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Ordinanza — n. 41018/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asbestos pension claim due to failure to file prior administrative request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41018/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed Andrea Pisanu's appeal against the INPS, declaring his contributory seniority review request inadmissible. Although the lower court had granted the benefit based on asbestos exposure, the Court ruled that a prior administrative request to the INPS is a mandatory prerequisite for judicial claims. Consequently, the Court quashed the lower judgment and ordered the compensation of all litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 7, 8 I. n. 533/1973; Art. 443 c.p.c.: The judicial claim for contributory seniority review due to asbestos exposure must be preceded by an administrative request to the INPS, which constitutes a logical and factual prerequisite for the right to the benefit.

Parole chiave

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asbestos exposure pension contributory seniority review administrative exhaustion inadmissible judicial claim INPS procedural requirement rendita d'invalidità della previdenza professionale istituto di previdenza revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 7, 8 I. n. 533/1973
Art. 443 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16592 del 2014
Cass. n. 11574 del 2015
Cass. n. 11438 del 2017
Cass. n. 282 del 2018
Cass. n. 28315 del 2018
Cass. n. 27555 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15174-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; 2021 - ricorrente - 3013 contro PISANU ANDREA; - intimato - avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 22/02/2016 R.G.N. 77/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. ,-/-/: RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 22.2.2016, la Corte d'appello di Cagliari-sez.distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Andrea Pisanu alla rivalutazione dell'anzianità contributiva ex art. 13, I. n. 257/1992, per i periodi di lavoro in cui egli era stato esposto ad amianto; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Andrea Pisanu è rimasto intimato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, I. n. 533/1973, e 443 c.p.c., per avere la Corte di merito, in consapevole dissenso da quanto affermato da questa Corte già con sentenza n. 16592 del 2014, accolto la domanda giudiziale proposta dall'assicurato nonostante che, in specie, fosse incontroverso che egli non avesse previamente proposto alcuna domanda amministrativa all'INPS al fine di ottenere il beneficio de quo; che il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai consolidato il principio secondo cui la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale del diritto al beneficio che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto fatti la cui esistenza è solo a lui nota (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 11574 del 2015, 11438 del 2017, 282 e 28315 del 2018, 27555 del 2020); che, non essendosi la Corte di merito attenuta al suesposto principio, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando improponibile la domanda proposta da Andrea Pisanu; che il consolidarsi dell'orientamento di cui qui s'è inteso dare conferma in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale costituisce giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda proposta da Andrea Pisanu. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 7.10.2021. IL PRESIDENTE Giuseppe Bronzini IL FUNZIO1',,U., '77.'5DIZTAIZIO Depo oggi,