio giudicante è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge in particolare se la comunione tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed a verificare «la rispondenza delle condizioni all interesse dei figli».

La mancata corrispondenza a tale interesse comporterà l apertura della procedura contenziosa ai sensi del comma 8 della legge n. 898 del 1970 art. 4 comma 16 . 253.4.2.2. Ed è questa una seconda differenza di regime giuridico con la separazione consensuale nella quale qualora l accordo dei coniugi relativamente all affidamento ed al mantenimento dei figli sia contrario agli interessi di questi ultimi il Tribunale nel caso in cui le modifiche proposte non siano state idoneamente eseguite «può rifiutare allo stato l omologazione» art. 158 secondo comma cod. civ. . 3.4.3.

La dottrina che si è occupata del procedimento di divorzio congiunto è pervenuta a conclusioni non del tutto univoche anche se tra gli autori più recenti è dato registrare una maggiore uniformità di vedute. 3.4.3.1. Secondo una prima opinione il procedimento disciplinato dall art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970 condotto in camera di consiglio e senza istruttoria assume connotazioni particolari ma è pur sempre un procedimento contenzioso e la decisione ha la forma e la sostanza della sentenza. Il tribunale non si limita ad omologare il consenso dei coniugi perché la presentazione della domanda congiunta costituisce il presupposto per la trattazione della causa secondo un rito «abbreviato» ma devono pur sempre essere accertate le condizioni per pronunciare il divorzio proprio come avviene nei giudizi contenziosi. * medesima prospettiva si è pertanto sostenuto che la sentenza che conclude siffatto procedimento presenta una duplice natura ossia di accertamento costitutivo quanto all esame dei presupposti di legge ed alla pronuncia di divorzio e dichiarativa dell efficacia delle condizioni volute dalle parti. 3.4.3.2. * dottrina senza peraltro porsi il problema della valenza del verbale di comparizione dei coniugi che riporti le condizioni concordate dai coniugi ritiene che il ricorso a firma congiunta sia un qualcosa in meno dell accordo in sede di 26separazione consensuale poiché non avrebbe alcun contenuto negoziale e si risolverebbe semplicemente in una domanda comune rivolta al Tribunale nell aspirazione ad ottenere un certo provvedimento avente un contenuto concordemente divisato dalle parti . 3.4.3.3.

Su posizione diametralmente opposta sembra tuttavia ormai collocarsi la dottrina di gran lunga prevalente secondo la quale l accordo posto a base di tale procedimento avrebbe chiara natura negoziale rilevando il parallelismo e la connotazione causale identici all accordo concluso tra coniugi in sede di separazione consensuale dalla quale si distingue solo per il preliminare accertamento dei requisiti di legge per dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo tale tesi a prescindere dalla forma del provvedimento finale il divorzio su domanda congiunta non costituisce un giudizio contenzioso ma un procedimento di giurisdizione volontaria nel quale gli accordi delle parti non possono essere sindacati dal giudice se non per quanto riguarda le statuizioni riguardanti i figli minori ferma restando la decisione sulla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.

Al di fuori di tale profilo l attività del Tribunale è ritenuta sostanzialmente vincolata tant è che gli effetti patrimoniali del divorzio vengono ricondotti all accordo delle parti riportati nel verbale di comparizione davanti al collegio anziché alla determinazione del giudice che è assimilata a una mera omologa all esito di un procedimento di controllo sul rispetto delle norme inderogabili dell ordinamento vigente. * che rileva si ribadisce è che in caso di divorzio su domanda congiunta la fonte della regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi divorziati va ravvisata nell accordo delle parti e non nella sentenza. 273.4.4.

La giurisprudenza di questa Corte ha recepito in parte ciascuna delle diverse elaborazioni della dottrina muovendo da un dato inequivocabile di diritto positivo costituito dal disposto dell art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970 secondo cui il Tribunale decide con sentenza verificando esclusivamente «la sussistenza dei presupposti di legge» e valutando «la rispondenza delle condizioni all interesse dei figli». 3.4.4.1. In tal senso accomunando le due fattispecie che al di là della diversità di disciplina presentano l evidenziato tratto comune della consensualità si è affermato che in caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto o su conclusioni conformi la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma sull accordo tra i coniugi. * realizza pertanto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli un controllo solo esterno su tale accordo attesa la natura negoziale dello stesso da affermarsi in ragione dell ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli coordinati e collegati dei singoli componenti.

Ne consegue che i coniugi ben possono concordare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili non solo gli aspetti patrimoniali ma anche quelli personali della vita familiare quali in particolare l affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori * 20/08/2014 n. 18066 * 13/02/2018 n. 10463 . 3.4.4.2. Nel medesimo ordine di idee si pone la successiva pronuncia con la quale questa Corte affrontando un caso di revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi ha stabilito che il Tribunale deve comunque provvedere all accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta per poi procedere in caso di esito positivo della verifica all esame delle condizioni concordate dai 28coniugi valutandone esclusivamente la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori.

Infatti a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva nell ambito del quale l accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della I. n. 898 del 1970 mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici. Il che consente al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili con l adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose * 24/07/2018 n 19540 . 3.4.4.3.

E del tutto evidente pertanto che ferma la natura costituiva della sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta con la peculiarità che siffatta pronuncia è emessa sull accordo delle parti sia pure avente natura ricognitiva dei presupposti per la pronuncia sullo status che il Tribunale ha comunque il dovere di verificare la sentenza in parola viene a rivestire un valore meramente dichiarativo o di presa d atto invece quanto alle condizioni «inerenti alla prole ed ai rapporti economici» che la domanda congiunta di divorzio deve «compiutamente» indicare.

Fermo il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme inderogabili e dal fatto che gli accordi non collidano con l interesse dei figli in special modo se minori. 3.4.5. La pacifica secondo tutta la giurisprudenza di legittimità succitata natura negoziale degli accordi dei coniugi equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 secondo comma cod. civ. 29comporta pertanto che al di fuori delle specifiche ipotesi succitate nessun sindacato può esercitare il giudice del divorzio sulle pattuizione stipulate dalle parti e riprodotte nel verbale di separazione.

Come del resto sul piano generale il giudice non può sindacare qualsiasi accordo di natura contrattuale privato che corrisponda ad una fattispecie tipica libere essendo le parti di determinarne liberamente il contenuto art. 1322 primo comma cod. civ. fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e se si tratta di pattuizioni atipiche sempre che l accordo sia anche meritevole di tutela secondo l ordinamento art. 1322 secondo comma cod. civ. . 3.4.6. E del tutto evidente pertanto che l impostazione seguita nel caso di specie dalla Corte d appello si è tradotta in concreto in un limite ingiustificato all esplicazione dell autonomia privata che potrebbe dispiegarsi ad avviso della Corte territoriale esclusivamente in direzione di un accordo obbligatorio avente il valore sostanziale di un preliminare e non di un atto traslativo definitivo.

L operazione ermeneutica che ne è derivata si è concretata pertanto in una sorta di peculiare quanto inammissibile «conversione» dell atto di autonomia che da trasferimento definitivo è stato trasformato d ufficio dal giudice in un mero obbligo di trasferimento immobiliare. Ed invero il giudice di secondo grado ha confermato sul punto l impostazione operata dal primo giudice secondo cui le condizioni stabilite dalle parti vanno precisate nel senso che «i trasferimenti immobiliari indicati nelle condizioni siano da intendersi come impegni preliminari di vendita e di acquisto». 3.4.7.

Per converso in una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto de! fondamento costituzionale dell autonomia privata ravvisabile negli artt. 2 3 41 Corte cost. sent. n. 60 del 301968 e 42 * è evidente che una restrizione dell autonomia per di più in presenza di una situazione di crisi coniugale che impone anche sul piano solidaristico una soluzione il più celere possibile quanto meno delle questioni economiche che possono tradursi in ulteriori motivi di contrasto tra i coniugi la soluzione propugnata dalla Corte territoriale non può ritenersi condivisibile. * per vero por mente all evenienza di certo tutt altro che improbabile che in caso di inadempimento per qualsiasi ragione dell obbligato alla promessa di trasferimento della proprietà di beni in sede di accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto la controparte di siffatti accordi non potrà che intraprendere dovendo escludersi anche una risoluzione del patto per inadempimento non trattandosi di un contratto sinallagmatico bensì dell adempimento di un dovere di mantenimento previsto dalla legge * 17/06/2004 n. 11342 di un lungo ed incerto giudizio di esecuzione specifica dell obbligo ai sensi dell art. 2932 cod. civ.

Con evidente levitazione dei costi che verrebbero ad incidere su di una situazione già fortemente compromessa sul piano economico. 3.4.8. D altro canto tale soluzione contrasta con la rilevata assenza sul piano generale e fatte salve le verifiche che il Tribunale è tenuto ad operare nelle singole fattispecie concrete di profili di illiceità o di meritevolezza di siffatti accordi. 3.4.9. Né la diversa opzione interpretativa può efficacemente fondarsi a giudizio di queste Sezioni Unite sulla disposizione dell art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 introdotto dall art. 19 comma 14 del d.l. n. 78 del 2010 a norma del quale «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti ad esclusione dei diritti reali di garanzia devono contenere per le unità immobiliari 31urbane a pena di nullità oltre all identificazione catastale il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

La predetta dichiarazione può essere sostituita da un attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». E di chiara evidenza infatti che il tenore letterale della norma fonda la previsione di nullità sulla mancanza nell atto dell «identificazione catastale» nonché del «riferimento alle planimetrie depositate in catasto» e della «la dichiarazione resa in atti dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale».

