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Ordinanza — n. 41017/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by parties' mutual acceptance of withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41017/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the litigation extinguished because the appellants voluntarily withdrew their appeal before the chamber hearing. The lower courts had previously rejected the teachers' claim for unpaid substitute pay based on specific statutory exclusions for local entity employees. Since the parties mutually accepted the withdrawal, the court found no need to rule on the merits of the constitutional or statutory arguments.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The judicial proceeding is extinguished when the parties mutually accept the withdrawal of the appeal, obviating the need for a substantive ruling on the legal issues.

Parole chiave

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extinction of proceedings mutual acceptance of withdrawal cassation appeal dismissal voluntary renunciation of appeal procedural termination sussidio per le spese scolastiche indennità scolastica contratto d'insegnamento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 4741-2016 proposto da: BOCCALINI SARA, ALZAIDY NADIA, CHIRCHIRILLO MANUELA, MUDONE ILARIA, ORSI RAFFAELLA, PRESTIA GEMMA, SPALLETTI ELENA, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA BUCCELLATO (studio Aiello-Pastore-Americo), rappresentate e difese dall'avvocato LUCA MARCHI; - ricorrenti - 2021 contro 2769 COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO N. 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA CAPPELLETTI, CHIARA CANUTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 401/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/09/2015 R.G.N. 145/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO ,L BELLE'. R. G. n. 4741/2016 FATTI DI CAUSA la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda delle lavoratrici indicate in epigrafe nei confronti del Comune di Firenze, di risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite nell'anno scolastico 2012-2013, quale conseguenza del mancato conferimento della supplenza annuale, nonostante esse si fossero utilmente collocate nella graduatoria destinata alle assunzioni a tempo determinato; la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sull'interpretazione letterale dell'art. 10 comma 4-bis del d.

Igs 368/2001 vigente ratione temporis, ritenendo di non poter estendere per analogia quanto previsto da tale disposizione anche nei confronti delle insegnanti dipendenti di enti locali; a conferma di ciò la Corte territoriale ha invocato la successiva modifica introdotta dal d. Igs. 101/2013, con cui si era espressamente prevista l'inclusione delle insegnanti dipendenti degli enti locali nel novero dei soggetti esclusi dall'applicabilità dei rigidi termini di cui al d. igs. 368/2001; le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Comune di Firenze; il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 4-bis cit., quale modificato dalla c.d.

L. Fornero e dell'art. 4 comma 11 del dl. 101/2013, il tutto sul presupposto che la deroga di cui all'art. 10 co.4- bis fosse da estendere all'intero settore educativo, mentre il secondo motivo adduce la violazione degli artt. 3, 33, 34, 35 e 97 Cost. anche sub specie di illegittimità costituzionale delle norme del d. Igs 368/2001 coinvolte in causa; RAGIONI DELLA DECISIONE prima dell'adunanza camerale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, con accettazione dal Comune controricorrente e da ciò deriva l'estinzione del giudizio, senza che vi sia necessità di pronunciare sulle spese, stante l'adesione alla rinuncia, (art. 391, u.c., c.p.c.);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.9.2021. CORTE SUPREMA Di cAssAmotts eanziortano (i atzi Il Presidente dott. Giuseppe Bronzini t Giovanni k DEPOS I ìVTATO ihi° C.ANCELL étt