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Sentenza — n. 41281/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding public employee pension benefits for acquitted officials, upholding statute of limitations defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41281/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs against a lower court ruling denying pension benefits to a former public official. The heirs argued that their father's involvement in two acquitted criminal proceedings automatically qualified him for special retirement benefits under Italian law, regardless of procedural deadlines. The court held that the specific legal provision requires proof of the criminal involvement as a constitutive element and that the heirs failed to meet this burden of evidence, while also noting the inapplicability of the statute of limitations due to the timing of the initial claim.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 57, I. n. 350/2003; The provision granting special retirement benefits to public officials acquitted in criminal proceedings requires proof of the criminal involvement as a constitutive element, and failure to demonstrate this fact precludes the claim regardless of subsequent legislative novations.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employee pension criminal acquittal benefits burden of proof statute of limitations administrative law retirement benefits procedural deadline ripristino della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, comma 57, I. n. 350/2003
10572/2017), secondo cui la correlazione tra domanda di anticipato collocamento in quiescenza e l'instaurazione del processo penale costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinata all'art. 3, comma 57, I.
d.l. n. 66/2004, conv. in I. n. 126/2004
350/2003 come modificato dal d.l. n. 66/2004, conv. in I. n. 126/2004 e dall'art.
Art. 2, commi 30, 31 e 32 d.l. n. 225/2010, conv. in I. n. 10/2011
RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 2 del d.l. n. 66/2004
RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 360, n. 5, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10572/2017
Cass. n. 10572/2017), secondo cui la correlazione tra domanda di anticipato collocamento in quiescenza e l'instaurazione del processo penale costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinata all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 18036-2016 proposto da: CALVELLI ELENA, GIUGNI DOMENICO, in qualità di eredi di GIUGNI BENIAMINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato VALERIO CIONI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA; - intimata - avverso la sentenza n. 829/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/08/2015 R.G.N. 909/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 21 agosto 2015, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Paola e rigettava la domanda proposta da Elena Calvelli e Domenico Giugni nella qualità di eredi di Beniamino Giugni nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, presso la quale il de cuius aveva ricoperto il ruolo di direttore amministrativo fino all'anticipato collocamento in quiescenza avvenuto a decorrere da1111.1.1997, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del de cuius ad ottenere ex ad 3, comma 57, I. n. 350/2003 come modificato dal d.l. n. 66/2004, conv. in I. n. 126/2004 e dall'art. 19, comma 7, del CCNL per l'area della dirigenza sanitaria del 3.11.2005, a fronte della cessazione anticipata del rapporto, che si assumeva dovuta al coinvolgimento del medesimo in due procedimenti penali, entrambi conclusi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, la ricostruzione della carriera con computo del periodo lavorativo non espletato a far data dall'1.1.1997 o, in subordine, il reinserimento nel ruolo organico della convenuta Azienda Sanitaria con le funzioni ed il trattamento economico riconosciuti all'atto del collocamento in quiescenza.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente, alla stregua dell'invocata normativa ed altresì di quella sopravvenuta ai sensi dell'art. 2, commi 30, 31 e 32 d.l. n. 225/2010, conv. in I. n. 10/2011, la pretesa al conseguimento dei previsti benefici, per aver il de cuius avanzato la domanda relativa, da identificarsi in quella presentata il 25.10.2005, soltanto una volta decorso il termine di decadenza a suo tempo fissato dall'art. 2 del d.l. n. 66/2004 pari a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione n. 126/2004.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi Giugni, affidando l'impugnazione a sei motivi, in relazione alla quale l'Azienda Sanitaria intimata non ha svolto alcuna difesa; Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 57, I. n. 350/2003 e 1, commi 1, 2 e 3. D.I. n. 553/1994 (ora abrogato) in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentano l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'irrilevanza, ai fini dell'anticipata cessazione del rapporto, del secondo procedimento penale avviato a carico del Giugni, essendo viceversa tale evenienza risultata determinate ai fini della mancata revoca delle rassegnate dimissioni viceversa consentita in base al disposto dell'invocato art. 1, commi 1, 2 e 3 del d.l. n. 553/1994.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 57, I. n. 350/2003, 2, comma 1, d.l. n. 66/2004 come modificato dall'art. 2, comma 31, n. 225/2010 e dell'art. 2, commi 30, 31 e 32 d.l. n. 225/2010, lamenta l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale relativamente all'ambito di applicazione dei benefici in questione quale risultante dal succedersi delle richiamate disposizioni, da leggersi, a detta dei ricorrenti / come volte a rimettere in termini quanti fossero incorsi nella decadenza originariamente prevista.

