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Decreto — n. 41115/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal for extinction of proceedings due to plaintiff's withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 41115/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal of the appeal. The INPS challenged a lower court decision regarding social security benefits, but the appellant voluntarily relinquished their rights before the final ruling. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the INPS to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal before the judgment is pronounced, the proceedings are declared extinct and the withdrawing party bears the costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings INPS social security litigation costs Corte di Cassazione civil procedure law plaintiff withdrawal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

decreto nella causa vertente tra: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati Cherubina CIRIELLO e Angelo GUADAGNINO, giusta delega in atti; ricorrente contro CARRARA Danila Lucia, domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianni LANZINGER, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 18/2019 della Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano depositata il 08.04.2019 N.R.G. 9/2018. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 17 dicembre 2021 Il Presidente Guido RAIMONDI F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3