Cassation court dismisses appeal for non-appearance at hearing, ruling procedural default bars merits decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the City of Messina's appeal against a lower court's declaration of inadmissibility due to the appellant's non-appearance. The appellant argued that personal presence is not required in second-instance labor proceedings, while the lower court cited procedural rules mandating attendance. The court held that the Code of Civil Procedure applies uniformly to labor disputes, meaning failure to appear necessitates a new hearing rather than a merits decision, and dismissed the appeal for lack of required transcript evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348, comma 1; Art. 437 cod. proc. civ.; The Code of Civil Procedure applies to labor disputes, requiring personal appearance for inadmissibility declarations, and non-appearance mandates a new hearing rather than a merits decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29937-2017 proposto da: CITTA' METROPOLITANA MESSINA, già PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FUSCO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO CALLIPO; - ricorrente - contro MAURO ANDREA NELSON, MAURO MARLENE, MAURO MICAELA, nella qualità di eredi di MAURO BIAGIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 9, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA FAZZARI, rappresentati e difesi dall'avvocato AURORA FRANCESCA NOTARIANNI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 460/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/06/2017 R.G.N. 1102/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Messina ha dichiarato improcedibile l'impugnazione della Provincia Regionale di Messina proposta nei confronti della sentenza di primo grado che in accoglimento della domanda di Mauro Biagi aveva accertato il diritto dello stesso alla somma di € 214.734, 34 oltre accessori;
2. la statuizione di improcedibilità è stata fondata sulla mancata comparizione dell'appellante sia alla udienza fissata originariamente per la discussione sia a quella alla quale la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., rinvio del quale l'appellante aveva avuto rituale avviso;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Città Metropolitana di Messina (già Provincia Regionale di Messina) sulla base di cinque motivi; Andrea Nelson Mauro, Marlene Mauro e Micaela Mauro, quali eredi di Biagio Mauro hanno resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 348, comma 2, cod. proc. civ. censurando la statuizione di improcedibilità del gravame sulla base della considerazione che l'art. 437 cod. proc. civ., a differenza di quanto stabilisce l'art. 420 cod. proc. civ. per il primo grado, non richiede in seconde cure la comparizione personale ed il libero interrogatorio delle parti;
2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 348, comma 2, cod. proc. civ., dei principi regolatori del giusto processo e degli artt. 24 e 111 Cost.; premesso che all'udienza originariamente fissata per la discussione il Collegio di i appello aveva dichiarato la assenza della parte appellante alle ore 9.00 - in coincidenza con l'orario indicato di apertura dell'udienza - fissando quale data di rinvio l'udienza del 14 marzo 2014, ore 9,00, udienza rinviata d'ufficio al 28 marzo 2017, senza specificazione dell'orario di inizio, che a quest'ultima udienza, alle ore 9.00, era stata dichiarata l'assenza della parte appellante, osservato che la Corte di appello nel sito istituzionale curato dal Ministero della Giustizia aveva dato formale comunicazione che le udienze celebrate nei giorni di martedì e sabato iniziavano alle ore 9,.30, censura la decisione per avere verificato, sia alla udienza originariamente fissata per la discussione che a quella di rinvio, la comparizione o meno dell'appellante alle ore 9.00; assume violazione del Protocollo sottoscritto tra l' Ordine degli Avvocati di Messina e il locale Tribunale e la violazione del leale comportamento del procuratore di controparte ;
3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 348, comma 2, cod. proc. civ., violazione dei principi regolatori del giusto processo e degli artt. 24 e 111 Cost., omesso esame di circostanze di fatto decisive rappresentate dall'attività difensiva, dalla richiesta di sospensione, dal valore economico della causa, elementi questi che deponevano per l'interesse dell'appellante alla decisione del merito della causa;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 348 comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 437, cod. proc. civ. dei principi regolatori del giusto processo, degli artt. 24 e 111 Cost, dell'art. 59 disp. att. cod. proc. civ. in tema di declaratoria di contumacia della parte non costituita da effettuare quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza richiamando la giurisprudenza di legittimità sul dovere di differimento dell'udienza di almeno mezz'ora in caso di assenza della parte costituita;
5. con il quinto motivo deduce nullità della sentenza e violazione degli artt. 132, 161, 429, 431 e 438 cod. proc. civ. per essere il dispositivo privo della sottoscrizione del giudice relatore in quanto sottoscritto solo dal presidente del collegio;
6. il quinto motivo di ricorso, esaminato con priorità per il carattere dirimente collegato al suo eventuale accoglimento, deve essere respinto; la nullità dedotta da parte ricorrente è fondata sul difetto di sottoscrizione del dispositivo da parte dell'estensore; tale adempimento non è tuttavia previsto dal codice di rito in quanto l'art. 132, richiamato dall'art. 161 cod. proc. civ. in tema di nullità della sentenza, al comma 3, in ipotesi di giudice collegiale, riferisce la necessità della sottoscrizione (anche) dell'estensore alla sola "sentenza", vale a dire al provvedimento completo della parte dispositiva e dalla relativa motivazione; in particolare nei giudizi soggetti al rito del lavoro la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che la ha emanata e la cui mancanza comporta nullità insanabile deve essere verificata con riferimento alla "sentenza", completa di motivazione e di dispositivo, sicché è irrilevante la sussistenza o meno della sottoscrizione sul dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d'udienza abbia attestato la regolarità formale ( Cass. 1271/2019);
7. il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (v. tra le altre, Cass. 2816/2015, 5238/2011, 12358/2003);
8. il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per la dirimente considerazione che parte ricorrente, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. (cfr., tra le altre, Cass. n. 342/2021, Cass. Sez. Un. 24369/2019, Cass. n. 22792/29013), omette la trascrizione degli atti e documenti alla base delle censure articolate (in particolare manca la trascrizione dei verbali di udienza, dei provvedimenti di rinvio, delle informazioni tratte dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia ecc.) risultando in tale modo preclusa la verifica della relativa fondatezza dalla sola lettura del ricorso per cassazione senza necessità di ricorrere a fonti integrative (Cass. n. 4840/2006, Cass. n. 16360/2004, Cass. Sez. Un. n. 2602/ 2003, Cass. n. 4743/2001);
9. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;
10. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ente ricorrente I dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315/ 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma i- bis dello stesso articolo 13,se dovuto. Roma, 28 ottobre 2021 Il Presidente Luc