Si tratta dunque com è del tutto evidente di una nullità testuale art. 1418 cod. civ. di carattere oggettivo che a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione determina la nullità dell atto per la sua sola mancanza per un ipotesi non dissimile * * U. 22/03/2019 n. 8230 . 3.4.10. Tale nullità non è ancorabile pertanto al soggetto che compie tale accertamento neppure individuato nella prima parte dell art. 29 succitato ben potendo la nullità stessa verificarsi qualunque sia il soggetto che roga l atto sia esso un notaio o anche le parti private nella scrittura privata autenticata.

Il che risulta confermato dal fatto che l unica previsione che si riferisce al notaio contenuta nell ultima parte della norma individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari non è sanzionata dalla nullità dell atto. 32Ne discende che l accordo traslativo adottato in sede di divorzio ma mutatis mutandis il principio per le ragioni suesposte è applicabile anche alla separazione consensuale nella quale l atto traslativo è riconducibile alla parte negoziale eventuale dell accordo ai sensi degli artt. 150 e 158 cod. civ. ma l atto non essendo espressamente previsto e disciplinato dalla legge ha natura atipica deve contenere tutte le indicazioni richieste a pena di nullità dall art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985. 3.4.11. * tale profilo è evidente che il verbale dell udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell art. 126 cod. proc. civ. che per intanto realizza l esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari richiesta dall art. 1350 cod. civ.

è come dianzi detto un atto pubblico avente fede privilegiata fino a querela di falso sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza oltre alle decisioni succitate cfr. * 12/01/2009 n. 440 * 11/12/2014 n. 26105 . È stato già chiarito infatti che la dominante giurisprudenza di legittimità e una parte della dottrina ammettono la possibilità di attribuzioni patrimoniali tra coniugi in sede di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta ritenendo che le relative pattuizioni quando operino il trasferimento in favore di uno di essi o di terzi di beni immobili in quanto inserite nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e diretto a far fede di ciò che in esso è attestato devono ritenersi stipulate nella forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2699 c.c. e quindi trascrivibili ai sensi dell art. 2657 c.c. Secondo tale opinione al cancelliere esattamente come al giudice compete la qualifica di pubblico ufficiale e lo svolgimento delle formalità relative all udienza ivi compresa la stesura del verbale rientra nell esercizio di una 33pubblica funzione cfr. art. 357 c.p. sicché gli atti redatti o formati con il suo concorso nell ambito delle funzioni al medesimo attribuite e con l osservanza delle formalità prescritte dalla legge costituiscono atti pubblici ai sensi dell art. 2699 c.c. Gli incombenti relativi alla verifica della coincidenza dell intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari previsti dall ultima parte dell art. 29 della legge n. 52 del 1985 ben possono di conseguenza essere eseguiti dall ausiliario del giudice sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre se del caso mediante un protocollo che ciascun ufficio giudiziario come accade già in diversi * potrà predisporre d intesa con il locale Consiglio dell ordine degli avvocati. 3.4.12.

L opzione interpretativa che queste Sezioni Unite intendono privilegiare è d altra parte in linea con le affermazioni della più recente giurisprudenza di questa Corte emesse con specifico riferimento all art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985. Si è per vero anzitutto affermato al riguardo che la dichiarazione richiesta dall art. 19 comma 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122 riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell immobile ma anche dei dati catastali questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene rilevanti ai fini fiscali.

L omissione ma limitatamente a tale dichiarazione determina pertanto la nullità assoluta dell atto perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all evasione fiscale conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell art. 28 primo comma della legge 16 febbraio 1913 n. 89 * 11/04/2014 n. 8611 * 21/07/2016 n. 15073 * 03/06/2016 n. 11507 * 29/08/2019 n. 21828 . 343.4.13. Quanto all ambito di applicazione delle prescrizioni riguardanti le informazioni e le dichiarazioni catastali previste a pena di nullità la tesi minoritaria secondo la quale il perimetro applicativo della norma sarebbe circoscritto allo schema dell atto negoziale notarile sia esso l atto pubblico o la scrittura privata autenticata con esclusione oltre che delle scritture private semplici anche degli atti pubblici amministrativi o giudiziari che producano gli stessi effetti giuridici indicati dalla norma è smentito dall orientamento assolutamente maggioritario della dottrina.

La maggioranza degli interpreti considera per vero necessaria una interpretazione estensiva e adeguatrice della disposizione in esame che la rende applicabile agli atti di categoria diversa che trasferiscano o costituiscano diritti reali o sciolgano la comunione dei relativi diritti . Si ritiene in sostanza che pur essendo la norma rivolta anzitutto agli atti formati o autenticati dal notaio essa sia comunque applicabile a tutti gli atti amministrativi che producono i medesimi effetti quali i decreti di trasferimento per espropriazione ed anche agli atti giudiziari come le sentenze costitutive ex art. 2932 c.c. Se non si aderisse alla tesi estensiva non si manca di rilevare altresì da autorevole dottrina si porrebbe il più generale problema della configurabilità dei trasferimenti immobiliari nei verbali di conciliazione ex art. 185 cod. proc. civ. aventi certamente natura negoziale ancorché redatti con l intervento del giudice a definizione di una controversia pendente in tal senso cfr. * 26/02/2014 n. 4564 * 28/06/2007 n. 14911 . 3.4.14.

Alla tesi dominante ha peraltro aderito la giurisprudenza più recente di questa Corte secondo la quale il mancato riscontro da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. della sussistenza della condizione dell azione costituita dalla presenza in 35atti delle menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell art. 29 della I. 52 del 1985 costituisce un «error in iudicando» censurabile in cassazione ai sensi dell articolo 360 n. 3 cod. proc. civ. e non un vizio di contenuto forma produttivo di nullità della sentenza.

Gli effetti di tale errore pertanto si esauriscono all interno del processo e non producono alcuna conseguenza sul piano della idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari * 25/06/2020 n. 12654 . In una successiva pronuncia questa Corte ha affrontato poi anche la questione relativa alla portata dell ultima parte dell art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985. La decisione per vero ribadisce che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente la conformità catastale oggettiva di cui all art. 29 comma 1 bis della I. n. 52 del 1985 costituisce una condizione dell azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione.

Si afferma peraltro che il giudice non è viceversa tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva consistente nella coincidenza del promittente venditore con l intestatario catastale del bene in quanto essa non costituisce una condizione dell azione e la sua mancanza non impedisce l emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c. * 29/09/2020 n. 20526 . 3.4.15. Deve ritenersi pertanto che la disposizione succitata non sia applicabile esclusivamente agli atti compiuti con il ministero del notaio ma si attagli invece a tutti i trasferimenti immobiliari che oltre che in forma giudiziale ai sensi dell art. 2932 cod. civ. ben possono essere effettuati anche in un verbale di conciliazione 36giudiziale o in un verbale di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta.

D altro canto si osserva da parte di attenta dottrina nell ultimo periodo del comma 1 bis dell art. 29 I. n. 52 del 1985 il legislatore ha certamente detto meno di quanto volesse usando il riferimento al notaio come indicativo dell accertamento che deve essere compiuto in ogni caso di redazione dell atto da parte del un pubblico ufficiale. Se invero avesse voluto imporre l intervento del solo notaio il legislatore avrebbe dovuto chiarire che introduceva una norma in deroga all art. 1350 c.c. sia pure limitatamente alle unità immobiliari urbane mentre nulla ha disposto sul punto dovendo pertanto ritenersi ancora pienamente lecite e valide semplici scritture private che riportino trasferimenti o costituzioni di diritti reali o scioglimento delle relative comunioni.

Secondo i sostenitori di tale tesi un opinione contraria renderebbe d altro canto la norma intrinsecamente incoerente visto che da una parte legittima la possibilità di realizzare atti dispositivi anche con scritture private e dall altra impone la redazione di tali atti da parte del notaio. A ciò viene aggiunta la considerazione che la violazione della disposizione sulla conformità soggettiva come dianzi detto non è assistita come per la violazione di quelle conformità oggettiva dalla sanzione della nullità sicché se non vi è nullità e nessuna altra conseguenza è prevista diviene difficile sostenere che in forza di tale norma solo il notaio possa compiere gli atti in esame. 3.5. * conclusivamente risposta al quesito posto dall ordinanza di rimessione queste Sezioni Unite affermano i seguenti principi di diritto «sono valide le clausole dell accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali ovvero ne operino il 37trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento il suddetto accordo di divorzio o di separazione in quanto inserito nel verbale d udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell art. 2699 cod. civ. e ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari costituisce dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970 che in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici ha valore di pronuncia dichiarativa ovvero dopo l omologazione che lo rende efficace valido titolo per la trascrizione a norma dell art. 2657 cod. civ. la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l attestazione da parte del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985 non produce nullità del trasferimento il mancato compimento da parte dell ausiliario dell ulteriore verifica circa l intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

4. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere pertanto accolto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d appello di Ancona in diversa composizione che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia facendo applicazione dei principi di diritto suesposti 5. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del presente giudizio trattandosi di ricorso congiunto. * La Corte pronunciando a Sezioni In * di diffusione del REPUBBLICA ITALIANA 2 IN * DEL POPOLO ITALIANO cie LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C a richiesta di parte SEZIONI UNITE * gimposto dalla leggeOggetto Composta dagli * * Magistrati SEPARAZIONE * * * Presidente DIVORZIO * * Presidente di Sezione * 11/05/2021 * * Presidente di Sezione * * * * Consigliere * 19396/2017 * * Consigliere * eum. i C i * * Consigliere * * Consigliere * * * Consigliere * * Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19396 2017 proposto da * * * * elettivamente domiciliati in ROMA * * 56 presso lo studio dell avvocato * * che li rappresenta e difende unitamente all avvocato * * * ricorrenticontro * DI RICORSO * avverso la sentenza n. 583/2017 della CORTE D APPELLO di ANCONA depositata il 18/04/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere * * lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale * * il quale conclude chiedendo rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso congiunto depositato presso il Tribunale di Pesaro il 6 luglio 2016 * * e * * chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai medesimi in * il 15 giugno 1980 e dal quale erano nati i figli * ed * I coniugi avevano acquistato durante il matrimonio un appartamento sito in Pesaro via * n. 58 cointestato al 50% destinandolo poi a casa coniugale. * comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale che aveva già dato luogo a separazione consensuale omologata dal Tribunale di Pesaro con decreto del 9 marzo 2012 «senza differenziazione nei tempi di perfezionamento» i coniugi addivenivano pertanto al seguente accordo a il * si obbligava a versare l assegno divorzile a favore della * nonché direttamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti il contributo per il loro mantenimento b il medesimo trasferiva a favore dei figli la nuda proprietà in relazione alla sua quota del 50% dell immobile sito in Pesaro alla via * n. 58 nonché a favore della * dell usufrutto sulla propria quota dell immobile predetto. 1.1.

Con il ricorso i coniugi producevano altresì oltre alla dichiarazione del * in ordine alla conformità allo stato di 9fatto dell immobile dei dati catastali e delle planimetrie ed alla conformità dell intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari una perizia tecnica giurata con allegati l attestato di prestazione energetica la dichiarazione di conformità dell impianto termico alle prescrizioni legali la visura e la planimetria catastale dell appartamento e del garage. I coniugi si impegnavano inoltre ad effettuare a loro cura e spese la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti esonerando il cancelliere da ogni responsabilità ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall Agenzia del territorio.

Nel procedimento intervenivano altresì ad adiuvandum i figli dei ricorrenti esprimendo il loro pieno consenso agli accordi in ordine al loro mantenimento in essi compresi i trasferimenti immobiliari operati dal genitore. 1.2. * al deposito del ricorso la cancelleria comunicava agli istanti una richiesta di chiarimenti del Presidente del Tribunale in relazione ai trasferimenti immobiliari contenuti nelle condizioni di divorzio congiunto. * nota con la quale il * e la * nonché i figli * ed * chiarivano anzitutto che l accordo raggiunto «rappresentava una reale tutela soprattutto per i soggetti più deboli dal punto di vista economico cioè la moglie ed i figli in quanto avrebbe garantito che il patrimonio conseguito nel corso del matrimonio non venisse disperso ma conservato a favore dei membri della famiglia di origine» p.4 del ricorso per cassazione .

I ricorrenti dichiaravano inoltre di essere al corrente del contenuto del decreto del Presidente del Tribunale di Pesaro con il quale si escludeva la possibilità di inserire nelle domande congiunte 3di divorzio disposizioni accessorie aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari a qualsiasi titolo «a causa di problematiche organizzative». Gli istanti evidenziavano tuttavia che la diversa opzione consentita dalla prassi del Tribunale di Pesaro di inserire negli accordi di divorzio un mero accordo preliminare di vendita oltre a comportare un esborso per l atto notarile definitivo implicava l accettazione del rischio che se una delle parti si fosse successivamente sottratta all accordo per una qualsiasi ragione si sarebbe dovuto instaurare un contenzioso mediante proposizione dell azione di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. dalla durata e dagli esiti incerti con grave pregiudizio per i ricorrenti e per i loro figli. 1.3.

All udienza del 28 novembre 2016 nella quale comparivano sia i coniugi che i figli i ricorrenti insistevano nella richiesta di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ivi comprese quelle relative ai trasferimenti immobiliari e solo in via del tutto subordinata in considerazione della manifestata contrarietà espressa dal Tribunale adito chiedevano di considerare tali trasferimenti come impegni preliminari di vendita e di acquisto. Il verbale veniva quindi sottoscritto da tutti i presenti. 1.4. Con sentenza n. 933/2016 depositata il 13 dicembre 2016 il Tribunale di Pesaro pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in * il 15 giugno 1980 stabilendo espressamente peraltro che «i trasferimenti previsti nelle condizioni sono da intendersi impegni preliminari di vendita ed acquisto».

2. Con sentenza n. 583/2017 depositata il 18 aprile 2017 la Corte d appello di Ancona rigettava il gravame proposto dal * e dalla * confermando la statuizione del Tribunale secondo cui i trasferimenti dei diritti reali previsti nelle condizioni di 4divorzio sono da considerarsi impegni preliminari di vendita ed acquisto e non trasferimenti immobiliari definitivi con effetto traslativo immediato.

3. Avverso tale decisione hanno quindi proposto ricorso per cassazione congiunto * * ed * * affidato a tre motivi illustrati con memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 3089/2020 depositata il 10 febbraio 2020 la prima sezione civile di questa Corte ritenuto che per il rilevante impatto che l interpretazione delle norme sottoposte al giudizio della Corte involgenti profili relative all autonomia delle parti in sede della determinazione degli accordi della «crisi coniugale» aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari artt. 1322 e 1376 cod. civ. l interpretazione di tali accordi artt. 1362 e ss. cod. civ. ed il ruolo svolto dal notaio in relazione all identificazione catastale dell immobile ed alla sua conformità alle risultanze dei registri immobiliari art. 19 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 può avere sulla giurisprudenza nazionale che peraltro sulla questione è pervenuta a conclusioni non univoche ha rimesso gli atti al * Presidente per l eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi degli art. 374 e 376 cod. proc. civ. trattandosi di questione di massima di particolare importanza. 5. * la pubblica udienza dal * Presidente per la data dell Il maggio 2021 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i tre motivi di ricorso che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente * * ed * * denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 1362 e 1376 cod. civ. nonché dell art. 19 del d.l. n. 78 5del 2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 1 in relazione all art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. 1.1. I ricorrenti censurano l impugnata sentenza nella parte in cui ha condiviso l opzione ermeneutica fatta propria da diverse decisioni di merito affermando che le parti nell esercizio della loro autonomia contrattuale ben possono «integrare le tipiche clausole di separazione e divorzio figli assegni casa coniugale con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di costituire iura in re aliena su immobili ricorrendo esclusivamente alla tecnica obbligatoria che consente l applicazione dell art. 2932 c.c. e non a quella reale pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto». * per contro gli istanti che siffatta opzione ermeneutica costituisce violazione del disposto dell art. 1322 cod. civ laddove consente nell ottica della massima espansione dell ambito di applicazione dell autonomia privata la possibilità per le parti e quindi anche per i coniugi in sede di determinazione dei cd.

«accordi della crisi coniugale» di concludere pattuizioni atipiche meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico. L indirizzo interpretativo per lo più seguito dai giudici di merito collide peraltro ad avviso dei ricorrenti anche con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è ripetutamente pronunciato in senso contrario. Gli istanti ricordano invero come si sia più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte che l accordo delle parti in sede di separazione e di divorzio ha natura certamente negoziale e può dare vita a pattuizioni atipiche meritevoli di tutela che ben possono avere ad oggetto essendo soddisfatta mediante l inserimento nel ricorso sottoscritto da entrambe le parti poi trasfuso nel verbale di udienza sottoscritto dalle medesime il requisiti della forma scritta ex art. 61350 cod. civ. anche trasferimenti di proprietà su immobili o altri diritti reali. 1.2.

La decisione impugnata non terrebbe poi in alcun conto la volontà inequivocabilmente espressa dai coniugi e dai figli di voler realizzare in via immediata e non prevedendosi un mero obbligo di trasferimento il passaggio del diritto di proprietà sull immobile adibito a casa coniugale a favore dei figli nonché il trasferimento del diritto di usufrutto dal * alla * al fine di definire senza differimenti pregiudizievoli per tutti gli interessati ogni questione relativa ai profili economici della crisi coniugale. Di tale chiara e legittima espressione della volontà delle parti la Corte d appello non avrebbe tenuto conto in tal modo violando anche il disposto degli artt. 1362 e 1376 cod. civ. 1.3.

L impugnata pronuncia sarebbe infine incorsa a parere degli esponenti nella violazione dell art. 19 del d. I. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 1 del 2010 laddove prevede che il notaio deve effettuare la verifica catastale degli immobili da trasferire. L Corte territoriale avrebbe per vero erroneamente opinato che il legislatore abbia inteso demandare a detto professionista e non anche ad altri operatori «il compito della individuazione e della verifica catastale nella fase di stesura degli atti traslativi così concentrando nell alveo naturale del rogito notarile il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti senza che tale attività possa essere sostituita da quella di altri operatori tra i quali il giudice» pp. 3 e 4 della sentenza di appello . . 1.3.1. * per contro i ricorrenti che anzitutto nel caso concreto il * aveva dichiarato la conformità dello stato di fatto dell immobile ad i dati catastali ed alle planimetrie allegate e che l intestazione catastale era conforme alle risultanze dei registri immobiliari.

