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Ordinanza — n. 41470/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling agricultural worker's 2010 appeal was timely under transitional civil code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41470/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the INPS's cassation appeal against a lower court order to reinstate an agricultural worker in the 2007 labor register. The INPS argued the worker had missed the 120-day deadline to challenge the administrative decision, but the Court found the relevant decadenza provision was inoperative between December 2008 and July 2011. Consequently, the Court applied transitional civil code rules to deem the 2010 action timely and upheld the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 22 D.L. n. 7/1970; Art. 252 disp. att. c.c.: The decadenza provision regarding agricultural worker lists was inoperative from December 2008 to July 2011, so actions filed during this period remain timely under transitional civil code rules.

Parole chiave

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agricultural worker registration decadenza provision transitional civil code administrative appeal deadline INPS social security retroattività della rendita d'invalidità istanza tardiva di restituzione dei termini arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 22 D.L. n. 7/1970
la norma sulla decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L.
Art. 24 D.L. n. 112/2008
22 citata non era in vigore essendo stata abrogata dall'art. 24 del D.L.
Art. 38 comma 5 D.L. n. 98/2011
133/2008 e ripristinata dall'art. 38, comma 5 del D.L.
Art. 14 comma 17 lett. e) L. n. 246/2005
133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n.
Art. 252 comma 1 disp. att. c.c.
98/2011 (in riferimento a provvedimento amministrativo del pari comunicato in epoca antecedente) e, dunque, nel periodo di inoperatività della norma sulla decadenza, in applicazione dell'art. 252, comma 1°, disp.att.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
art. 252 disp.att. cod.proc.civ
del codice civile, (sull'applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.proc.civ.
art. 93 cod.proc.civ
in applicazione del criterio della soccombenza la parte ricorrente deve essere tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 cod.proc.civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4305 del 2020
la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti; da ultimo Cass.
Cass. n. 23615 del 2021
4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti; da ultimo Cass. n. 23615 del 2021) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia;
Cass. n. 16661 del 2018
Cass. n. 16661 del 2018);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27593-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; - ricorrente - 2021 contro 3004 LONUZZO ANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato MARCELLO DE VIVO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1584/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/09/2015 R.G.N. 3193/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 27593/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.1584 del 2015, la Corte d'appello di Bari ha accolto l'impugnazione proposta dall'attuale intimato e, per l'effetto, ha ordinato all'Inps di riscrivere il lavoratore nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2007, accreditando la relativa contribuzione;

2. a fondamento del decisum, per quel che rileva in questa sede, la Corte ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 che impone, a pena di decadenza, alla parte che intende proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del detto decreto, di azionare il relativo diritto nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dei provvedimenti, sul presupposto che, alla data di proposizione del ricorso giudiziario (22.12.2010), la disposizione di cui all'art. 22 citata non era in vigore essendo stata abrogata dall'art. 24 del D.L. N. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e ripristinata dall'art. 38, comma 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011;

3. contro la sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste con controricorso il lavoratore; CONSIDERATO CHE 4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione ed è incontestato, il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate è stato notificato dall'Inps in data 21 gennaio 2009 e il ricorso giudiziario è stato depositato in data 22 dicembre 2010;

5. secondo l'Inps, il lavoratore sarebbe decaduto perché i centoventi giorni previsti dall'art. 22 per proporre l'azione giudiziaria erano scaduti;

6. il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. 3/2/1970, n. 7, conv. con modif.nella L. n. 83/1970, e di altro complesso normativo, è da rigettare;

7. la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti; da ultimo Cass. n. 23615 del 2021) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia;

8. va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla 1. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del di. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla 1. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

9. la norma sulla decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011;

10. nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto tempestiva l'azione introdotta con ricorso giudiziario in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. L. n. 98/2011 (in riferimento a provvedimento amministrativo del pari comunicato in epoca antecedente) e, dunque, nel periodo di inoperatività della norma sulla decadenza, in applicazione dell'art. 252, comma 1°, disp.att. del codice civile, (sull'applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.proc.civ. v. Cass. n. 16661 del 2018);

11. in applicazione del criterio della soccombenza la parte ricorrente deve essere tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 cod.proc.civ.;

12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15 per e altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Marcello De Vivo, anticipatario. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 7 ottobre 2021 Il Presidente Giuseppe Bronzini IL CANCELLIERE ESPERTO Dott