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Sentenza — n. 41413/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming retroactive contribution tax relief for pre-1992 workers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41413/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy dismissed the appeal filed by Liguori Pastificio against the INPS regarding a claim for decennial contribution tax relief. The court held that the specific tax relief benefit was no longer in force in 1996 when the administrative request was submitted, having been replaced by different provisions. Consequently, the right to the benefit could not be retroactively recognized based on the date of employment alone.

Regesto Legislator

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Art. 59 d.P.R. n. 218/1978; Art. 443 cod. proc. civ.: The right to social benefits is conditional upon the exhaustion of administrative procedures, and benefits not in force at the time of the administrative request cannot be granted retroactively.

Parole chiave

Generato dall'IA
contribution tax relief administrative exhaustion retroactive application social security benefits INPS jurisdiction decennial reduction pre-1992 employment attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 59 d.P.R. n. 218/1978
Liguori - Pastificio dal 1820, per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi totali decennali, di cui all'art. 59 del d.P.R.
Art. 443 cod. proc. civ.
Art. 1, comma 2, d.l. n. 71/1993
218 del 1978, il predetto sgravio non era ormai più vigente per essere stato sostituito dagli sgravi di cui all'art. 1, comma 2, del d.l.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13,co.1-quater, d .P.R.n .115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co.
art. 443 cod.proc.civ
art. 442 cod.proc.civ
443 cod.proc.civ., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 732/2007
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Sentenza — n. 35368/2021 — snciv
Court dismisses appeal claiming INAF insurance is retributive, ruling it remains supplementary pension coverage under 1975 law.
Ordinanza — n. 8483/2025 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal, confirming employer's right to tax breaks for hiring mobility-list workers.
Ordinanza — n. 24860/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on social security rebate reimbursement.
Ordinanza — n. 10391/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against INPS, upholding contribution tax exemption denial for fraudulent hiring. The court rejected the cooperative's claim that hiring occurred within the statutory six-month window, finding evidence of coordinated family group maneuvers to evade social security contributions. The decision clarifies that the absolute presumption of fraud applies when hiring happens within the six-month period following a worker's placement on a mobility list, thereby preventing the circumvention of anti-avoidance legislative intent. The court emphasized that the anti-avoidance purpose of the provision does not preclude the examination of more complex fraud scenarios involving negotiated dismissals and rehiring within the same family corporate group. Consequently, the appeal was dismissed, and the cooperative was ordered to pay litigation costs. The court ruled that the absolute presumption of fraud applies when hiring occurs within the six-month period following a worker's placement on a mobility list, thereby preventing the circumvention of anti-avoidance legislative intent. The court emphasized that the anti-avoidance purpose of the provision does not preclude the examination of more complex fraud scenarios involving negotiated dismissals and rehiring within the same family corporate group. Consequently, the appeal was dismissed, and the cooperative was ordered to pay litigation costs.
Ordinanza — n. 34706/2024 — snciv
Cassation court allows INPS claim that tax breaks apply only if contract transformation occurred by Dec 31, 2012.

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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 3314-2016 proposto da: LIGUORI PASTIFICIO DAL 1820 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE PELLEGRINO, GIUSEPPE 2021 PELLEGRINO; 2780 - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 9236/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/12/2014 R.G.N. 488/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. Rg 3314/2016 sp.a. Liguori - Pasti:fido da/ 1820 INPS trdiena del 28 settembre 2021 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 9236 del 2014, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, svolta dalla s.p.a. Liguori - Pastificio dal 1820, per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi totali decennali, di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978, per i lavoratori assunti da epoca precedente al 10 dicembre 1991, beneficio negato dall'INPS in riferimento a domanda amministrativa del 26 marzo 1996.

2. Per la Corte di merito al momento della domanda amministrativa, per beneficiare del diritto allo sgravio totale decennale previsto dall'art. 59, nono comma, del testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978, il predetto sgravio non era ormai più vigente per essere stato sostituito dagli sgravi di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 71 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1993.

3. Avverso tale sentenza ricorre la s.p.a. Liguori - Pastificio dal 1820, con ricorso affidato a due motivi, avverso il quale l'INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso e ha partecipato alla discussione orale.

4. L'Ufficio del Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso, sul presupposto della vigenza dello sgravio all'epoca dell'assunzione dei lavoratori, non venuto meno con l'entrata in vigore del d.l. n.71 del 1993 - disposizione non retroattiva - rilevando, per il diritto al beneficio, l'epoca temporale dell'assunzione dei lavoratori e, dunque, dell'incremento delle unità effettivamente occupate.Rg 3314/2016 Rossana Mancino estensore RAGIONI DELLA DECISIONE 5. La parte ricorrente, deducendo violazione della legge n.183 del 1976 ovvero dell'art. 59 d.P.R. n.218 del 1978, assume, con il primo motivo, che il giudice d'appello abbia male interpretato le dette disposizioni, e i precedenti in materia della Corte, trascurando di considerare i diritti quesiti sorti prima dell'abrogazione degli sgravi contributivi decennali e il relativo affidamento, dipanando, peraltro, una motivazione contraddittoria, contraddistinta da incoerenza tra premessa del percorso argomentativo e relativa conclusione.

