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Ordinanza — n. 41886/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension bonus, ruling administrative deadline starts from INPS request date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41886/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lorenzo Mura's appeal against the Rome Court of Appeal's decision declaring him barred from a pension bonus for asbestos exposure. Mura argued he had not missed the three-year judicial deadline, contending the administrative request date should not trigger the clock. The court held that the deadline begins exclusively from the INPS request date, regardless of subsequent administrative delays or late judicial filings.

Regesto Legislator

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Art. 47 d.P.R. n. 639/1970; Art. 13 I. n. 257/1992: The three-year judicial limitation period for pension-related claims commences from the date of the administrative request to INPS, rendering subsequent procedural delays irrelevant to the claimant's right.

Parole chiave

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asbestos exposure pension contributory bonus judicial limitation period administrative request date INPS deadline calculation mantenimento della previdenza sospensione delle prestazioni d'invalidità riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 13, I. n. 257/1992
RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.8.2015, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato decaduto Lorenzo Mura dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, I.
Art. 47, d.P.R. n. 639/1970
Art. 4, d.l. n. 384/1992
639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l.
Art. 38, d.l. n. 69/2009
Art. 3, comma 10, d.m. 27.10.2004
Art. 6, di. n. 103/1991
artt. 38 Cost
che, con i cinque motivi di censura, il ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione degli artt. 38 Cost., 47, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 618 del 2018
Cass. n. 19729 del 2017
Cass. n. 17433 del 2017
Cass. n. 9230 del 2021
Cass. n. 9230 del 2021), la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - a loro volta risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art.
Cass. n. 15969 del 2017
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19275-2016 proposto da: MURA LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato DANIELA TERRACCIANO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE3017 BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 10744/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2015 R.G.N. 8572/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.8.2015, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato decaduto Lorenzo Mura dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, I. n. 257/1992, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; che avverso tale pronuncia Lorenzo Mura ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i cinque motivi di censura, il ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione degli artt. 38 Cost., 47, d.P.R. n. 639/1970, 38, d.l. n. 69/2009, 4 e 6, d.l. n. 384/1992 (conv. con I. n. 438/1992), 3, comma 10, d.m. 27.10.2004, e 6, di. n. 103/1991, per avere la Corte di merito ritenuto che, avendo presentato domanda amministrativa all'INPS in data 31.5.1997 e avendo depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 27.5.2009, egli fosse decaduto dal beneficio in questione, essendo stata la domanda giudiziale proposta ben oltre il termine di tre anni e trecento giorni dalla data della domanda amministrativa; che le doglianze sono infondate, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art 47, d.P.R. n. 639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con I. n. 438/1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017); che altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n.17433 del 2017, cit., ove ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte); che del pari consolidato è il principio secondo cui, fermo restando che ai fini della decorrenza del termine di decadenza va tenuto conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all'INPS (così da ult.

Cass. n. 9230 del 2021), la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - a loro volta risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7, I. n. 533/1973, e di quello di centottanta giorni previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, I. n. 88/1989 - determina comunque il decorrere del dies a quo del termine triennale di decadenza, rendendo irrilevante sia la decisione tardiva dell'ente sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo (così Cass. n. 15969 del 2017); che, ciò chiarito, le doglianze concernenti l'interpretazione della domanda amministrativa a suo tempo proposta dall'odierno ricorrente sono all'evidenza inammissibili, non essendo consentito in questa sede di legittimità veicolare richieste d'interpretazione del contenuto di atti negoziali se non per il tramite della censura di violazione delle regole d'ermeneutica contrattuale ovvero, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un qualche fatto decisivo; che, restando assorbito nelle considerazioni che precedono ogni ulteriore profilo di doglianza, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 7.10.2021. IL PRESIDENTE Giuseppe Bronzini FUNZION IUDIZIARIO Maria &ffiacoia Il Funzionario Gi diziario Depositato in C nc