Le parti avevano poi prodotto perizia giurata dalla 7quale era possibile desumere ulteriormente siffatte conformità oltre a tutta la documentazione necessaria per il trasferimento immobiliare come le planimetrie degli immobili appartamento e garage e le dichiarazioni di conformità a legge degli impianti elettrico e termico obbligandosi inoltre a curare a proprie spese esonerando il cancelliere da ogni responsabilità al riguardo le formalità richieste per la trascrizione del trasferimento immobiliare. Per il che tutti gli adempimenti che la norma dell art. 19 del d.

I. n. 78 del 2010 pone a carico del notaio sarebbero stati effettuati dalle stesse parti. 1.3.2. Rilevano altresì gli esponenti che la decisione impugnata non terrebbe conto del fatto che la norma dell art. 19 del d. I. n. 78 del 2010 riguarda i soli casi nei quali le parti abbiano inteso effettuare il trasferimento di diritti reali con atto notarile laddove detta disposizione non trova applicazione qualora le parti abbiano effettuato il trasferimento con scrittura privata in relazione alla quale il notaio si limita ad autenticare la firma dei contraenti.

Il che è del resto certamente consentito dall art. 1350 cod. civ. che si limita a richiedere per i trasferimenti in questione la forma scritta ad substantiam senza operare distinzione alcuna tra atto pubblico e scrittura privata. 1.3.3. Né potrebbe opporsi a tali considerazioni il rilievo della impossibilità di trascrivere l atto in tal modo concluso non rientrando siffatto accordo nelle categorie di atti trascrivibili ai sensi dell art. 2657 cod. civ. * per vero i ricorrenti che nella specie la parti oltre ad avere sottoscritto l accordo di divorzio contenuto nel ricorso con firma autenticata dal difensore avevano poi nuovamente sottoscritto il verbale di udienza del 28 novembre 2016 riportandosi alle condizioni dell accordo ed il verbale costituente atto pubblico ex art. 2699 cod. civ. era stato redatto dal 8cancelliere pubblico ufficiale che aveva in tal modo certificato l identità dei presenti e la veridicità delle dichiarazioni rese. * il verbale di udienza debitamente autenticato già costituirebbe titolo valido per la trascrizione.

In ogni caso osservano gli istanti la sentenza di divorzio è direttamente trascrivibile ai sensi dell art. 2657 cod. civ.

2. Su tali specifici profili dedotti dai ricorrenti l ordinanza di rimessione n. 3089/2020 ha investito queste Sezioni Unite rilevando anzitutto che la soluzione adottata dalla sentenza di appello nel senso dell inderogabilità della verifica di conformità ipocatastale da parte del notaio oltre ad essere contraria all indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità chiaramente ed univocamente incline a ritenere ammissibili nell esercizio dell autonomia privata ex art .1322 cod. civ. i trasferimenti immobiliari operati dalle parti in sede di divorzio e di separazione consensuale non è pacificamente seguita neppure dai giudici di merito. 2.1. * al riguardo l ordinanza di rimessione che la disposizione di cui al comma 1 bis aggiunto all art. 29 della legge n. 52 del 1985 dall art. 19 comma 14 del d.

I. n. 78 del 2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ha difatti dato luogo a contrasti interpretativi fra i giudici di merito. Per intanto va rilevato che la sanzione della nullità colpisce come si evince dai primi due periodi del testo della norma solo l identificazione catastale il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione resa dagli intestatari della conformità dello stato di fatto ai dati catastali ed alle planimetrie dichiarazione che peraltro può essere sostituita come è accaduto nel caso di specie da un attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Per converso non è prevista a pena di nullità la previsione contenuta nel terzo periodo secondo cui il notaio deve 9individuare prima della stipula dell atto gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. 2.2. La nullità prevista secondo l ordinanza di rimessione riguarda dunque l assenza dei requisiti ed ha «carattere oggettivo» poiché è «rivolta a prevenire e sanzionare atti che non siano conformi allo stato di fatto dell immobile in relazione ad eventuali violazioni della disciplina urbanistica».

Il controllo sulla identità degli intestatari catastali e sulla loro conformità alle risultanze dei registri immobiliari non espressamente sanzionato in caso di omissione con la nullità dell atto non esclude pertanto il permanere della nullità oggettiva dell atto medesimo nonostante l intervento del notaio qualora gli adempimenti richiesti dalla prima parte della norma non siano stati effettuati. Di qui la necessità che l atto traslativo anche di diritti reali diversi dal diritto di proprietà venendo in considerazione nella specie il diritto di usufrutto contenuto nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza che recepisce l accordo divorzile contengano i requisiti previsti dalla menzionata norma a pena di nullità «ma la verifica che la norma rimette al notaio può essere svolta da un ausiliario del giudice dal momento che la validità dell atto deriva esclusivamente dalla conformità alle prescrizioni normative» p. 7 dell ordinanza di rimessione . 2.3. * conclusione sarebbe peraltro confortata a parere del collegio rimettente dalla previsione sebbene non direttamente applicabile ai conflitti familiari dell art. 5 della legge n. 162 del 2014 sulla cd.

«negoziazione assistita» che esclude la necessità del ricorso al notaio anche quando le parti con l accordo che compone la controversia concludono uno dei contratti che vanno trascritti ai sensi dell art. 2643 cod. civ. limitandosi la norma a prevedere che per procedere alla trascrizione «la sottoscrizione del processo 10verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» p. 8 .

3. Il ricorso è fondato. 3.1. La questione relativa alla possibilità per le parti di introdurre negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto ferme talune differenze tra i due atti sulle quali si tornerà clausole diverse da quelle facenti parte del contenuto necessario di tali accordi ha ricevuto da parte della dottrina risposte diverse ed articolate. 3.1.1. * parte degli autori si è attestata su posizioni di maggiore chiusura affermando che gli accordi tra i coniugi in sede di divorzio congiunto o di separazione consensuale non potrebbero avere un contenuto diverso da quello necessario che si riferisce nel dettato delle norme che disciplinano le due diverse fattispecie all affidamento dei figli minori ed al loro mantenimento all esercizio della responsabilità genitoriale all assegnazione della casa coniugale all eventuale mantenimento del coniuge e comunque alla disciplina di tutte quelle situazioni che avrebbero potuto costituire oggetto della statuizione del giudice.

Tale opzione interpretativa si fonda per il divorzio sul tenore letterale della disposizione di cui all art. 4 comma 16 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 che fa riferimento quale contenuto della domanda congiunta alla compiuta indicazione delle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» nonché per la separazione sul disposto degli artt. 158 cod. civ. 710 e 711 cod. proc. civ. nei quali si fa riferimento all «accordo dei coniugi relativamente all affidamento e al mantenimento dei figli» ed ai «provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione» che possono essere modificati in ogni tempo su istanza delle parti. 1 1Secondo i sostenitori di questa tesi pertanto non vi sarebbe spazio per i trasferimenti immobiliari né in sede di separazione consensuale né in sede di divorzio. * il notaio potrebbe invero ricevere i negozi giuridici traslativi di diritti reali quand anche l esigenza della loro stipulazione sia originata dalla crisi coniugale sicchè seppure riportati nel verbale del giudizio tali accordi traslativi non potrebbero comunque essere trascritti. 3.1.2. * autori pur ritenendo in astratto valido l accordo immediatamente traslativo di beni immobili in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto ritengono comunque preferibile adottare la «procedura bifasica» assunzione dell obbligo di trasferire in sede giudiziale e redazione dell atto notarile in esecuzione dell obbligo assunto in ragione dell elevato rischio di errori invalidanti connesso agli adempimenti e alle verifiche richiesti per gli atti immediatamente traslativi indicazioni urbanistiche attestazioni di prestazione energetica e certificazione catastale . 3.1.3. * dottrina in un ottica di maggiore apertura dettata dalla necessità di tenere conto del contesto peculiare nel quale si sviluppano siffatti accordi traslativi dettati dall esigenza di porre fine quanto prima e senza il rischio di successivi ripensamenti pregiudizievoli per la stabilità già precaria della situazione familiare si spinge fino a valutare unitariamente e complessivamente tutte le condizioni della separazione o del divorzio ed arriva ad attribuire ad esse una comune connotazione di tipicità cui fa conseguire una disciplina unitaria.

In particolare secondo tale tesi occorrerebbe tenere conto del carattere di «negoziazione globale» che la coppia in crisi attribuisce al momento della «liquidazione» del rapporto coniugale di fronte alla necessità di valutare gli infiniti e complessi rapporti di dare avere che la protratta convivenza genera operando una ricostruzione che in luogo di una miriade di possibili 12accordi innominati faccia perno invece sull individuazione di un vero e proprio contratto di definizione della crisi coniugale o più esattamente dei suoi aspetti patrimoniali.

Tale contratto dovrebbe abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritti patrimoniali compiuti con o senza controprestazione in occasione della crisi coniugale. E si tratterebbe di accordi tipici in quanto ancorati alle previsioni valorizzate in un significato diametralmente opposto a quello propugnato dal primo orientamento degli artt. 711 cod. proc. civ. e 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970 laddove si riferiscono rispettivamente alle «condizioni della separazione consensuale» e alle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» delle parti.

