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Ordinanza — n. 41024/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses ASL appeal, ruling private lab associates remain liable for social security contributions under existing regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41024/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the ASL's appeal against a lower court judgment ordering it to pay social security contributions for services rendered by a private laboratory. The ASL argued that contribution obligations were conditional on a convention with the specialist rather than the private structure. The court rejected this, holding that the entity benefiting from the service remains liable regardless of whether the service is delivered through an association or a private company.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 39 e 40, legge 243 del 2004; Art. 4, regolamento ENPAB: The entity benefiting from professional services remains liable for social security contributions, and the exception for medical societies does not extend to other professional associations or private companies.

Parole chiave

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social security contributions private laboratory liability ENPAB regulations convention requirements professional associations healthcare funding contributory obligation prestazione di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 39 e 40, legge 243 del 2004
502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal d.lgs.
Art. 4, regolamento ENPAB
regolamento ministeriale 16.7.97

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Ordinanza n. 2669 del 04/02/2021
Sez. L, Ordinanza n. 2669 del 04/02/2021, Rv.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15421 del 13/07/2011
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15421 del 13/07/2011, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6684-2016 proposto da: ASL NAPOLI l CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA BENEDETTO CAIROLI n. 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 D'IPPOLITO SILVANA in proprio e nella qualità di 3407 legale rappresentante della società "L.A.B. S.R.L." già "L.A.B. S.N.C.", DI NICOLA LEONIDA GIOVANNA, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO; - controricorrenti - nonchè contro E.N.P.A.B.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI, ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI; - intimati - avverso la sentenza n. 2013/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2015 R.G.N. 10146/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 3 novembre 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa Causa numero 14 - ASL Napoli contro Di Nicola Con sentenza del 9.3.15 la corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 9.7.09, che aveva condannato la ASL a pagare in favore delle signore DAi Nicola ed Ippolito, socie del laboratorio di analisi biochimiche, la somma di euro 10.148 e 9.552 rispettivamente, versate dalle stesse all'ENPAB a titolo di contributo integrativo per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL.

Avverso tale sentenza ricorre la ASL per un motivo, cui resistono le predette e l'ENPAB con controricorso. La ASL e le signore 3i Nicola ed Ippolito predette hanno presentato memorie. Con unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 2 comma 256 e 8 decreto legislativo 103 del 1996 e 1, commi 39 e 40, legge 243 del 2004, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'obbligo del versamento contributivo era condizionato dall'esistenza di una convenzione con lo specialista e non anche con strutture sanitarie private in forma associata.

Il motivo è infondato. La causa ha ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL ed espletate da biologhe iscritte all'ENPAB e associate in società di persone (nella specie il LAB, Laboratorio di analisi biochimiche). Al riguardo, l'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente", determina quindi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione, ed affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa.

In tale contesto, la corte territoriale ha ritenuto correttamente che il soggetto obbligato al versamento del contributo intergativo è quello che si giova della prestazione professionale dell'iscritto che, nella specie, va individuato nella ASL con il quale vige il rapporto di convenzionamento. La soluzione è conforme alle regole richiamate, posto da un lato che l'obbligo di versamento del contributo integrativo sussiste in ogni caso di attività del professionista, sia che questa eroghi direttamente la prestazione, sia nel caso in cui la stessa venga erogata attraverso una associazione di cui il professionista sia associato.

Dall'altro lato, il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è sempre quello che si giova della prestazione professionale,sia questo la ASL ovvero altro beneficiario della stessa. In proposito, deve ricordarsi che il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999, art.

13) ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenziona mento. Peraltro, con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell'ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata la L. 23 agosto, n. 243, all'art. 1, comma 39 ha previsto che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale».

La ricorrente invoca proprio la norma su richiamata, ma si tratta di una norma che riguarda i medici ed odontoiatri ovvero società di capitali, e che invece non si applica ad altre figure professionali o società di persone, come nella specie, cui del resto non può estendersi, stante il suo carattere eccezionale. Del resto, il successivo comma 40 prevede che «restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone», in tal modo confermando il carattere eccezionale della disposizione derogatoria, prevista solo per medici e odontoiatri (cfr.

Sez. L, Ordinanza n. 2669 del 04/02/2021, Rv. 660339 - 01) e, per altro verso, le società di capitali (su cui v. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15421 del 13/07/2011, Rv. 618503 - 01). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, p.q.m. rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi e professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dek ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2021.