Cassation court allows agricultural worker's appeal by ruling the statute of limitations did not apply during the law's inoperative period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Toma Giulietta's appeal against the INPS, overturning the lower court's dismissal of her claim for agricultural worker re-registration. The lower court had incorrectly deemed her 2012 appeal time-barred because the administrative act was dated 2010, but the specific statute of limitations provision was inoperative between December 2008 and July 2011. The court clarified that the decadenza rule only revived on July 6, 2011, meaning the appeal filed in February 2012 was timely and the lower court's judgment is void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 D.L. n. 7/1970; Art. 24 D.L. n. 112/2008: The statute of limitations for appealing the cancellation of agricultural worker lists was suspended from December 2008 to July 2011, rendering appeals filed during this period timely despite the administrative act's prior date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27867-2015 proposto da: TOMA GIULIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO SABA 84, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CAMPIONE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 3005 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1313/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/05/2015 R.G.N. 1831/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. R.G. 27867/2015 RILEVATO CHE icee, À 1. con sentenza n.1313 del 2015, la Corte d'appello di ,436-rA ha rigettato il gravame e dichiarato improcedibile il ricorso, proposto dall'attuale ricorrente, volto ad ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'ann0 2006, accreditando la relativa contribuzione;
2. a fondamento del decisum la Corte ha ritenuto decaduta l'attuale ricorrente dall'azione avverso il provvedimento definitivo diniego in materia di collocamento agricolo;
3. contro la sentenza Toma Giulietta propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo, cui resiste con controricorso l'INPS; CONSIDERATO CHE 4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata, il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate è stato notificato dall'Inps in data 18 gennaio 2010 e il ricorso giudiziario è stato depositato in data 28 febbraio 2012;
5. con il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del dl. 3/2/1970, n. 7, conv. con modif. nella L. n. 83/1970, e di altro complesso normativo introdotto con decretazione d'urgenza, n.98 del 2001, si assume la tempestività del ricorso depositato il 2 marzo 2012, riferito a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2001, essendosi esaurita la fase amministrativa nel periodo di non vigenza dell'art. 22 legge n. 83 del 1970;
6. il ricorso è da accogliere;
7. la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti; da ultimo Cass. n. 23615 del 2021) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia;
8. va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla 1. n. 83 del 1970, è stata abrogata •1 é dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla 1. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
9. la norma sulla decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011;
10. la Corte di merito ha errato nel ritenere intempestiva l'azione introdotta con ricorso giudiziario in riferimento a provvedimento amministrativo comunicato in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. L. n. 98/2011 (in riferimento a provvedimento amministrativo del pari comunicato in epoca antecedente) e, dunque, nel periodo di inoperatività della norma sulla decadenza, in applicazione dell'art. 252, comma 1°, disp.att. del codice civile, (sull'applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.proc.civ. v. Cass. n. 16661 del 2018);
11. la sentenza va, pertanto, cassata e rinvia alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché proceda all'esame del gravame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 7 ottobre 2021 Il Presidente Giuseppe Bronzini IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secch