A tali contratti è attribuito il nome di «contratti della crisi coniugale» o di «contratti post matrimoniali». 3.2. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato la problematica dei trasferimenti di diritti reali immobiliari in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto in decisioni emesse peraltro con riferimento a contesti fattuali spesso differenti l uno dall altro e non sempre affrontando tutti i complessi profili implicati dalle due fattispecie. * è intuibile l esigenza avvertita dall ordinanza di rimessione di fare piena chiarezza sull intera questione attraverso una decisione che muovendo dalla vicenda inerente un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fornisca altresì le coordinate interpretative per la risoluzione delle problematiche del tutto simili anche se non identiche implicate dal contiguo e non agevolmente disgiungibile sul piano dogmatico istituto della separazione consensuale dei coniugi.

E ciò tenuto conto anche del fatto che talune affermazioni di principio sono state emesse proprio con riferimento a casi di separazione incardinati quando ancora la legge sul divorzio non era 13entrata in vigore e sono state dipoi traslate a fattispecie di divorzio successive. 3.2.1. Nelle prime decisioni in materia sebbene il problema non sia stato consapevolmente e funditus affrontato avendo tali pronunce ad oggetto la costituzione a favore del coniuge in sede di separazione di un diritto reale di abitazione o il trasferimento di beni ma con riferimento specifico alla necessità di integrazione del contributo al mantenimento del medesimo * 12/06/1963 n. 1594 * 27/10/1972 n. 3299 o al riconoscimento della proprietà esclusiva di alcuni beni al coniuge ma in funzione divisoria * 11/11/1992 n. 12110 non si è mancato tuttavia di rilevare la validità della clausola con la quale i coniugi nel verbale di separazione consensuale riconoscano la proprietà esclusiva di singoli beni mobili ed immobili in favore dell uno o dell altra. 3.2.2. * è per contro una successiva pronuncia nella quale questa Corte ha affermato che sono da ritenersi pienamente valide le clausole dell accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento.

Il suddetto accordo di separazione in quanto inserito nel verbale d udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato assume per vero forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell art. 2699 cod. civ. e ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari costituisce dopo l omologazione che lo rende efficace titolo per la trascrizione a norma dell art. 2657 cod. civ. senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi.

Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica infatti con effetto «ex nunc» dal 14momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell omologazione degli accordi di separazione consensuale. La pronuncia contiene poi l affermazione di rilievo ai fini della risoluzione della questione oggetto di esame in questa sede secondo cui la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare espressamente previsto dagli artt. 150 e 158 cod. civ. e disciplinato nei suoi aspetti formali dall art. 711 c.p.c. il quale ne prevede la documentazione nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice ai sensi dell art. 126 cod. proc. civ. e ne subordina l efficacia all omologazione attribuita alla competenza del tribunale * 15/05/1997 n. 4306 . 3.2.3.

In senso contrario si era in precedenza espressa una pronuncia rimasta peraltro isolata secondo la quale qualora i coniugi abbiano convenuto nell accordo di separazione una donazione l omologazione non vale a rivestire l atto negoziale della forma dell atto pubblico richiesto dall art. 782 cod. civ. che gli articoli 2699 e 2700 cod. civ. impongono sia «redatto» e «formato» dal pubblico ufficiale * 08/03/1995 n. 2700 . La decisione non chiarisce tuttavia l aspetto fondamentale della questione concernente la ragione per la quale il verbale dell udienza di comparizione dei coniugi sebbene redatto dal cancelliere che è a sua volta un pubblico ufficiale con le modalità di cui all art. 126 cod. proc. civ. non rivesta la natura di un atto pubblico. 3.2.4.

Le statuizioni contenute nella pronuncia n. 4306/1997 hanno trovato peraltro conferma in tutta la giurisprudenza successiva essendosi affermato con riferimento ad una vicenda di proposizione dell azione revocatoria che gli accordi di separazione personale fra i coniugi contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in 15occasione dell evento di separazione consensuale che svela una sua «tipicità» propria. Tale tipicità intesa in senso lato con riferimento alla finalità comune a questi accordi di regolare i rapporti economici a seguito della crisi di coppia ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all art. 2901 c.c. può colorarsi dei tratti dell obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità in ragione dell eventuale ricorrenza o meno nel concreto dei connotati di una sistemazione solutorio compensativa più ampia e complessiva di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati anche solo riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale * 25/10/2019 n. 27409 .

In tale decisione la Corte ha ribadito che il verbale in cui le parti avevano espresso le condizioni di separazione personale costituisse a seguito dell omologa ed in quanto atto pubblico titolo per la trascrizione a norma dell art. 2657 cod. civ. in senso sostanzialmente conforme cfr. anche * 15/04/2019 n. 10443 . Ma già in precedenza nello stesso senso della pronuncia succitata e sempre con riferimento all esperimento dell azione revocatoria la Corte aveva più volte conformemente statuito sui presupposti per l utile esperimento di tale azione contro il trasferimento immobiliare concordato in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto in tal modo riconoscendone quanto meno implicitamente la validità in tal senso cfr. * 23/03/2004 n. 5741 * 26/07/2005 n. 15603 * 14/03/2006 n. 5473 * 12/04/2006 n. 8516 con riferimento alla revocatoria fallimentare * 13/05/2008 n. 11914 * 10/04/2013 n. 8678 * 05/07/2018 n. 17612 . 3.2.5. * decisioni di legittimità hanno recepito la distinzione tra «contenuto essenziale» e «contenuto eventuale» elaborata dalla dottrina succitata avendo statuito che la separazione consensuale è 16un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale il consenso reciproco a vivere separati l affidamento dei figli l assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti ed un contenuto eventuale che trova solo «occasione» nella separazione costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all instaurazione di un regime di vita separata.

Ne consegue che questi ultimi accordi non sono suscettibili di modifica o conferma in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 cod. proc. civ. o anche in sede di divorzio la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale ma non i patti autonomi che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell art. 1372 cod. civ. * 19/08/2015 n. 16909 * 30/08/2019 n. 21839 che ha ammesso l azione di simulazione nei confronti di un patto contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate che prevedeva trasferimenti immobiliari tra le parti .

Ma al di là dalla precisazione concernente il diverso contenuto degli accordi della crisi coniugale va rilevato come venga anche da tali decisioni sostanzialmente ribadita l ammissibilità dei patti di trasferimento di diritti reali in sede di separazione consensuale e di accordo congiunto di divorzio. 3.2.6. Di particolare interesse ai fini della risoluzione della questione in esame ed a prescindere dalla peculiarità della vicenda si palesa altresì una recente pronuncia nella quale si è ritenuto che la previsione di cui all art. 1 comma 497 della I. n. 266 del 2005 che attribuisce alle persone fisiche che non agiscano nell esercizio di attività commerciali artistiche o professionali e che abbiano acquistato immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la facoltà di optare per la liquidazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali ai sensi dell art. 52 commi 4 e 5 del d.P.R. n. 131 del 1986 e quindi sulla base della rendita catastale operi 17anche nel caso in cui il trasferimento nella specie cessione di quote di una casa di civile abitazione avvenga in via transattiva davanti all autorità giudiziaria.

Ed invero si afferma il verbale di conciliazione giudiziale presenta tutti gli elementi essenziali dell atto di compravendita essendo il giudice al pari di un notaio un pubblico ufficiale ed assumendo detto verbale il valore di vero e proprio atto pubblico * 30/10/2020 n. 24087 . In tale decisione la Corte perviene pertanto all equiparazione sotto i profili del contenuto e della forma delle cessioni di immobili abitativi perfezionate con atto notarile e dei trasferimenti effettuati in sede di conciliazione giudiziale proprio sulla scorta della giurisprudenza succitata in materia di trasferimenti concordati in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto. 3.2.7. * implicite conferme in tal senso provengono peraltro anche da una serie di decisioni in materia fiscale concernenti l applicazione del disposto dell art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 che nel testo risultante dalle pronunce di illegittimità costituzionale nn. 176 del 1992 e 154 del 1999 stabilisce l esenzione «dall imposta di bollo di registro e da ogni altra tassa» per tutti i provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi.

Si è invero affermato che le agevolazioni di cui all art. 19 della legge n. 74 del 1987 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all uno o all altro coniuge. Tale agevolazione si estende ad ogni tipo di «tassazione» indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo 18concretamente in discussione * 22/05/2002 n 7493 * 28/10/2003 n. 16171 * 03/02/2016 n. 2111 .

E l esenzione è stata riconosciuta anche agli atti stipulati a seguito dell assunzione del solo obbligo di trasferimento in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto in favore di alcuno dei coniugi o dei figli senza che sia posto in essere dalle parti un accordo traslativo definitivo * 28/06/2013 n. 16348 * 30/05/2005 n. 11458 . 3.2.8. Del tutto incontroversa nella giurisprudenza di questa Corte è peraltro l ammissibilità sul piano generale anche a prescindere dalla materia fiscale della sola assunzione dell obbligo di trasferire la proprietà di un bene o altro diritto reale con gli accordi di separazione o di divorzio. * tale profilo può anzi affermarsi che qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente in quel particolare e delicato contesto costituito dalla crisi coniugale gli aspetti economici della vicenda in atto sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile ovvero di cessione definitiva del bene stesso o ancora di assunzione dell obbligo di trasferirlo è stata ritenuta egualmente ammissibile e valida dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2.8.1.

