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Ordinanza — n. 41270/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished per Art. 391 c.p.c. without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41270/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the withdrawal of the case by the appellant. Finegil Editoriale S.p.A. had challenged a lower court's rejection of INPGI's claim for unpaid social security contributions, arguing misclassification of journalists as independent contractors rather than employees. The court ruled that since the appellant withdrew the appeal and the respondent accepted, the proceedings terminated under Article 391 of the Code of Civil Procedure, leaving no need to adjudicate the merits or assign costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 391, comma 4° c.p.c.: When the appellant withdraws the cassation appeal and the respondent accepts, the proceedings are extinguished without any ruling on costs or merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Article 391 c.p.c. social security contributions independent contractor status cassation appeal costs allocation contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 391, comma 4° c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4300-2016 proposto da: FINEGIL EDITORIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA PIANA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA LEONILDA CHIRICO; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. 2021 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA 2874 GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL ì VECCHIO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7694/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2015 R.G.N. 8528/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 4.2.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Finegil Editoriale s.p.a. (già Editoriale La Città s.p.a.) avverso il decreto ingiuntivo con cui, su istanza dell'INPGI, le era stato intimato il pagamento di somme per contributi omessi in danno di n. 4 giornalisti assunti come collaboratori autonomi e ritenuti invece prestatori di lavoro subordinato; che avverso tale pronuncia Finegil Editoriale s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l'INPGI ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, nelle more dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria contenente atto di rinuncia al ricorso per cassazione, cui ha fatto seguito accettazione della rinuncia proveniente dalla parte controricorrente; che, dato atto di quanto sopra, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 29.9.2021. IL PRESIDENTE Umberto Berrino IL CANCELLIERE Esrrp.-re. Dntt Erri(' Deposita-t° in Canceller