Court allows appeal on abuse of fixed-term contracts in privatized public employment, rejecting claim on damage proof standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground challenging the evidentiary burden for damages but allowed the second ground regarding the calculation parameters. The appellant argued that damages were awarded without concrete proof of loss, while the respondent contended the statutory parameters were misapplied. The court ruled that while the forfited indemnity limits the private worker's recoverable damage compared to public employees, the specific calculation criteria used by the lower court were legally erroneous and required a new assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001; Art. 32, comma 5, L. 183/2010: In privatized public employment, the forfited indemnity for abusive fixed-term contract repetition limits the recoverable damage for private workers, preventing a more favorable position than that of public employees, yet the lower court must verify the actual damage and apply correct calculation parameters conforming to EU law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5499-2016 proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO N. 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, I °Ft Irdt-ACéo difc:ne=2 11i avw.2 ti ,UERGIO 10E10UZ7T! ALESSANDRA CAPPELLETTI; - ricorrente - contro ENOT JEAN PIERRE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n.124, presso lo studio dell'avvocato CARLA CORDESCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA PETTINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 746/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 1e/11/2015 R.G.N. 905/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott.
ROBERTO BELLE'. R. G. n. 5499/2016 FATTI DI CAUSA la Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di Jean Pierre Enot, assistente bagnanti nelle piscine, finalizzata ad accertare la sussistenza di un rapporto subordinato con il Comune di Firenze per il periodo 1998-2006 e la nullità del contratto a tempo determinato decorrente dal 31.5.2006, con condanna dell'ente alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento di quindici mensilità di retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine; il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il lavoratore ha opposto difese con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
RAGIONI DELLA DECISIONE il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 36 del d. Igs. 165/2001, dell'art. 18, co. 5, poi co. 3, L. 300/1970, dell'art. 5, co. 12, d.l. 702/1978, nonché dell'art. 32 L. 183/2010 e dei principi in tema di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, lamentando nella sostanza il fatto che il risarcimento sia stato riconosciuto a prescindere dalla prova concreta in giudizio del danno subito; il secondo motivo afferma la violazione delle stesse norme di cui al primo motivo, sostenendo l'erroneità dell'adozione, quale criterio di determinazione del risarcimento, dei parametri di cui all'art. 18 L. 300/1970; entrambe le questioni agitate in causa sono state definite da questa S.C., con principio cui deve darsi continuità, nel senso che «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore de/lavoratore privato rispetto al dipendente R.
G. n. 5499/2016 pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass., S.U. 15 marzo 2016, n. 5072); inoltre, con riferimento a quanto accaduto anche nel caso di specie, questa S.C. ha altresì ritenuto che «in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea» (Cass. 8 maggio 2018, n. 10951) ne deriva, ferme le statuizioni non impugnate e riguardanti la riqualificazione del rapporto e quanto a ciò consequenziale, il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo; pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per una nuova quantificazione del ristoro conseguente al manifestarsi di una reiterazione abusiva di assunzioni a tempo determinato, dapprima conseguenti alla riqualificazione in tal senso di rapporti di lavoro autonomo, seguita poi da ulteriore contratto di lavoro subordinato munito di termine nullo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.9.2021. Il Presidente dott. Giuseppe Bronzini IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi Deposi