In tal senso si è statuito infatti che è di per sè valida la clausola dell accordo di separazione che contenga l «impegno» di uno dei coniugi al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore di trasferire in suo favore la piena proprietà di un bene immobile trattandosi di pattuizione che dà vita ad un «contratto atipico» distinto dalle convenzioni matrimoniali ex art. 162 cod. civ. e dalle donazioni volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico ai sensi dell art. 1322 cod. civ. * 17/06/2004 n. 11342 . 193.2.8.2. * medesima prospettiva si pone l affermazione secondo cui l obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l attribuzione definitiva di beni o con l impegno ad effettuare detta attribuzione piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale con i quali vengono peraltro regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta.

Si è precisato pertanto che la pattuizione conclusa in sede di separazione personale dei coniugi non esime il giudice chiamato a pronunciarsi nel giudizio di divorzio dal verificare se essa abbia avuto ad oggetto la sola pretesa azionata nella causa di separazione ovvero se sia stata conclusa a tacitazione di ogni pretesa successiva e in tale seconda ipotesi dall accertare se nella sua concreta attuazione essa abbia lasciato anche solo in parte inadempiuto l obbligo di mantenimento nei confronti della prole in caso affermativo emettendo i provvedimenti idonei ad assicurare detto mantenimento * 02/02/2005 n. 2088 .

L obbligo di mantenimento dei figli minori ovvero maggiorenni non autosufficienti può essere per vero legittimamente adempiuto dai genitori nella crisi coniugale mediante un accordo che in sede di separazione personale o di divorzio attribuisca direttamente o impegni il promittente ad attribuire la proprietà di beni mobili o immobili ai figli senza che tale accordo formalmente rientrante nelle previsioni rispettivamente degli artt. 155 158 711 cod. civ. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970 e sostanzialmente costituente applicazione della «regula iuris» di cui all art. 1322 cod. civ. attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti integri gli estremi della liberalità donativa ma assolvendo esso di converso ad una funzione solutorio compensativa dell obbligo di 20mantenimento.

L accordo in parola comporta l immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire di talché in questa seconda ipotesi il correlativo obbligo è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. * 21/02/2006 n. 3747 * 23/09/2013 n. 21736 secondo cui tale pattuizione non è affetta da nullità non essendo in contrasto con norme imperative né con diritti indisponibili . 3.2.8.3. E indifferente in definitiva nella giurisprudenza di questa Corte la modalità con la quale il regolamento di interessi avvenga purchè esso sia idoneo a garantire un soddisfacente assetto dei rapporti tra le parti per un futuro nel quale la convivenza coniugale si avvia verso un esito di separazione o di scioglimento in tempi ragionevoli che consentano di chiudere la crisi al più presto quanto meno sul piano economico.

Ed in tale prospettiva come in seguito si dirà lo strumento più adeguato si palesa proprio il trasferimento immobiliare definitivo escluso invece nel caso di specie dalla sentenza impugnata. 3.2.9. * ulteriore chiara indicazione in senso favorevole all ammissibilità degli accordi traslativi in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto proviene infine da una pronuncia in materia di «negoziazione assistita» secondo la quale ogni qualvolta l accordo stabilito tra i coniugi al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili la disciplina di cui all art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 convertito dalla legge n. 162 del 2014 deve necessariamente integrarsi con quella di cui all art. 5 comma 3 del medesimo d.l. n. 132.

Ne consegue che per procedere alla trascrizione dell accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un 21trasferimento immobiliare è necessaria l autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell art. 5 comma 3 succitato * 21/01/2020 n. 1202 . La pronuncia costituisce non soltanto una conferma dell ammissibilità di siffatti accordi nella sistemazione dei rapporti economici nella crisi coniugale ma anche della non esclusività della funzione certificatoria in capo al notaio essendo a quest ultimo equiparabile qualunque pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 3.3.

In senso contrario rispetto alle coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità si è per contro espressa la maggior parte delle pronunce rese dai giudici di merito prevalentemente orientati a negale le possibilità di intese immediatamente traslative all interno del verbale di separazione consensuale o di divorzio congiunto. 3.3.1. * la distinzione come si è visto operata dalla dottrina e della giurisprudenza di legittimità tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione la maggior parte delle decisioni ha ritenuto invero che quest ultimo non possa ricomprendere negoziazioni prive dei requisiti formali e sostanziali necessari per la loro validità come gli atti traslativi definitivi ciò rientrando in un dovere funzionale volto al rispetto dei principi generali dell ordinamento segnatamente in materia di trascrizione di tali atti e di certezza e regolarità dei trasferimenti immobiliari.

Le parti in tale prospettiva ben potrebbero integrare le clausole costituenti il contenuto necessario delle pattuizioni di separazione e di divorzio ma dovrebbero ricorrere «alla tecnica obbligatoria» e non a quella reale pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto» Tale soluzione si afferma sarebbe ora confermata dall art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985 con il quale la legge 22avrebbe demandato al notaio e non ad altri operatori il compito della individuazione e della verifica catastale nella fase di stesura degli atti traslativi in tal modo mostrando di voler concentrare nell alveo naturale del rogito notarile il controllo indiretto statale sugli atti di trasferimento immobiliare a tutela degli interessi ad essi sottesi.

Né il giudice potrebbe nemmeno in sede di volontaria giurisdizione svolgere alcun potere certificativo e attributivo della pubblica fede alle dichiarazioni negoziali delle parti ex plurimis * Milano 06/12/2009 in * dir. 2011 937 * Milano 21/05/2013 in * * 2014 600 e ss. * Firenze 29/09/1989 in * not. 1992 595 * Firenze 07/02/1992 in * fam e pers. 1992 731 . Per il che il verbale dell udienza di comparizione dei coniugi non costituirebbe né atto pubblico né scrittura privata autenticata bensì una semplice scrittura privata la cui efficacia nei confronti del terzi è sottoposta alla necessaria ripetizione del contratto nella forma dell atto pubblico notarile ai fini della trascrizione ai sensi dell art. 2657 cod. civ. * Napoli 16/04/1997 in * * 1997 420 .

In tale orientamento si iscrivono altresì le decisioni emesse nel caso di specie dal Tribunale di Pesaro n. 933/2016 e dalla Corte d appello di Ancona n. 583/2017. 3.3.2. * la giurisprudenza di merito e le prassi ed i protocolli uno di essi menzionato dai ricorrenti relativo al Tribunale di Pesaro si siano espressi in massima parte in senso contrario all ammissibilità dei trasferimenti immobiliari ad effetti reali in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto non mancano tuttavia diverse decisioni di segno contrario conformi alla giurisprudenza di legittimità succitata.

Si è affermato infatti in tal senso che la clausola di un accordo traslativo della proprietà di un bene immobile in quanto inserita nel 23verbale d udienza assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell art. 2699 c.c. e ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari costituisce dopo l omologazione che lo rende efficace titolo per la trascrizione a norma dell art. 2657 c.c. Il verbale di separazione consensuale contenente clausole relative al trasferimento di immobili tra i coniugi costituisce invero un vero e proprio contratto atipico con cui le parti intendono attuare un regolamento dei loro rapporti in occasione della separazione ed è un atto pubblico costituente valido titolo per la trascrizione * Salerno 04/07/2006 in * e dir. 2007 63 * Pistoia 01/02/1996 in * not. 1997 1421 * Genova 27/05/1997 in * fam. e pers. 1998 572 * Milano 12/01/2010 in * dir. 2011 589 . 3.4.

Tale essendo il quadro dottrinale e giurisprudenziale di riferimento ritengono queste Sezioni Unite che l orientamento secondo il quale in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale siano ammissibili accordi tra le parti che non si limitino all assunzione di un mero obbligo preliminare ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi meriti di essere condiviso e confermato con le precisazioni che si passa ad esporre. 3.4.1. La vicenda in ordine alla quale è stata operata la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte attiene ad un caso in cui le parti con un accordo del 6 luglio 2016 avevano chiesto consensualmente al Tribunale di Pesaro la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi celebrato prevedendo tra le altre condizioni dell accordo il trasferimento definitivo a favore dei figli della coppia maggiorenni economicamente non autosufficienti della quota del 50% della nuda proprietà spettante al padre sull immobile adibito a casa coniugale 24nonché il trasferimento da parte del marito alla moglie dell usufrutto sulla propria quota dell immobile.

La fattispecie concreta concerne pertanto non la separazione consensuale tra i coniugi bensì il divorzio congiuntamente richiesto dai medesimi ai sensi dell art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970. E tuttavia come dianzi detto i due istituti pur presentando innegabili diversità sul piano della disciplina si presentano strettamente connessi l uno all altro sul piano dogmatico. Ed invero ad accomunare le due fattispecie è certamente la connotazione presente in entrambe dell essere finalizzate ad ottenere mediante il consenso dei coniugi piuttosto che con la pronuncia costitutiva del giudice le divisate modificazioni dello status coniugale con le conseguenti ricadute sull affidamento ed il mantenimento della prole ove esistente e sui profili economici concernenti i rapporti tra i coniugi stessi. 3.4.2.

E tuttavia è innegabile la sussistenza di diverse differenza tra i due istituti sul piano della rispettiva disciplina giuridica. 3.4.2.1. * prima differenza tra il giudizio di separazione consensuale e quello di divorzio su domanda congiunta è ravvisabile invero nel fatto che in quest ultima fattispecie il procedimento non termina con l omologazione da parte del Tribunale bensì con una sentenza emessa all esito dell audizione dei coniugi e con la quale il collegio giudicante è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge in particolare se la comunione tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed a verificare «la rispondenza delle condizioni all interesse dei figli».

