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Sentenza — n. 41729/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as labor qualification is a fact-finding matter for lower courts, not reviewable on appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41729/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly qualified the employment relationships as subordinate rather than collaborative. The Association argued for a specific tax regime for collaborative work, but the appellate court found factual evidence of subordination. The court ruled that labor qualification is a matter of fact assessment reserved for the trial judge and cannot be re-evaluated in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4; Art. 132, n. 4 c.p.c.: The qualification of a labor relationship as subordinate or autonomous is a factual assessment by the trial judge that is not reviewable in cassation, except for substantial lack of reasoning.

Parole chiave

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labor qualification subordinate vs autonomous cassation review limits factual assessment collaborative work regime esenzione dal pagamento dei contributi prestazione speciale a carattere non contributivo lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all'art. 132, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all'art. 132, n.
art. 360 cod. proc. civ
4 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 8053 del 2014
Cass., n. 9106 del 2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 23934-2016 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA CANOTTIERI OLONA IN LIQUIDAZIONE, già ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI OLONA, in persona del liquidatore pro tempore e GUARNERA BRUNO, ROLLINI FRANCO, in proprio, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI2021 CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDO CANALI; - ricorrenti - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 394/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2016 R.G.N. 922/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 23934/2016 Assoaaione Spon'ira Dilettantúbea Canottieri 0/ona INPS tedien.za del 6 ottobre 2021 FATTI DI CAUSA 1. La Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Olona proponeva opposizione alla cartella esattoriale per contributi omessi e pretesi dall'ENPALS in riferimento a cinque collaboratrici, nel periodo 2004-2008, con rapporto di lavoro subordinato, qualificato invece come autonomo.

2. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione sul presupposto dell'accertata natura subordinata dei rapporti di lavoro e dell'inapplicabilità dell'esenzione contributiva per non avere svolto, le dette collaboratrici, attività di istruzione sportiva e per l'organizzazione di gare sportive, non venendo in rilievo l'esonero dall'obbligo contributivo delle associazioni sportive dilettantistiche non lucrative in presenza di rapporti di lavoro subordinato.

3. Con sentenza n. 394 del 2016 il gravame della società veniva rigettato dalla Corte d'appello di Milano che, alla stregua delle emergenze istruttorie, ravvisava gli indici rivelatori della subordinazione nei rapporti di lavoro controversi ed escludeva, dunque, l'esonero contributivo ritenendo inapplicabile l'art. 67 TUIR una volta esclusa, nella specie, la sussistenza di rapporti di mera collaborazione coordinata e continuativa.

4. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Canottieri Olona in liquidazione, affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS.

5. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è rimasto intimato.

6. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con il motivo di ricorso l'Associazione ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. m), TUIR, 90 della legge n. 289 del 2002, 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 e 2 della legge n. 81 del 2015, e assume che la Corte di merito avrebbe omesso ogni valutazione in ordine all'incidenza della peculiarità dei rapporti indagati, legati alla collaborazione amministrativa-gestionale e didattica nelle associazioni sportive dilettantistiche, erroneamente applicando gli ordinari criteri discretivi RG 23934/2016 Rossana Mancino estensore tra lavoro autonomo e subordinato senza considerare i criteri rilevanti per la normativa di settore, quali la retribuzione fissa mensile, il coordinamento, del responsabile, in termini di orario, lo svolgimento di compiti di natura amministrativa-gestionale e l'inserimento nella struttura dell'Associazione come peculiari del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

8. Il ricorso è inammissibile.

9. Come premette la stessa Associazione ricorrente, le disposizioni invocate nella rubrica del motivo involgono il peculiare regime normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

10. Nel caso di specie la Corte d'Appello, apprezzando le emergenze istruttorie, ha concluso nel senso della natura subordinata dei rapporti di lavoro per cui è causa affermando, conseguentemente, l'inapplicabilità delle disposizioni a mente delle quali l'associazione intenderebbe fruire del regime agevolativo contributivo.

11. La censura, pertanto, non si misura con la ratio della decisione per infirmarne la validità.

12. Pur volendo ritenere che, con il mezzo d'impugnazione, l'Associazione abbia inteso avversare e contestare il giudizio di qualificazione del rapporto, il motivo è parimenti inammissibile perché la qualificazione di un rapporto di lavoro è frutto di un accertamento in fatto di cui la Corte d'Appello ha dato conto, in modo puntuale, non sindacabile in sede di legittimità.

13. Invero, per consolidata giurisprudenza della Corte spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato, la relativa valutazione non è più censurabile in cassazione alla stregua della sufficienza logica della motivazione per essere ormai il controllo della motivazione (v.Cass., S.U., n. 8053 del 2014) confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., fra tante, Cass. n.9106 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti).RG 23934/2016 Rossana Mancino estensore 14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore dell'INPS; non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata.

15. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, in favore dell'INPS, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Cos' seciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 d•il rNSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ' sana Mancino Umberto Berrino j‘J._). IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi Depositato in Cancelleria og