Cassation court dismisses INPS appeal, ruling the agricultural worker's list cancellation action was admissible despite prior statute abrogation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Roberta Aragi the right to be listed as an agricultural worker and receive unemployment benefits. The INPS argued the relevant statute was abrogated at the time of the facts, rendering the action time-barred, while Aragi contended the abrogation did not apply to her specific case. The court held that the abrogation restored the statute's validity and reset the limitation period, making the action admissible because the deadline had expired before the new statute took effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 d.l. n. 7/1970; Art. 24 d.l. n. 112/2008; Art. 38 comma 5 d.l. n. 98/2011: The abrogation of the statute establishing the limitation period for actions to remove names from agricultural worker lists does not apply retroactively to invalidate actions filed after the abrogation, as the limitation period is deemed to have restarted from the entry into force of the new law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2851-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; - ricorrente - 2021 contro 2638 ARAGI ROBERTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato MARCELLO DE VIVO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2826/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2015 R.G.N. 1488/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 20.11.2015, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di Roberta Aragi ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2007 e a percepire il trattamento economico di disoccupazione; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che Roberta Aragi ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con I. n. 83/1970), 24, d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), 14, comma 17, lett. e), I. n. 246/2005, e 38, comma 4, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), per avere la Corte di merito disatteso l'eccezione di decadenza dall'azione sul presupposto che la norma di cui all'art. 22, d.l. n. 7/1970, cit., non fosse vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, per essere stata abrogata dall'art. 24, d.l. n. 112/2008, cit.; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, prevista dall'art. 22, d.l. n. 7/1970, cit., è stata effettivamente abrogata dall'art. 24, d.l. n. 112/2008, parimenti cit., che ha fatto salvi i commi 14 e 15 dell'art. 14, I. n. 246/2005, ma non anche il successivo comma 17, la cui lettera e) stabiliva la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale (così Cass. nn. 26161 del 2016 e 16661 del 2018);che, essendo stato il termine di decadenza ripristinato dall'art. 38, comma 5, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), esso, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., ha ripreso a decorrere dalla data della di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011 cit., ossia dal 6.7.2011, limitatamente ai provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non fosse ancora maturata al 21.12.2008 (così, specialmente, Cass. n. 16661 del 2018, cit.); che, non essendo stata la norma operante nel periodo 21.12.2008-5.7.2011 ed essendosi in specie accertato che il termine decadenziale, avuto riguardo alla data in cui si era formato il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo presentato dall'odierna controricorrente, scadeva il 14.2.2009 (così la sentenza impugnata, pag. 6), affatto correttamente la Corte di merito ha ritenuto la piena ammissibilità dell'azione giudiziaria intrapresa con la domanda giudiziale depositata il 30.4.2009, essendo il termine de quo maturato in un periodo in cui la norma che lo istituiva non era più in vigore; che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, essendosi i principi di diritto cui s'è data qui continuità formati posteriormente alla data d'introduzione del presente giudizio di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'alt 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.9.2021. , IL PRESIDENTE Giuseppe Bronzini /19-1 IL CANCELLIERE Dott. Enric