Cassation court dismisses appeal for lack of autosufficiency and merits review in labor dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling denying a pension claim based on a labor relationship. The appellant argued the lower court failed to examine an inadmissibility exception and incorrectly assessed the employment facts. The court dismissed the appeal because the appeal was not sufficiently detailed in the petition and the appellant attempted to re-evaluate factual findings, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 434 c.p.c.; Art. 50 comma 1 lett. C bis legge 134/2012; Art. 2697 c.c.; Art. 2727 c.c.: An appeal is inadmissible for lack of autosufficiency if it does not clearly state the contested appeal, and a cassation appeal cannot be used to re-examine factual findings made by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 6599-2016 proposto da: BRUNO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MOROSINI 16, presso lo studio dell'avvocato GUIDO GUERRA, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO DELLA MONICA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 3406 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2016 R.G.N. 932/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 4 novembre 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 13 - Bruno contro INPS Con sentenza del 1.2.16 la corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza del 23.1.14 del tribunale di Nocera Inferiore, ha rigettato la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato del Bruno alle dipendenze di Corinaldesi, di conseguenza respingendo la pretesa di corresponsione della pensione di anzianità invocata dal lavoratore nei confronti dell'INPS. Avverso tale sentenza ricorre il Bruno per due motivi; resiste con controricorso l'INPS.
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 434 c.p.c. e 50 comma 1 lettera C bis legge 134 del 2012, per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: la questione non risulta infatti dalla sentenza impugnata e la parte non riporta in ricorso con apposita trascrizione l'appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez. L, Sentenza n. 7479 del 14/05/2003, Rv. 563076 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9734 del 21/05/2004, Rv. 580597 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 11477 del 12/05/2010, Rv. 613519 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021, Rv. 662072 - 01). Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c. in ordine all'accertamento del rapporto di lavoro. Il motivo è infondato. Premesso che nella specie non si ha alcuna violazione delle norme di legge evocate, si osserva che la corte territoriale ha motivato adeguatamente e correttamente, e che il motivo di ricorso tende a un riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01, secondo la quale con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità).
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. Il Presidente Umberto Berrino 41. F