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Ordinanza — n. 40898/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding physician travel allowance for remote island duty, ruling regional advisory opinions non-binding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40898/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Pietro Antonio Governale's appeal against a lower court ruling that denied his claim for a travel allowance while working on Lampedusa. The court affirmed that the allowance is strictly remuneration for the physical journey to the remote medical post, not for the subsequent overnight stay caused by shift work. Consequently, the court held that regional advisory opinions regarding the allowance's nature lack binding judicial interpretative force.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.p.r. 271/2000; Decreto Regionale n. 34707/01: The travel allowance for physicians in remote island posts compensates exclusively for the journey to the duty station and does not cover overnight stays; regional advisory opinions on this matter are not binding for judicial interpretation.

Parole chiave

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remote island medical duty travel allowance interpretation regional advisory opinions judicial binding force physician shift work Lampedusa medical post indemnity for distance indennità e spese

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.p.r. 271/2000
6 (ora A.S.P.) di Palermo presso il Poliambulatorio di Lampedusa qualificato “sede disagiatissima”, all’indennità prevista, ai sensi dell’art. 34 d.p.r. 271/2000 recepito dal Decreto dell’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana n.
Decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione Siciliana n. 34707/01
Art. 12 d.p.r. 271/2000
essa escludeva poi che il parere del Comitato consultivo regionale, ai sensi dell’art. 12 d.p.r.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
6267, che ha escluso la denunciabilità per cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., della loro violazione);
Art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
art. 34 d.p.r. 271/2000
6 (ora A.S.P.) di Palermo presso il Poliambulatorio di Lampedusa qualificato “sede disagiatissima”, all’indennità prevista, ai sensi dell’art. 34 d.p.r. 271/2000 recepito dal Decreto dell’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana n.
art. 12 d.p.r. 271/2000
essa escludeva poi che il parere del Comitato consultivo regionale, ai sensi dell’art. 12 d.p.r.
art. 380bis c.p
entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 dicembre 2007, n. 25272
270 del 2000, avendo essi la stessa natura degli accordi regionali cui si riferiscono ed essendo pertanto privi di portata normativa, né di contratto o di accordo collettivo nazionale di lavoro (Cass. 4 dicembre 2007, n. 25272;
Cass. 31 marzo 2016, n. 6267
Cass. 31 marzo 2016, n. 6267, che ha escluso la denunciabilità per cassazione, ai sensi dell'art.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
3 della sentenza) e il ricorso rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12985-2015 proposto da: GOVERNALE PIETRO ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA TILOTTA; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO (già USL N. 6), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO n. 2, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ROMEO, che la rappresenta e difende Oggetto R.G.N. 12985/2015 Cron. Rep. Ud. 23/11/2021 CC unitamente agli avvocati GIORGIO LI VIGNI, FRANCESCA LUBRANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1148/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/07/2014 R.G.N. 1549/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 21 luglio 2014, la Corte d'appello di Palermo rigettava l’appello di Pietro Antonio Governale avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto, per avere svolto la propria attività di medico radiologo alle dipendenze a tempo indeterminato della A.U.S.L. 6 (ora A.S.P.) di Palermo presso il Poliambulatorio di Lampedusa qualificato “sede disagiatissima”, all’indennità prevista, ai sensi dell’art. 34 d.p.r. 271/2000 recepito dal Decreto dell’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana n. 34707/01, per ogni turno di servizio ivi prestato (giusta parere del comitato consultivo regionale presieduto dall’Assessore Regionale alla Sanità, a prescindere dalla presentazione del titolo di viaggio) e di condanna della A.S.P. di Palermo al pagamento delle indennità dovutegli per quattro turni settimanali e dall’8 giugno 2006 per cinque, con aumenti intervenuti, oltre accessori di legge;

