Ordinanza — n. 41009/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso 2265-2016 proposto da: MISTRAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato SIMONA CAPRIOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati COLOMBA BALESTRIERI, FRANCESCO BARONI; - ricorrente contro 2021 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2636 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 684/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 821/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41009/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso 2265-2016 proposto da: MISTRAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato SIMONA CAPRIOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati COLOMBA BALESTRIERI, FRANCESCO BARONI; - ricorrente contro 2021 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2636 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 684/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 821/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. / RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 22.10.2015, la Corte d'appello di Firenze ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Mistral s.r.l. solidalmente responsabile per i contributi dovuti e non pagati dalla sua appaltatrice Full Time di Berti Roberto & C. s.n.c., ancorché il relativo pagamento le fosse stato richiesto mediante cartella esattoriale notificatale oltre il biennio dalla cessazione dell'appalto; che avverso tale pronuncia Mistral s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza biennale di cui alla norma cit. non trovasse applicazione nei confronti delle pretese creditorie degli enti previdenziali; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, commA, 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. n. 18004 del 2019 e succ. conf.); che, controvertendosi in specie di contributi relativi al periodo 1.1.2007-30.9.2009, il cui mancato pagamento è stato contestato all'odierna ricorrente mediante cartella di pagamento notificatale il 15.12.2011 (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione), nessuna censura può muoversi all'impugnata sentenza; che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi il principio di diritto cui s'è data qui continuità formato e consolidato in epoca posteriore alla notifica del ricorso stesso; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.9.2021. IL PRESIDENTE Giuseppe Bronzini IL CANCELLIERE