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Ordinanza — n. 41884/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against employer liability for illegal business transfer regarding unpaid wages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41884/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that held the original employer liable for unpaid wages despite an illegal business transfer. The court found the appellant's arguments regarding the employee's departure and the validity of the transfer were inadmissible due to lack of specificity and failure to address prior final judgments. Consequently, the decision upholding the employer's payment obligation was confirmed, and the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 115, 345 c.p.c.; Art. 2112, 2126 c.c.: In cases of illegal business transfer, the original employer remains liable for wages if the employment relationship was not properly terminated, and late or unsubstantiated new allegations in appeal are inadmissible.

Parole chiave

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illegal business transfer employer liability wage payment obligation inadmissible appeal labor relationship continuity restituzione delle indennità di disoccupazione pagamento continuato del salario retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
( in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), con riferimento alla contraddizione tra le allegazioni nel ricorso, sulla circostanza che il Castegnaro continuasse a lavorare presso la cessionaria, e quanto allegato in memoria circa la cessazione della prestazione all'aprile 2006.
Art. 2112 c.c.
Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e art.
Art. 2126 c.c.
e art. 2126 c.c.(in relazione all'art.
Art. 1206 c.c.
Art. 1207 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 1
art. 2112 c.c
Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21158/2019
Cass. SU n. 2990/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 8532-2016 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 2929 CASTEGNARO CAMILLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che 1o 't I rappresentano e difendono unitamente all'avvocato ALBERTO PICCININI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 936/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 380/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 936/2015 aveva rigettato l'appello proposto da Telecom Italia spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva respinto l'opposizione alla ingiunzione di pagamento ottenuta da Castegnaro Camillo in danno di Telecom Italia spa, relativa alle retribuzioni dallo stesso maturate per il periodo 31.12.2011/30.6.2012, sul presupposto della illegittimità della cessione del ramo di azienda da Telecom spa a Hewlett Packard Distributed . La corte territoriale, per quel che in questa sede interessa, dopo aver valutato illegittimo il trasferimento d'azienda per difetto dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., aveva ritenuto che, pur avendo il lavoratore prestato l'attività di lavoro nei confronti della "cessionaria", la società Telecom fosse comunque tenuta all'obbligo risarcitorio conseguente al mancato adempimento dell'ordine di reintegrazione, avendo, il lavoratore, cessato il rapporto con la cessionaria nell'aprile 2006.

Avverso detta statuizione Telecom Italia spa proponeva ricorso affidato a 4 motivi cui resisteva con controricorso Castegnaro Camillo. I Era depositata successiva memoria del controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. ( in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), con riferimento alla contraddizione tra le allegazioni nel ricorso, sulla circostanza che il Castegnaro continuasse a lavorare presso la cessionaria, e quanto allegato in memoria circa la cessazione della prestazione all'aprile 2006.

Lamenta come la corte abbia deciso sul punto dando rilievo a documenti e allegazioni introdotte solo con memoria e dunque tardive e inammissibili. Rileva che il lavoratore nella memoria in sede di ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva dichiarato che il rapporto era ancora esistente. Tale circostanza era dunque da ritenersi pacifica e pertanto la allegazione circa la cessazione risultava essere nuova. La doglianza deve ritenersi inammissibile poiché, richiedendo una valutazione sulla tardività della allegazione e novità della stessa in sede di appello, avrebbe dovuto essere corredata da specifiche indicazioni circa il quando e il come siffatta allegazione era stata introdotta nel processo.

La carenza individuata rende il motivo privo di necessaria specificazione poiché non consente l'esame richiesto.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e art. 2126 c.c.(in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per il mancato rilievo da attribuirsi agli "effetti" della cessazione del rapporto nel 2006 con la cessionaria, anche sul rapporto con Telecom. 3)I1 terzo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo quale la cessazione del rapporto di lavoro al 2006 per adesione alla mobilità volontaria. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili in primo luogo perché introducono elementi di novità ( adesione alla mobilità volontaria), non trattati dalla corte di appello senza allegare, eventualmente, dove e come fossero già presenti nel processo.

Peraltro, argomento non secondario, entrambe le censure non si sono confrontate con la statuizione della corte di merito ( pg 5 sentenza), sulla esistenza della sentenza della corte di appello di Bologna ( n. 1010/2011), passata in giudicato, attestativa dell'inadempimento di Telecom di reintegrazione del lavoratore ceduto illegittimamente, e del suo diritto al risarcimento del danno subito. Le attuali censure risultano non considerare tali statuizioni e non colgono il decisum effettivo del provvedimento in questa sede impugnato. 4)L'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 1206, 1207,1223 c.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c..

Rileva che la messa a disposizione della prestazione di lavoro ( novembre 2011) non poteva essere fatta perché il lavoratore era dipendente da HP. Il motivo oltre ad essere inammissibile poiché basato su circostanza di fatto non veritiera ( il rapporto con HP , come sopra evidenziato, è cessato nell'aprile 2006), è anche infondato alla luce dei principi enunciati da questa Corte secondo cui "In tema di cessione di ramo di azienda, ove ne venga accertata l'illegittimità, permane in capo al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni; sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, non trova applicazione il principio della "compensati° lucri cum damno" su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito" ( Cass.n. 21158/2019;

Cass. SU n. 2990/2018). Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Il recente assestamento degli orientamenti in materia determina la compensazione delle spese. P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 1