Cassation court allows asbestos exposure benefit claim by invalidating lower court's application of statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Stefano Minacori's appeal against the Palermo Court of Appeal's dismissal of his contributory revaluation claim for asbestos exposure. Minacori argued that the lower court incorrectly applied a statute of limitations deadline, failing to recognize that the special disciplinary regime for asbestos exposure superseded general limitation rules. The court agreed, citing established precedent that the specific deadline for asbestos claims does not apply to those who had already filed with INAIL or received certification before the relevant law changes took effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003; Art. 13, comma 8, I. n. 257/1992: The statute of limitations for contributory revaluation does not apply to individuals entitled to the special asbestos exposure regime established prior to the law's modification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 15878-2016 proposto da: MINACORI STEFANO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE LIMBLICI, FABIO FARGETTA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3014 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1357/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/01/2016 R.G.N. 2572/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. ;- RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata 1'8.1.2016, la Corte d'appello di Palermo ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Stefano Minacori volta a conseguire il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, I. n. 257/1992, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; che avverso tale pronuncia Stefano Minacori ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), e 3, comma 132, I. n. 350/2003, in relazione all'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, per averlo la Corte di merito dichiarato decaduto dalla domanda sull'erroneo presupposto che, pur avendo presentato domanda all'INAIL in data anteriore al 2.10.2003, onde ottenere il riconoscimento della precorsa esposizione all'amianto, fosse tenuto ex art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003, cit., a ripresentarla entro il 15.6.2005, giusta la previsione del d.m. 27.10.2004; che il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui il termine di decadenza di cui all'art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003, cit., non si applica nei confronti di chi abbia diritto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, precedente al 2.10.2003, data di entrata in vigore delle modifiche apportate alla disposizione ult. cit. dall'art. 47, comma 1, d.l. n. 269/2003, parimenti cit., vale a dire non solo a quanti abbiano ottenuto sentenze favorevoli o abbiano effettuato domanda di pensionamento all'INPS prima del 2.10.2003, ma anche a quanti abbiano effettuato prima di tale data domanda di accertamento dell'esposizione all'INAIL o, a fortiori, abbiano ottenuto la certificazione attestante detta esposizione e altresì a quanti, a prescindere da qualsiasi domanda giudiziaria o amministrativa, abbiano maturato il trattamento pensionistico prima della data dianzi citata (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 5866 del 2017, 13744 del 2018, 1096 del 2019, 27553 del 2020); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 7.10.2021. IL PRESIDENTE NZI0K GIUDIZIARIO Giuseppe Bronzini MoJPìGiacoia Il Funzionario Giudiziario Depositato in Cancelle