Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of factual summary in cassation petition under Article 366 of CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Calogero's cassation appeal inadmissible because it failed to meet the mandatory requirement of summarizing the case facts. Although the lower courts had ruled against Calogero regarding labor sanctions, his petition to the Supreme Court contained no substantive description of the employment incidents or procedural history. The Court held that facts cannot be inferred from the arguments alone, necessitating a dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 3 c.p.c.; The summary of facts required in a cassation petition must explicitly state the substantive facts of the dispute and the procedural facts of the first and second instance proceedings, as mere argumentative references are insufficient to satisfy this formal requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 3351-2016 proposto da: CALOGERO GIOVANNI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Ditta "Calogero & C. di Calogero Giovanni s.n.c.", domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE APRILE; - ricorrente - 2021 contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGUSA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1701/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/12/2014 R.G.N. 1564/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 9.12.2014, la Corte d'appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Giovanni Calogero ,ZALproprio e n.q. di legale rapp.te di Calogero & C. di Calogero Giovanni s.n.c. avverso le ordinanze ingiunzione con cui l'Ispettorato del Lavoro di Ragusa gli aveva intimato il pagamento di somme per sanzioni conseguenti ad infrazioni commesse in occasione dell'assunzione di taluni lavoratori; che avverso tale pronuncia Giovanni Calogero, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'Avvocatura dello Stato ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista dall'art. 366 n. 3 c.p.c. quale requisito di contenuto-forma prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19060 del 2016, 10072 del 2018 e 7025 del 2020, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 11308 del 2014); che, nel caso di specie, nel ricorso per cassazione è assente qualunque esposizione dei fatti di causa, solo rinvenendosi un (peraltro lacunoso) accenno alle circostanze di fatto relative all'assunzione dei lavoratori per i quali sono state contestate le infrazioni e irrogate le ordinanze ingiunzione per cui è causa; che l'esposizione dei fatti rilevanti della controversia non può ricavarsi nemmeno dall'esame dei motivi di ricorso, dal momento che, anche quando in essi si evoca la vicenda sostanziale o le pregresse fasi del giudizio, vi si allude solo al fine di esporre le linee difensive, senza che si comprenda su quali fatti costitutivi poggiassero le domande spiegate in primo grado, né cos'abbia accertato il giudice di prime cure, né come fossero argomentate le doglianze proposte in sede di appello né, da ultimo, per quali motivi esse siano state rigettate dalla Corte territoriale con la sentenza qui impugnata; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell'atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all'eventuale udienza di discussione; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a (/ titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 29.9.2021. IL PRESIDENTE Umberto Berrino IL FiJNZIONi'-, GIUDIZIARIO Maria zacoia li Furc.:.:,:mrio (giudiziario Canc,,,21k3ria oggi, l•7