Cassation court allows appeal against agricultural worker dismissal, ruling statute of limitations expired during legislative gap.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the appeal against a lower court decision dismissing the claim for agricultural worker re-registration. The applicant argued the administrative act was timely because the relevant statute of limitations had not yet taken effect at the time of the administrative decision. The court held that the decadenza provision was inoperative between December 2008 and July 2011, meaning the action was not time-barred. Consequently, the lower court's finding of inadmissibility was overturned and the case remanded for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 D.L. n. 7/1970; Art. 24 D.L. n. 112/2008: The decadenza period for challenging agricultural worker cancellations was suspended by subsequent legislation, rendering the action timely when filed during the period of inoperativity of the decadenza norm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26910-2015 proposto da: ROMANO ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO DIONISI, 73, presso lo studio dell'avvocato MARA MANDRE', rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE STEFANELLI; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale del l'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, .
LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1314/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/05/2015 R.G.N. 1832/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. R.G. 26910/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.1314 del 2015, la Corte d'appello di Wari ha rigettato il gravame e dichiarato improcedibile il ricorso, proposto dall'attuale ricorrente, volto ad ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli, per gli anni 2007 e 2008, con accredito della relativa contribuzione;
2. a fondamento del decisum, la Corte ha ritenuto decaduta l'attuale ricorrente dall'azione avverso il provvedimento definitivo diniego in materia di collocamento agricolo;
3. contro la sentenza Romani Antonia propone ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; CONSIDERATO CHE 4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata, il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate è stato notificato dall'Inps in data 19 gennaio 2010 e il ricorso giudiziario è stato depositato in data 2 marzo 2012;
5. con il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. 3/2/1970, n. 7, conv. con modif. nella L. n. 83/1970, e di altro complesso normativo introdotto con decretazione d'urgenza, n.98 del 2001, si assume la tempestività del ricorso depositato il 2 marzo 2012, riferito a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2001, essendosi esaurita la fase amministrativa nel periodo di non vigenza dell'art. 22 legge n. 83 del 1970;
6. il ricorso è da accogliere;
7. la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti; da ultimo Cass. n. 23615 del 2021) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia;
8. va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla 1. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla 1. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
9. la norma sulla decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011;
10. la Corte di merito ha errato nel ritenere intempestiva l'azione introdotta con ricorso giudiziario in riferimento a provvedimento amministrativo comunicato in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. L. n. 98/2011 (in riferimento a provvedimento amministrativo del pari comunicato in epoca antecedente) e, dunque, nel periodo di inoperatività della norma sulla decadenza, in applicazione dell'art. 252, comma 1°, disp.att. del codice civile, (sull'applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.proc.civ. v. Cass. n. 16661 del 2018);
11. la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché proceda all'esame del gravame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 7 ottobre 2021 Il Presidente Giuseppe Bronzini IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi Depositato in Cancelleria oggi, 24 D i C. 2021 CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico SJJ.uf-ii CORTE SUPRE \: (-TASSAZIONE U.R.P. CENTRALE Cojz, 54r," 4' ca\fx,t Lom utoll,'(\r-Glon,2_9, M, 5 D 7-201 tt aC24,9),1-0/Ta, A.(3/43 i 22_ 0G:Dvervu.. 9s), (Jz-Iti-te?_.-c o f\NL. cyCd_ efnnok0 \illtdel, 11031,.;7-7 Wp. sv027-Delk e...4.. Le. cz CSYYY2t, c)310,111?). f.xo