Italian Supreme Court quashes appeal judgment for partial prescription violation and improper dismissal of evidentiary requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Messina Court of Appeal's judgment regarding social security contributions, finding partial prescription had expired for amounts due after March 2004. The appellant argued the lower court ignored interruption of prescription and improperly dismissed her evidentiary requests about her business nature. The court ruled the lower court erred by failing to account for the time limit and by unreasonably rejecting her requests without verifying the objective nature of her activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 2934, 2935, 2943, 2945 of the Civil Code; Article 2697 of the Civil Code; Articles 112, 115, 116 of the Code of Civil Procedure: The court must verify the objective nature of an activity when administrative registration requests are not decisive or were filed late, and must not ignore the partial expiration of the prescription period.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 627-2016 proposto da: PIZZOLANTE CATERINA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati RITA LAZZARA, SALVATORE CAPUTO; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), 2021 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, 3521 in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PENNISI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LOPEZ; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1505/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 639/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
Adunanza camerale del 17/11/21 - Pres. Bronzini, rei. Buffa - causa numero 19 - Pizzolante contro INPS Con sentenza del 19.11.14 la corte d'appello di Messina, in riforma di sentenza del 2011 del tribunale di Patti, ha rigettato l'opposizione della contribuente in epigrafe avverso la cartella con la quale l'INPS aveva chiesto il pagamento dei contributi gestione commercianti dal 1997 al 2007. In particolare, la corte ha escluso la natura artigianale dell'attività di autoscuola della ricorrente sulla base della domanda della stessa di iscrizione alla gestione commercianti (persentata dopo il rigetto della domanda di iscrizione alla gestione artigiani), ritenendo che tale domanda - presentata nel 2002 con decorrenza 1997- operasse quale riconoscimento di debito contributivo per il periodo pregresso, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per tre motivi, cui resiste Riscossione con controricorso; l'INPS ha depositato procura alle liti. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2934 2935 2943 2945 c.c., 1 comma 9 legge 335 del 1995, 55 rdl 1827 del 1935 e 416 c.p.c, per aver la corte territoriale trascurato il decorso della prescrizione per i contributi fino al 10.3.04 (essendo la notifica della cartella del 10.3.09 e difettando atti interruttivi medio tempore). Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2697 c.c., per avere addossato all'opponente l'onere della prova della natura dell'attività in questione.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 2697 c.c., 115 116 e 112 c.p.c., per avere disatteso le richieste istruttorie sulla natura dell'attività. E' fondato il primo motivo di ricorso, in ragione della prescrizione parzialmente maturata. E' infondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto la corte non ha invertito l'onere della prova, ma ha ritenuto provata la natura dell'attività sulla base della domanda amministrativa di iscrizione alla gestione commercianti fatta dalla ricorrente. E' fondato il terzo motivo di ricorso, essendo state disattese le richieste istruttorie della contribuente senza motivazione ed in quanto -nelle circostanze del caso di specie- la domanda amministrativa di iscrizione alla gestione commercianti non può avere natura decisiva, sia perché non è stata accettata nei termini, sia perché la contribuente aveva chiesto in precedenza anche l'iscrizione alla gestione artigiani, sicché occorre pur sempre verificare -sulla base delle prove richieste dalle parti- la natura oggettiva dell'attività.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla corte d'appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 17