Con il terzo motivo rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione delle censure avanzate in sede di gravame avverso il disconoscimento della rilevanza quale domanda di accesso ai benefici in questione dell'istanza in data 10.6.2004, che sarebbe risultata tempestiva risposta alla decadenza originariamente prevista. Nel quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 7, del CCNL per l'area della dirigenza sanitaria del 3.11.2005, 1362, 1363 e 1367 c.c. imputando alla Corte territoriale l'erronea applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti con riferimento alla ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della predetta disciplina contrattuale.

Nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 57, I. n. 350/2003, 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sono prospettati con riferimento all'interpretazione del predetto art. 3 come istitutivo di una relazione causale tra procedimento penale e collocamento in quiescenza, alla valutazione del materiale istruttorio come fondante il convincimento espresso dalla Corte territoriale della carenza di allegazione e prova di tale nesso causale, all'inconsistenza delle argomentazioni addotte a sostegno del maturato convincimento.

Con il sesto motivo si impugna la statuizione assunta dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite sul presupposto della fondatezza dei motivi di censura qui svolti. È preliminarmente opportuno precisare come l'impugnazione proposta dai ricorrenti si sviluppi secondo due direttrici corrispondenti alla duplice ratio decidendi nella quale trova fondamento la pronunzia della Corte territoriale, così che, mentre i motivi dal primo al quarto sono volti a sostenere, a contrastare il pronunciamento della Corte territoriale, l'applicabilità nel caso di specie, in cui deve riconoscersi l'incidenza sulla decisione del Giugni di cessare anticipatamente il rapporto di entrambi i procedimenti penali in cui era stato coinvolto, di tutte le disposizioni succedutesi nel tempo concessive dei benefici in questione, per essere tutte riferibili a quanti in ogni tempo si fossero trovati nella situazione di essere stati assolti con formula piena all'esito dei procedimenti penali in cui erano stati ingiustamente coinvolti, a prescindere dal regime decadenziale fissato già dalla prima novella di cui al d.l. n. 66/2004 conv. in I. n. 126/2004, del resto nella specie ininfluente dovendo ritenersi valida quale domanda diretta alla concessione dei benefici in questione quella inoltrata il 10.6.2004, il quinto motivo èrinteso a confutare l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale per cui il vincolo di conseguenzialità tra cessazione anticipata del rapporto e coinvolgimento nel procedimento penale è elemento costitutivo della previsione di cui all'art. 3, comma 57, I. n. 350/2003 con onere probatorio a carico di colui che agisce in giudizio e l'iter logico-giuridico in base al quale la Corte medesima è approdata alla conclusione del mancato assolvimento dell'onere della prova, profilo questo assorbente ai fini della decisione sulla proposta impugnazione.

Ciò posto e limitando, dunque, il giudizio a questo ultimo profilo - pur potendo affermare la correttezza dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale quanto alla complessiva normativa implicata dalla fattispecie, dovendosi ritenere che il succedersi in sequenza di disposizioni volte ad assicurare continuità nel tempo ai benefici accordati ai dipendenti pubblici assolti con formula piena all'esito dei procedimenti penali in cui erano stati ingiustamente coinvolti non ricomprenda quanti in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente non si fosse attivata entro il termine di decadenza di volta in volata fissato - deve rilevarsi come il quinto motivo risulti per un verso infondato, alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 10572/2017), secondo cui la correlazione tra domanda di anticipato collocamento in quiescenza e l'instaurazione del processo penale costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinata all'art. 3, comma 57, I. n. 350/2003 della cui prova è pertanto onerato colui che agisce in giudizio e per altro verso, inammissibile, risolvendosi la censura relativa all'incongruità dell'iter logico-giuridico in base al quale la Corte territoriale approda ali convincimento per cui la predetta correlazione risulta carente di prova, censura dai ricorrenti ricondotta al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella deduzione di un vizio di motivazione non più deducibile ai sensi del novellato art. 360, n.

5. c.p.c.. Il ricorso va, dunque, rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2