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Sentenza — n. 21165/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on forced sale, ruling tax agent lacks standing for residence exemption claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21165/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Luigi Saddò's appeal against a forced sale notice issued by the Tax Agency regarding his primary residence. Saddò argued the property was exempt from seizure because it was his sole home, but the court found he failed to prove it was his only property. Consequently, the court held that the tax agent's inability to proceed with the sale due to the residence exemption does not grant Saddò standing to challenge the agent's authority in the execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973; The tax collection agent's procedural inability to proceed with an expropriation due to the debtor's residence exemption does not confer standing on the debtor to challenge the agent's legitimacy in execution proceedings.

Parole chiave

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forced sale notice tax collection agent residence exemption standing to sue execution proceedings sole residence property jurisdictional defect realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973
22-06-2021 -4- E ciò perché l'art. 76, comma 1, lett.
d.l. n. 69/2013

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 23 febbraio 2021, n. 4846
Cass., 12 settembre 2014, n. 19270
Cass., 24 agosto 1991, n. 9096
Cass., 6 settembre 2019, n. 22339
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 806-2020 proposto da: SADDÒ LUIGI, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, FIONDA AMERICO; - intimati - avverso la sentenza n. 6317/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino inammissibile, o in subordine rigettino, il ricorso.

Fatti di causa Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata Luigi Saddò ha impugnato l'avviso di vendita forzata dell'immobile, che assume adibito a propria abitazione principale, staggito da s.p.a. Equitalia Sud, cui è subentrata l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale vantava ragioni di credito di natura tributaria, in seno a una procedura nel corso della quale era intervenuto Americo Fionda. A fondamento dell'impugnazione, egli ha lamentato: a. la carenza di legittimazione ad agire in executivis della s.p.a. Equitalia; b. l'impignorabilità del bene, perché adibito ad abitazione dell'esecutato; c. la prescrizione e la decadenza dei crediti vantati, perché l'opposizione sarebbe stata iniziata quando era decorso l'anno dalla notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento, ma in mancanza di notificazione dell'avviso d'intimazione previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/73, e comunque perché i crediti portati dalle cartelle erano prescritti.

Ric. 2020 n. 00806 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- A tanto ha aggiunto, in relazione alla pretesa esecutiva di Americo Fionda, censure concernenti l'inesistenza del titolo esecutivo e, quanto alla pretesa di Equitalia, contestazioni riguardanti l'inesistenza della notificazione dell'avviso di vendita e la conseguente nullità del pignoramento, l'erronea valutazione del bene; inoltre, ancora in relazione alla pretesa di Americo Fionda, ha proposto opposizione agli atti esecutivi incentrata sulla nullità dell'atto d'intervento e sull'omessa notifica di esso e, con riguardo alla pretesa di Equitalia, ulteriore opposizione agli atti esecutivi concernente l'affermata illegittimità dell'iscrizione ipotecaria da questa compiuta.

Il Tribunale di Cassino ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo all'opposizione proposta nei confronti di Equitalia in relazione alle pretese di natura tributaria, e l'ha rigettata nel resto. La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da Luigi Saddò in punto di giurisdizione, in base alla considerazione che quella proposta fosse un'opposizione recuperatoria di ragioni d'impugnazione concernenti atti prodromici all'avviso di vendita; ha poi sottolineato la mancanza d'indicazione della ragione d'impignorabilità, la mancanza di prova che l'immobile fosse il luogo di residenza dell'opponente e comunque l'unico bene di sua proprietà, l'entità del credito, superiore alla soglia stabilita per legge per l'applicazione dell'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. n. 69/13, come convertito, e l'insussistenza delle eccepite decadenza e prescrizione, anche in ragione della regolarità della notificazione degli atti prodromici a quelli di esecuzione.

Contro questa sentenza Luigi Saddò propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, e illustra con memoria, cui non v'è replica. Ric. 2020 n. 00806 sez. SU - ud. 22-06-2021 -3- Ragioni della decisione 1.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché correlati, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 e, in particolare, della declaratoria di difetto di giurisdizione, perché l'opposizione concernente l'impignorabilità dei beni è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (primo motivo), nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi e la carente o contraddittoria motivazione in ordine ai presupposti di applicazione dell'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. n. 69/13 (secondo motivo). 1.1.- La complessiva censura è inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dalla Procura generale, secondo la quale il ricorso non sarebbe congruente con le ragioni della decisione. 2.- In tesi, a fronte di più domande che non si possono considerare equiordinate, se non altro da un punto di vista logico, la contestazione che riguardi in via principale e pregiudiziale un atto dell'esecuzione comporta il radicamento della giurisdizione del giudice ordinario e della competenza di quello dell'esecuzione (in termini, Cass., sez. un., 23 febbraio 2021, n. 4846).

Sicché sulla domanda subordinata rientrante nell'ambito della giurisdizione del giudice tributario (specificamente per quella concernente la pretesa omessa notificazione dell'intimazione di pagamento) la giurisdizione tributaria verrebbe in rilievo per il solo caso in cui non sia accolta la domanda principale o sia comunque sciolto dal giudice ordinario -indicato come munito di giurisdizione- il vincolo di subordinazione (ancora Cass., sez. un., n. 4846/21). 2.1.- Il punto è, tuttavia, che nel caso in esame la censura che si assume proposta in via principale, ossia quella incentrata sull'asserita impignorabilità del bene staggito, non identifica una ragione d'impignorabilità del bene.

Ric. 2020 n. 00806 sez. SU - ud. 22-06-2021 -4- E ciò perché l'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973, nel testo novellato dal d.l. n. 69/2013, secondo cui l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente, non introduce un'ipotesi di irnpignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, perché non detta una disciplina peculiare del bene, in sé considerato.

Esso regola, invece, l'azione esecutiva dell'agente della riscossione, stabilendone l'improcedibilità (Cass. 12 settembre 2014, n. 19270). 2.2.- E, nel caso in esame, neanche emerge che questa ragione d'improcedibilità si sia prodotta. A fronte della statuizione del giudice d'appello concernente la mancanza di prova che l'immobile in questione sia non soltanto luogo di residenza dell'appellante, ma anche l'unico bene di sua proprietà, Luigi Saddò col secondo motivo di ricorso si limita ad affermare che l'immobile "costituisce l'abitazione principale.. .ed è altresì l'unico immobile non di lusso di proprietà del medesimo", facendo leva su una visura per soggetto dell'Agenzia del territorio; laddove la mera annotazione di dati nei registri catastali, preordinati a fini fiscali, non è idonea di per sé a provare -o ad escludere- la qualità proprietaria (cfr.

Cass. 24 agosto 1991, n. 9096 e 6 settembre 2019, n. 22339), non risultando per conseguenza idonea a fornire, con elevata probabilità logica, una ricostruzione diversa da quella assunta nella sentenza impugnata. Il che esclude la rilevanza della questione di diritto intertemporale sull'applicabilità della norma sopravvenuta pure posta col secondo motivo di ricorso. 3.- Il ricorso va quindi respinto. Ric. 2020 n. 00806 sez. SU - ud. 22-06-2021 -5- Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Per questi motivi La Corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza de