Court declares ordinary jurisdiction over waste service payment disputes involving emergency ordinances and contractual execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Administrative Court of Campania raised a negative jurisdictional conflict, doubting its authority over a debt claim for waste collection services. The Public Prosecutor argued the dispute concerned purely patrimonial issues arising from an obligatory relationship, excluding administrative jurisdiction. The Supreme Court ruled that the controversy relates to the contractual execution phase of the service, granting ordinary jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 3, cod. proc. amm.; Art. 191, d.lgs. n. 152/2006: When a waste management service is assigned via emergency ordinances, disputes regarding the payment of corresponding fees fall under ordinary jurisdiction as they concern the contractual execution phase and purely patrimonial rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al NRG 32346 del 2020 sollevato dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel giudizio vertente tra: FALLIMENTO POMIGLIANO AMBIENTE s.p.a.; - ricorrente non costituito in questa sede - contro COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO; COMMISSARIO STRAORDI- NARIO EMERGENZA RIFIUTI-PROTEZIONE CIVILE; - resistenti non costituiti in questa sede - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere Alberto Giusti; Otti lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha chiesto dichia- rarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA 1. - Con atto di citazione notificato il 28 maggio 2007, la Pomi- gliano Ambiente s.p.a. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di San Giorgio a Cremano, per sentire accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune per avere usufruito dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani senza liquidarne il corri- spettivo e per ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 1.935.613,82, oltre accessori. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1423/2017 pubblicata il 3 febbraio 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordi- nario in favore del giudice amministrativo, rilevando che "il Commis- sario per l'emergenza rifiuti ha agito nell'esercizio di un potere autori- tativo, tanto che tra parte attrice e parte convenuta non è stato stipu- lato alcun contratto".
La causa è stata riassunta da parte del Fallimento della Pomiglia- no Ambiente s.p.a. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania. Il TAR, dubitando a sua volta della propria giurisdizione, con ordi- nanza in data 10 dicembre 2020 ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. Secondo il giudice confliggente, la controversia ricadrebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo la causa ad oggetto la ri- chiesta di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di una somma relativa a prestazioni erogate, per fatture parzialmente insolute, sicché verrebbe in rilievo un diritto soggettivo di credito, esulante dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.2. - Nel giudizio per conflitto negativo le parti non hanno svolto attività difensiva.
Il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulla base del- le conclusioni scritte del pubblico ministero. Il pubblico ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la giurisdi- zione del giudice ordinario. L'ufficio del Procuratore Generale ha sottolineato che l'oggetto del giudizio attiene, esclusivamente, a questioni patrimoniali connesse all'inadempimento da parte del Comune di prestazioni pecuniarie na- scenti da un rapporto obbligatorio (prospettato come iscrivibile nell'appalto di pubblici servizi), ossia al pagamento di corrispettivi correlati alla fase di esecuzione del rapporto.
Ha rilevato inoltre che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudi- ce amministrativo, la controversia deve essere risolta sulla base dei criteri generali di riparto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L'oggetto del giudizio verte sulla richiesta di condanna al pa- gamento del corrispettivo maturato dalla Pomigliano Ambiente s.p.a. (quando in bonis) per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, espletato in favore del Comune di San Giorgio a Cremano. La controversia non investe la fase della designazione dell'impresa esecutrice del servizio.
Il servizio è stato affidato alla società Pomi- gliano Ambiente, in deroga alle norme sulle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente, dal sub-Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, anche al fine di scongiurare ogni pos- sibile grave conseguenza igienico-sanitaria nel Comune di San Giorgio a Cremano, che di tale servizio era privo. Il Comune ha poi provvedu- to, conformandosi alla disposizione del Commissario di Governo, a prorogare alla Pomigliano Ambiente il servizio di raccolta e smalti- mento. -3 E neppure è in discussione - come esattamente sottolinea il pub- blico ministero - l'esercizio del potere o la gestione del ciclo dei rifiuti, intesa quale attività di raccolta, smaltimento e riconversione dei rifiuti solidi urbani organizzata dalla P.A. attraverso attività provvedimenta- le, discrezionale e autoritativa.
Il petitum sostanziale riguarda, dunque, una pretesa - il paga- mento del corrispettivo correlato alla fase di esecuzione del rapporto - in relazione alla quale si pongono questioni di natura "negoziale" e a contenuto meramente patrimoniale, mentre non viene in rilievo al- cun esercizio di potestà autoritativa da parte della pubblica ammini- strazione. 2. - La giurisprudenza di queste Sezioni Unite è univoca nell'affermare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudi- ce amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ora prevista dall'art. 133, comma 1, lettera p), cod. proc. amm., presuppone che gli atti di gestione siano espressio- ne dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negozia- le intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della ge- stione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez.
Un., 11 luglio 2010, n. 14126; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23597; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2013, n. 12901; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23227). Su questa base, si è statuito che spetta al giudice ordinario la controversia relativa al pagamento dei compensi spettanti ad una so- cietà cooperativa per l'attività di vigilanza armata di siti di stoccaggio di rifiuti, svolta per conto di altra società, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti e sottoposta a commissariamento (Cass., Sez. Un., 21 settembre 2018, n. 22428). at,, - 4 - A sua volta, Cass., Sez.
Un., 21 maggio 2019, n. 13660, ha preci- sato che l'affidamento in via provvisoria del servizio di raccolta e tra- sporto di rifiuti urbani, prima che sia portata a termine la gara, non esclude la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di appal- to di pubblico servizio, anche se il momento genetico del rapporto è determinato, non dalla stipula di un contratto, ma dalla delibera della giunta municipale di affidamento del servizio (prorogato con ordinan- ze contingibili e urgenti), in quanto, dopo l'affidamento, la natura del rapporto è comunque paritetica e l'esecuzione del menzionato servizio è disciplinata dalle regole contrattuali contenute nel capitolato specia- le di appalto, accettate dall'impresa anche senza la formale conclu- sione del contratto; ne consegue l'attribuzione al giudice ordinario, in base alle ordinarie regole di riparto, della controversia relativa alla corretta applicazione delle penali, previste dal capitolato speciale per il caso di irregolare espletamento del servizio, posto che la giurisdi- zione esclusiva attiene soltanto alla precedente fase di scelta del con- traente.
Analogamente, si è affermato che la pretesa concernente la cor- responsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimen- to dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili e urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involge- re il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell'attività provvedimentale urgente posta a monte dello stesso, la quale costi- tuisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto (Cass., Sez.
Un., 24 giugno 2020, n. 12483). 3. - Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi nell'ambito di una controversia inerente z, -5 all'esecuzione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, che invol- ge la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, rappresentati dal pagamento del corrispettivo maturato. Tale controversia attiene alla fase "contrattuale" dell'esecuzione del rapporto, da ritenere equipol- lente, ai fini del riparto, alla stipula del contratto, avendo questa Cor- te stabilito che la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, diviene operativa nella successiva fase contrattuale afferente all'esecuzione del rapporto, che si apre con la stipula ovvero con l'ini- zio della esecuzione del contratto, quale alternativa allo stipula dello stesso (cfr.
Cass., Sez. Un., 25 maggio 2018, n. 13191). 4. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di rego- lamento di giurisdizione sollevato d'ufficio, nel quale le parti non han- no svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza de- cli