6. Il ricorso è da rigettare.

7. Premessa l'inammissibilità del profilo di censura per contraddittorietà della motivazione, non più spendibile, ratione temporis, alla stregua del novellato art.360, n. 5 cod.proc.civ., vanno innanzitutto ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. n. 13861 del 2017 ed ivi ulteriori riferimenti) secondo cui la normativa nazionale sugli sgravi contributivi è da considerarsi di stretta interpretazione in quanto derogatoria rispetto alla sottoposizione generale agli obblighi contributivi.

8. In particolare, poi, in tema di incentivi per l'occupazione nel Mezzogiorno e la successione di leggi, in materia, sugli interventi per il Mezzogiorno, le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 11252 del 2003, intervenute a comporre il contrasto interpretativo sulla disciplina dello sgravio contributivo introdotto con l'art. 1, secondo comma, del decreto- legge n. 71 del 1993, convertito nella legge n. 151 dello stesso anno, che ha sostituito quello regolato dall'art. 59, nono comma, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 218 del 1978, hanno ritenuto abrogata, per manifesta incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, la precedente disciplina dello sgravio totale decennale ed escluso, Rg 3314/2016 Rossano Mancino estensore in base al generale criterio ermeneutico di cui all'art. 12 delle preleggi, che il legislatore, nel dettare una disciplina inerente allo sgravio totale e in relazione ad una fattispecie regolabile, in teoria, dalla norma sopravvenuta ma anche da quella precedente, avesse inteso creare un sistema di doppio binario offrendo all'imprenditore, a suo piacimento, la scelta della disciplina a lui più favorevole; da ciò facendo seguire il principio per cui la proroga generalizzata sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71 del 1993, non riguardava lo sgravio totale decennale di cui al citato nono comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978 (Cass.,Sez.Un., n. 11252 del 2003, alle quali ha dato continuità, fra le altre, Cass. n. 13211 del 2008 ed ivi l'ulteriore affermazione che la proroga generalizzata sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal primo comma dell'art. 1 del d.l. n. 71 del 1993, non riguarda lo sgravio totale decennale di cui al citato nono comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978 e che ogni riferimento normativo a detto articolo, oggi abrogato, operato dai provvedimenti normativi successivi, deve intendersi fatto alle altre disposizioni contenute nel citato decreto).

9. Dirimente, quanto al profilo temporale e al discrimine temporale per l'accesso allo sgravio totale contributivo previsto dalla disciplina abrogata, non è l'epoca temporale in cui si colloca l'assunzione dei lavoratori con effetto d'incremento delle unità effettivamente occupate, come pretenderebbe la parte ricorrente, ma il tempo in cui sia stata presentata un'apposita domanda amministrativa, in coerenza, sul piano sistematico, con le regole che presiedono l'accesso all'esenzione, totale o parziale, dall'obbligazione contributiva.

10. Invero va riaffermato, in termini generali, con Cass. n. 5318 del 2016, che il principio della previa proposizione della domanda Rg 3314/2016 Rossano Mancino estensore amministrativa, quale condizione di accesso ad una determinata prestazione previdenziale o a un determinato beneficio consistente nella riduzione dell'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali, costituisce principio generale dell'ordinamento, coerente con l'evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis in termini di status activus processualis, avente come contenuto il potere di avvalersi dei procedimenti stabiliti dalla legge per rendere effettive le posizioni giuridiche soggettive che vi si ricollegano.

11. Si tratta di un principio positivamente stabilito non soltanto nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze ma altresì - e in termini generali - nell'art. 443 cod.proc.civ., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 cod.proc.civ. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, con cio' dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 cod.proc.civ., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr., in tal senso, Cass.n. 732 del 2007).Rg 3314/2016 Rossano Mancino estensore 12.

Ebbene, nel 1996, epoca di presentazione della domanda per la prestazione invocata, il diritto allo sgravio totale decennale non era più previsto dall'ordinamento, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, con statuizione immune da censure, assorbito, conseguentemente, l'ulteriore motivo di gravame che involge il profilo dell'incremento occupazionale per l'accesso al beneficio.

13. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

14. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art. 13,co.1-quater, d .P.R.n .115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 settembre 1111Cp nsigliere Il Presidente sana MyIncino Umberto Berrino 6)lUAr-c/k , /(92641- .ki ,-.9 ,............., ..,__ ...massa. I cokrt SUP~ DI C