2. la Corte territoriale condivideva l’interpretazione del Tribunale della natura dell’indennità rivendicata dal lavoratore, in base alla norma di legge suindicata, in coordinato collegamento con il decreto assessoriale, siccome remunerativa del disagio connesso al trasferimento in una località molto distante dalla residenza, computata per ogni ora virtuale di trasferimento, previa determinazione ex ante in via presuntiva e forfettizzata del numero di ore necessarie per il viaggio (15 ore per l’isola di Lampedusa), indipendentemente dall’effettiva durata, variabile in relazione alle circostanze di mezzo impiegato o di condizioni meteorologiche. Sicché, la sua corresponsione doveva essere rigorosamente condizionata all’effettivo trasferimento dalla residenza alla sede di servizio e quindi al numero di viaggi effettuati e non alla circostanza del pernottamento per alcuni giorni nell’isola, per effetto dell’articolazione dei turni di servizio, irrilevante quale presupposto a tali fini;

3. essa escludeva poi che il parere del Comitato consultivo regionale, ai sensi dell’art. 12 d.p.r. 271/2000 avesse natura vincolante dell’interpretazione giudiziale delle disposizioni del decreto assessoriale, di natura regolamentare; e così pure la ricorrenza di una disparità di trattamento del lavoratore rispetto ad un collega che prestasse un solo turno settimanale, essendo il disagio derivante dalla permanenza sull’isola adeguatamente remunerato da una diversa indennità, in ragione del raddoppio della tariffa oraria per il numero di ore di servizio complessivamente effettuate;

4. con atto notificato il 28 aprile 2015, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l’A.S.P. di Palermo resisteva con controricorso;

5. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 34 d.p.r. 271/2000, per erronea esclusione dall’indennità per “sede disagiatissima” della remunerazione rivendicata del proprio necessitato pernottamento, a causa dei turni di servizio (inizialmente quattro settimanali e cinque dall’8 giugno 2006) prestati nell’isola di Lampedusa, alla stregua di un’indennità di trasferta, contrariamente al parere del Comitato consultivo regionale, ai sensi dell’art. 12 d.p.r. 271/2000 (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. l’art. 34, primo comma d.p.r. 271/2000 prevede, infatti, “per lo svolg imento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole” la spettanza “ai medici” di “un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i Sindacati di cui all'art. 20 comma 11” (organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10, ossia con un numero di iscritti risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale non inferiore al 5% delle deleghe complessive, a livello nazionale, legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali); l’accordo Sindacale è stato quindi recepito con Decreto dell’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana n. 34707/01, il cui art. 1 ha, in particolare, stabilito che l’indennità in questione spettasse, “a partire dall’1 gennaio 2001 … ai medici specialisti ambulatoriali in servizio presso i presidi delle piccole isole, già identificate come sedi disagiatissime con decreto n° 50405 del 4 settembre 1985 … 2) 100% della tariffa oraria lorda di base per ogni ora virtuale di trasferimento nella misura così fissata:

… Lampedusa – Linosa – ore 15” ; 3.1. appare inequivocabile l’interpretazione letterale dell’indennità in questione, rispondente all’esigenza di fornire un servizio sanitario aderente alle esigenze della popolazione in base alla sua dislocazione sul territorio della Regione, nel senso che essa remuneri, in misura forfettaria, il disagio procurato al medico da ogni singolo viaggio, per la grande distanza, dal trasferimento dalla propria residenza al presidio ospedaliero: pertanto da documentare in riferimento ad ogni viaggio, con il relativo titolo; sicché, ad essa è estranea la remunerazione del disagio per il pernottamento prolungato, una volta raggiunta la “sede disagiatissima”, a causa dell’articolazione dei turni di servizio presso il presidio ospedaliero; 3.2. non sono, infine, vincolanti i pareri del Comitato regionale previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 270 del 2000, avendo essi la stessa natura degli accordi regionali cui si riferiscono ed essendo pertanto privi di portata normativa, né di contratto o di accordo collettivo nazionale di lavoro (Cass. 4 dicembre 2007, n. 25272;

Cass. 31 marzo 2016, n. 6267, che ha escluso la denunciabilità per cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., della loro violazione);

4. deve pertanto essere confermata, siccome corretta, l’interpretazione della Corte territoriale (a pg. 3 della sentenza) e il ricorso rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu