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Ordinanza — n. 40897/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses worker's appeal for coordination allowance requiring formal appointment proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40897/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Antonio Lautorisi's appeal against the Court of Appeal's decision denying him a coordination allowance. The worker, a Category D public health technician, argued he performed coordination duties, but the court found no formal appointment or document proving such functions. The court ruled that under the relevant collective agreement, coordination status is not intrinsic to the role and requires explicit formal recognition to be legally established.

Regesto Legislator

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Art. 10, third comma CCNL Sanità; Coordination allowance requires formal appointment or document proving specific coordination functions, as it is not intrinsic to the role.

Parole chiave

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coordination allowance formal appointment public health technician collective agreement administrative discretion labor dispute Corte di Cassazione prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 10, third comma CCNL Comparto Sanità
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r.
art. 91 c.p
in via preliminare, il secondo motivo formalmente articolato come violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per effetto dell’accoglimento del ricorso “per i motivi sopra esposti”, non esprime una censura di alcuna statuizione della sentenza impugnata, sicché non costituisce motivo in senso proprio;

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 maggio 2019, n. 14689
Cass. 27 aprile 2010, n. 10009
Cass. 27 aprile 2010, n. 10009; Cass.
Cass. 8 novembre 2013, n. 25198
10009; Cass. 8 novembre 2013, n. 25198; Cass.
Cass. 22 settembre 2015, n. 18679
25198; Cass. 22 settembre 2015, n. 18679); 4.2.
Cass. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23773-2017 proposto da: LAUTORISI ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO BENNARDO; - ricorrente - contro AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 DI 2021 CALTANISSETTA (già Azienda Sa nitaria Provinciale 3556 n. 2 di Caltanissetta), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 23773/2017 presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ALBERTO Numero sezionale 3556/2021 Numero di raccolta generale 40897/2021 PENNISI, rappresentata e difesa dall'avvocato Data pubblicazione 20/12/2021 CARMELO DI PAOLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 31/03/2017 R.G.N. 408/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 31 marzo 2017, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava il gravame di Antonio Lautorisi (tecnico della prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Unità Operativa di Igiene Pubblica del Distretto di Gela dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, inquadrato nella categoria D) avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di accertamento del diritto all’indennità di funzione di coordinamento, deliberata dall’Azienda con atto n. 1054 del 1° aprile 2003 (con decorrenza dal 31 agosto 2001 per i collaboratori professionali sanitari, caposala, già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento) e di condanna della stessa al pagamento degli emolumenti dovuti;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale negava l’indennità richiesta dal lavoratore, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 23773/2017 istituita dall’art. 10 del CCNL Comparto Sanità Numero sezionale 3556/2021 biennio economico 2000 – 2001 (attribuita in via Numero di raccolta generale 40897/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 permanente, in sede di prima applicazione, in particolare ai collaboratori professionali di profili e disciplina diversi dai collaboratori professionali – caposala, già appartenenti alla categoria D, nonché ai collaboratori professionali, assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, cui conferito incarico di coordinamento o riconosciutone formalmente lo svolgimento al 31 agosto 2001), sull’essenziale rilievo del difetto di un atto formale di incarico di coordinamento, implicitamente riconosciuto dal lavoratore, per averne escluso la necessità;

3. con atto notificato il 28 settembre 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con motivo sostanzialmente unico, cui l’A.S.P. di Caltanissetta resisteva con controricorso;

4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. in via preliminare, il secondo motivo formalmente articolato come violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per effetto dell’accoglimento del ricorso “per i motivi sopra esposti”, non esprime una censura di alcuna statuizione della sentenza impugnata, sicché non costituisce motivo in senso proprio;

2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10 CCNL 20 settembre 2001, 12 disp. prel. c.c., 1362 – 1371 c.c., per l’erroneo fondamento del ragionamento decisorio della Corte territoriale sulla carenza del requisito, essenziale ed assorbente, di conferimento F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 23773/2017 dall’Azienda di un incarico formale di Numero sezionale 3556/2021 coordinamento, dovendo la funzione meritevole Numero di raccolta generale 40897/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 dell’indennità richiesta piuttosto risultare dal suo effettivo svolgimento e il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica essere intesi, secondo richiamato insegnamento giurisprudenziale di legittimità, nella risultanza di una “traccia documentale” e proveniente dal titolare del potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, avente ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e del personale, come comprovato dall’ampia produzione documentale offerta, in ordine alle attività effettivamente compiute e provate, in base agli incarichi ricevuti dal dott.

Bonura, quale Direttore dell’Unità Operativa di Igiene Pubblica dell’ASL di Caltanissetta e dal Dott. Campisi, Dirigente dei servizi di igiene alimenti e nutrizione del distretto di Gela (unico motivo);

3. esso è infondato;

4. l’art. 10, terzo comma CCNL del Comparto Sanità del 20 settembre 2001 stabilisce che: “L’indennità di cui al comma 2”, ossia di funzione di coordinamento - parte fissa, “sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”; 4.1. secondo insegnamento consolidato, meritevole di continuità, esso è stato interpretato da questa F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 23773/2017 Corte nel senso del riconoscimento dell’indennità Numero sezionale 3556/2021 in oggetto anche ai soggetti indicati, ai quali Numero di raccolta generale 40897/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 l'azienda abbia conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermando, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale; e che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di esso vi sia traccia documentale, sia stato assegnato da coloro che abbiano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale (Cass. 29 maggio 2019, n. 14689, p.ti 3.7 e 3.9 in motivazione, con richiamo di precedenti conformi:

Cass. 27 aprile 2010, n. 10009; Cass. 8 novembre 2013, n. 25198; Cass. 22 settembre 2015, n. 18679); 4.2. l’interpretazione della Corte territoriale è conforme ai suenunciati principi di diritto, avendo essa ribadito la necessità di un formale provvedimento di incarico per il ricorrente, tecnico della prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro, inquadrato nella categoria D (pertanto destinatario della previsione dell’art.10, terzo comma CCNL cit.) o di un formale riconoscimento datoriale delle funzioni di coordinamento: né l’uno, né l’altro risultando dalle produzioni documentali (indicate sub p.to 2 F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 a pgg. da 15 a 18 del ricorso), significative di Numero registro generale 23773/2017 funzioni volta a volta affidate al lavoratore, Numero sezionale 3556/2021 Numero di raccolta generale 40897/2021 dalle quali indurre, secondo il medesimo, le Data pubblicazione 20/12/2021 funzioni di coordinamento svolte;

5. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b