La mancata corrispondenza a tale interesse comporterà l apertura della procedura contenziosa ai sensi del comma 8 della legge n. 898 del 1970 art. 4 comma 16 . 253.4.2.2. Ed è questa una seconda differenza di regime giuridico con la separazione consensuale nella quale qualora l accordo dei coniugi relativamente all affidamento ed al mantenimento dei figli sia contrario agli interessi di questi ultimi il Tribunale nel caso in cui le modifiche proposte non siano state idoneamente eseguite «può rifiutare allo stato l omologazione» art. 158 secondo comma cod. civ. . 3.4.3.

La dottrina che si è occupata del procedimento di divorzio congiunto è pervenuta a conclusioni non del tutto univoche anche se tra gli autori più recenti è dato registrare una maggiore uniformità di vedute. 3.4.3.1. Secondo una prima opinione il procedimento disciplinato dall art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970 condotto in camera di consiglio e senza istruttoria assume connotazioni particolari ma è pur sempre un procedimento contenzioso e la decisione ha la forma e la sostanza della sentenza. Il tribunale non si limita ad omologare il consenso dei coniugi perché la presentazione della domanda congiunta costituisce il presupposto per la trattazione della causa secondo un rito «abbreviato» ma devono pur sempre essere accertate le condizioni per pronunciare il divorzio proprio come avviene nei giudizi contenziosi. * medesima prospettiva si è pertanto sostenuto che la sentenza che conclude siffatto procedimento presenta una duplice natura ossia di accertamento costitutivo quanto all esame dei presupposti di legge ed alla pronuncia di divorzio e dichiarativa dell efficacia delle condizioni volute dalle parti. 3.4.3.2. * dottrina senza peraltro porsi il problema della valenza del verbale di comparizione dei coniugi che riporti le condizioni concordate dai coniugi ritiene che il ricorso a firma congiunta sia un qualcosa in meno dell accordo in sede di 26separazione consensuale poiché non avrebbe alcun contenuto negoziale e si risolverebbe semplicemente in una domanda comune rivolta al Tribunale nell aspirazione ad ottenere un certo provvedimento avente un contenuto concordemente divisato dalle parti . 3.4.3.3.

Su posizione diametralmente opposta sembra tuttavia ormai collocarsi la dottrina di gran lunga prevalente secondo la quale l accordo posto a base di tale procedimento avrebbe chiara natura negoziale rilevando il parallelismo e la connotazione causale identici all accordo concluso tra coniugi in sede di separazione consensuale dalla quale si distingue solo per il preliminare accertamento dei requisiti di legge per dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo tale tesi a prescindere dalla forma del provvedimento finale il divorzio su domanda congiunta non costituisce un giudizio contenzioso ma un procedimento di giurisdizione volontaria nel quale gli accordi delle parti non possono essere sindacati dal giudice se non per quanto riguarda le statuizioni riguardanti i figli minori ferma restando la decisione sulla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.

Al di fuori di tale profilo l attività del Tribunale è ritenuta sostanzialmente vincolata tant è che gli effetti patrimoniali del divorzio vengono ricondotti all accordo delle parti riportati nel verbale di comparizione davanti al collegio anziché alla determinazione del giudice che è assimilata a una mera omologa all esito di un procedimento di controllo sul rispetto delle norme inderogabili dell ordinamento vigente. * che rileva si ribadisce è che in caso di divorzio su domanda congiunta la fonte della regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi divorziati va ravvisata nell accordo delle parti e non nella sentenza. 273.4.4.

La giurisprudenza di questa Corte ha recepito in parte ciascuna delle diverse elaborazioni della dottrina muovendo da un dato inequivocabile di diritto positivo costituito dal disposto dell art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970 secondo cui il Tribunale decide con sentenza verificando esclusivamente «la sussistenza dei presupposti di legge» e valutando «la rispondenza delle condizioni all interesse dei figli». 3.4.4.1. In tal senso accomunando le due fattispecie che al di là della diversità di disciplina presentano l evidenziato tratto comune della consensualità si è affermato che in caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto o su conclusioni conformi la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma sull accordo tra i coniugi. * realizza pertanto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli un controllo solo esterno su tale accordo attesa la natura negoziale dello stesso da affermarsi in ragione dell ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli coordinati e collegati dei singoli componenti.

Ne consegue che i coniugi ben possono concordare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili non solo gli aspetti patrimoniali ma anche quelli personali della vita familiare quali in particolare l affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori * 20/08/2014 n. 18066 * 13/02/2018 n. 10463 . 3.4.4.2. Nel medesimo ordine di idee si pone la successiva pronuncia con la quale questa Corte affrontando un caso di revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi ha stabilito che il Tribunale deve comunque provvedere all accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta per poi procedere in caso di esito positivo della verifica all esame delle condizioni concordate dai 28coniugi valutandone esclusivamente la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori.

Infatti a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva nell ambito del quale l accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della I. n. 898 del 1970 mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici. Il che consente al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili con l adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose * 24/07/2018 n 19540 . 3.4.4.3.

E del tutto evidente pertanto che ferma la natura costituiva della sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta con la peculiarità che siffatta pronuncia è emessa sull accordo delle parti sia pure avente natura ricognitiva dei presupposti per la pronuncia sullo status che il Tribunale ha comunque il dovere di verificare la sentenza in parola viene a rivestire un valore meramente dichiarativo o di presa d atto invece quanto alle condizioni «inerenti alla prole ed ai rapporti economici» che la domanda congiunta di divorzio deve «compiutamente» indicare.

Fermo il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme inderogabili e dal fatto che gli accordi non collidano con l interesse dei figli in special modo se minori. 3.4.5. La pacifica secondo tutta la giurisprudenza di legittimità succitata natura negoziale degli accordi dei coniugi equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 secondo comma cod. civ. 29comporta pertanto che al di fuori delle specifiche ipotesi succitate nessun sindacato può esercitare il giudice del divorzio sulle pattuizione stipulate dalle parti e riprodotte nel verbale di separazione.

Come del resto sul piano generale il giudice non può sindacare qualsiasi accordo di natura contrattuale privato che corrisponda ad una fattispecie tipica libere essendo le parti di determinarne liberamente il contenuto art. 1322 primo comma cod. civ. fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e se si tratta di pattuizioni atipiche sempre che l accordo sia anche meritevole di tutela secondo l ordinamento art. 1322 secondo comma cod. civ. . 3.4.6. E del tutto evidente pertanto che l impostazione seguita nel caso di specie dalla Corte d appello si è tradotta in concreto in un limite ingiustificato all esplicazione dell autonomia privata che potrebbe dispiegarsi ad avviso della Corte territoriale esclusivamente in direzione di un accordo obbligatorio avente il valore sostanziale di un preliminare e non di un atto traslativo definitivo.

L operazione ermeneutica che ne è derivata si è concretata pertanto in una sorta di peculiare quanto inammissibile «conversione» dell atto di autonomia che da trasferimento definitivo è stato trasformato d ufficio dal giudice in un mero obbligo di trasferimento immobiliare. Ed invero il giudice di secondo grado ha confermato sul punto l impostazione operata dal primo giudice secondo cui le condizioni stabilite dalle parti vanno precisate nel senso che «i trasferimenti immobiliari indicati nelle condizioni siano da intendersi come impegni preliminari di vendita e di acquisto». 3.4.7.

Per converso in una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto de! fondamento costituzionale dell autonomia privata ravvisabile negli artt. 2 3 41 Corte cost. sent. n. 60 del 301968 e 42 * è evidente che una restrizione dell autonomia per di più in presenza di una situazione di crisi coniugale che impone anche sul piano solidaristico una soluzione il più celere possibile quanto meno delle questioni economiche che possono tradursi in ulteriori motivi di contrasto tra i coniugi la soluzione propugnata dalla Corte territoriale non può ritenersi condivisibile. * per vero por mente all evenienza di certo tutt altro che improbabile che in caso di inadempimento per qualsiasi ragione dell obbligato alla promessa di trasferimento della proprietà di beni in sede di accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto la controparte di siffatti accordi non potrà che intraprendere dovendo escludersi anche una risoluzione del patto per inadempimento non trattandosi di un contratto sinallagmatico bensì dell adempimento di un dovere di mantenimento previsto dalla legge * 17/06/2004 n. 11342 di un lungo ed incerto giudizio di esecuzione specifica dell obbligo ai sensi dell art. 2932 cod. civ.

Con evidente levitazione dei costi che verrebbero ad incidere su di una situazione già fortemente compromessa sul piano economico. 3.4.8. D altro canto tale soluzione contrasta con la rilevata assenza sul piano generale e fatte salve le verifiche che il Tribunale è tenuto ad operare nelle singole fattispecie concrete di profili di illiceità o di meritevolezza di siffatti accordi. 3.4.9. Né la diversa opzione interpretativa può efficacemente fondarsi a giudizio di queste Sezioni Unite sulla disposizione dell art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 introdotto dall art. 19 comma 14 del d.l. n. 78 del 2010 a norma del quale «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti ad esclusione dei diritti reali di garanzia devono contenere per le unità immobiliari 31urbane a pena di nullità oltre all identificazione catastale il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

La predetta dichiarazione può essere sostituita da un attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». E di chiara evidenza infatti che il tenore letterale della norma fonda la previsione di nullità sulla mancanza nell atto dell «identificazione catastale» nonché del «riferimento alle planimetrie depositate in catasto» e della «la dichiarazione resa in atti dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale».

Si tratta dunque com è del tutto evidente di una nullità testuale art. 1418 cod. civ. di carattere oggettivo che a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione determina la nullità dell atto per la sua sola mancanza per un ipotesi non dissimile * * U. 22/03/2019 n. 8230 . 3.4.10. Tale nullità non è ancorabile pertanto al soggetto che compie tale accertamento neppure individuato nella prima parte dell art. 29 succitato ben potendo la nullità stessa verificarsi qualunque sia il soggetto che roga l atto sia esso un notaio o anche le parti private nella scrittura privata autenticata.

Il che risulta confermato dal fatto che l unica previsione che si riferisce al notaio contenuta nell ultima parte della norma individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari non è sanzionata dalla nullità dell atto. 32Ne discende che l accordo traslativo adottato in sede di divorzio ma mutatis mutandis il principio per le ragioni suesposte è applicabile anche alla separazione consensuale nella quale l atto traslativo è riconducibile alla parte negoziale eventuale dell accordo ai sensi degli artt. 150 e 158 cod. civ. ma l atto non essendo espressamente previsto e disciplinato dalla legge ha natura atipica deve contenere tutte le indicazioni richieste a pena di nullità dall art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985. 3.4.11. * tale profilo è evidente che il verbale dell udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell art. 126 cod. proc. civ. che per intanto realizza l esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari richiesta dall art. 1350 cod. civ.

è come dianzi detto un atto pubblico avente fede privilegiata fino a querela di falso sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza oltre alle decisioni succitate cfr. * 12/01/2009 n. 440 * 11/12/2014 n. 26105 . È stato già chiarito infatti che la dominante giurisprudenza di legittimità e una parte della dottrina ammettono la possibilità di attribuzioni patrimoniali tra coniugi in sede di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta ritenendo che le relative pattuizioni quando operino il trasferimento in favore di uno di essi o di terzi di beni immobili in quanto inserite nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e diretto a far fede di ciò che in esso è attestato devono ritenersi stipulate nella forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2699 c.c. e quindi trascrivibili ai sensi dell art. 2657 c.c. Secondo tale opinione al cancelliere esattamente come al giudice compete la qualifica di pubblico ufficiale e lo svolgimento delle formalità relative all udienza ivi compresa la stesura del verbale rientra nell esercizio di una 33pubblica funzione cfr. art. 357 c.p. sicché gli atti redatti o formati con il suo concorso nell ambito delle funzioni al medesimo attribuite e con l osservanza delle formalità prescritte dalla legge costituiscono atti pubblici ai sensi dell art. 2699 c.c. Gli incombenti relativi alla verifica della coincidenza dell intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari previsti dall ultima parte dell art. 29 della legge n. 52 del 1985 ben possono di conseguenza essere eseguiti dall ausiliario del giudice sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre se del caso mediante un protocollo che ciascun ufficio giudiziario come accade già in diversi * potrà predisporre d intesa con il locale Consiglio dell ordine degli avvocati. 3.4.12.

L opzione interpretativa che queste Sezioni Unite intendono privilegiare è d altra parte in linea con le affermazioni della più recente giurisprudenza di questa Corte emesse con specifico riferimento all art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985. Si è per vero anzitutto affermato al riguardo che la dichiarazione richiesta dall art. 19 comma 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122 riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell immobile ma anche dei dati catastali questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene rilevanti ai fini fiscali.

L omissione ma limitatamente a tale dichiarazione determina pertanto la nullità assoluta dell atto perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all evasione fiscale conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell art. 28 primo comma della legge 16 febbraio 1913 n. 89 * 11/04/2014 n. 8611 * 21/07/2016 n. 15073 * 03/06/2016 n. 11507 * 29/08/2019 n. 21828 . 343.4.13. Quanto all ambito di applicazione delle prescrizioni riguardanti le informazioni e le dichiarazioni catastali previste a pena di nullità la tesi minoritaria secondo la quale il perimetro applicativo della norma sarebbe circoscritto allo schema dell atto negoziale notarile sia esso l atto pubblico o la scrittura privata autenticata con esclusione oltre che delle scritture private semplici anche degli atti pubblici amministrativi o giudiziari che producano gli stessi effetti giuridici indicati dalla norma è smentito dall orientamento assolutamente maggioritario della dottrina.

La maggioranza degli interpreti considera per vero necessaria una interpretazione estensiva e adeguatrice della disposizione in esame che la rende applicabile agli atti di categoria diversa che trasferiscano o costituiscano diritti reali o sciolgano la comunione dei relativi diritti . Si ritiene in sostanza che pur essendo la norma rivolta anzitutto agli atti formati o autenticati dal notaio essa sia comunque applicabile a tutti gli atti amministrativi che producono i medesimi effetti quali i decreti di trasferimento per espropriazione ed anche agli atti giudiziari come le sentenze costitutive ex art. 2932 c.c. Se non si aderisse alla tesi estensiva non si manca di rilevare altresì da autorevole dottrina si porrebbe il più generale problema della configurabilità dei trasferimenti immobiliari nei verbali di conciliazione ex art. 185 cod. proc. civ. aventi certamente natura negoziale ancorché redatti con l intervento del giudice a definizione di una controversia pendente in tal senso cfr. * 26/02/2014 n. 4564 * 28/06/2007 n. 14911 . 3.4.14.

Alla tesi dominante ha peraltro aderito la giurisprudenza più recente di questa Corte secondo la quale il mancato riscontro da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. della sussistenza della condizione dell azione costituita dalla presenza in 35atti delle menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell art. 29 della I. 52 del 1985 costituisce un «error in iudicando» censurabile in cassazione ai sensi dell articolo 360 n. 3 cod. proc. civ. e non un vizio di contenuto forma produttivo di nullità della sentenza.

Gli effetti di tale errore pertanto si esauriscono all interno del processo e non producono alcuna conseguenza sul piano della idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari * 25/06/2020 n. 12654 . In una successiva pronuncia questa Corte ha affrontato poi anche la questione relativa alla portata dell ultima parte dell art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985. La decisione per vero ribadisce che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente la conformità catastale oggettiva di cui all art. 29 comma 1 bis della I. n. 52 del 1985 costituisce una condizione dell azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione.

Si afferma peraltro che il giudice non è viceversa tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva consistente nella coincidenza del promittente venditore con l intestatario catastale del bene in quanto essa non costituisce una condizione dell azione e la sua mancanza non impedisce l emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c. * 29/09/2020 n. 20526 . 3.4.15. Deve ritenersi pertanto che la disposizione succitata non sia applicabile esclusivamente agli atti compiuti con il ministero del notaio ma si attagli invece a tutti i trasferimenti immobiliari che oltre che in forma giudiziale ai sensi dell art. 2932 cod. civ. ben possono essere effettuati anche in un verbale di conciliazione 36giudiziale o in un verbale di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta.

D altro canto si osserva da parte di attenta dottrina nell ultimo periodo del comma 1 bis dell art. 29 I. n. 52 del 1985 il legislatore ha certamente detto meno di quanto volesse usando il riferimento al notaio come indicativo dell accertamento che deve essere compiuto in ogni caso di redazione dell atto da parte del un pubblico ufficiale. Se invero avesse voluto imporre l intervento del solo notaio il legislatore avrebbe dovuto chiarire che introduceva una norma in deroga all art. 1350 c.c. sia pure limitatamente alle unità immobiliari urbane mentre nulla ha disposto sul punto dovendo pertanto ritenersi ancora pienamente lecite e valide semplici scritture private che riportino trasferimenti o costituzioni di diritti reali o scioglimento delle relative comunioni.

Secondo i sostenitori di tale tesi un opinione contraria renderebbe d altro canto la norma intrinsecamente incoerente visto che da una parte legittima la possibilità di realizzare atti dispositivi anche con scritture private e dall altra impone la redazione di tali atti da parte del notaio. A ciò viene aggiunta la considerazione che la violazione della disposizione sulla conformità soggettiva come dianzi detto non è assistita come per la violazione di quelle conformità oggettiva dalla sanzione della nullità sicché se non vi è nullità e nessuna altra conseguenza è prevista diviene difficile sostenere che in forza di tale norma solo il notaio possa compiere gli atti in esame. 3.5. * conclusivamente risposta al quesito posto dall ordinanza di rimessione queste Sezioni Unite affermano i seguenti principi di diritto «sono valide le clausole dell accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali ovvero ne operino il 37trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento il suddetto accordo di divorzio o di separazione in quanto inserito nel verbale d udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell art. 2699 cod. civ. e ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari costituisce dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970 che in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici ha valore di pronuncia dichiarativa ovvero dopo l omologazione che lo rende efficace valido titolo per la trascrizione a norma dell art. 2657 cod. civ. la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l attestazione da parte del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985 non produce nullità del trasferimento il mancato compimento da parte dell ausiliario dell ulteriore verifica circa l intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

4. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere pertanto accolto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d appello di Ancona in diversa composizione che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia facendo applicazione dei principi di diritto suesposti 5. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del presente giudizio trattandosi di ricorso congiunto. * La Corte pronunciando a Sezioni